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in vigore sul BUR Toscana n. 57, parte prima, del 28.12.2016 la L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 (Novellata dalla L.R. n. 58/2017). Per le strutture
Extralberghiere sono previsti gli articoli dal 54 al 74 - Le principali novità.
di Stefano Calandra - www.aibba.it
(Informazioni generali per i non abbonati - per abbonarsi cliccare QUI )
Un potenziale gestore
che intenda aprire una nuova attività di Bed and
Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico in Toscana ha ora
come riferimento una nuova normativa: la L.R. n. 86/2016 TOSCANA (Novellata
dalle L.R. n. 58/2017 e L.R. 24/2018).
Questa nuova normativa in specie per l'Extralberghiero comporta delle non troppo invasive discontinuità con la precedente, ma la rielaborazione del testo si era resa necessaria a seguito di novità, sorte anche in altre regioni, per la conformazione giuridica di Affittacamere e Appartamenti Turistici.
Certamente, è stata
presa una decisione molto innovativa e cioè quella di vietare la
somministrazione di ulteriori pasti, al di fuori della prima colazione, agli
Affittacamere; consentendo di fatto il cd. "regime di mezza
pensione", solo agli hotel.
La differenza tra B&B ed
Affittacamere
ora consiste solo nel fatto che un Affittacamere NON somministra pasti,
mentre lo stesso si denominerà "Bed and Breakfast" se somministrerà
la prima colazione, a questo punto in via obbligatoria e non accessoria. Il
B&B NON potrà quindi somministrare nè seconde colazioni, nè pranzi.
L'Affittacamere
in Toscana quindi si riduce alla sola somministrazione alimentare della prima
colazione, denominandosi "B&B".
Infine, con l'art.
70 si è voluto disciplinare e chiarire maggiormente la modalità di affitto
di appartamenti Turistici, con pesanti sanzioni qualora si esorbiti
dall'esercizio corretto.
Regolamento
di attuazione della LR:
in attesa di emanazione. Qui in questa pagina non appena uscirà.
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Vecchia
normativa:
“Riordino delle
funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015.
Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015” (BURT n. 13 del 23/03/2016)
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Affittacamere e Bed and Breakfast (Art. 55 e 56)
- Immutata la destinazione di civile abitazione
- Possibilità di aprire in un'unica unità immobiliare: 1 appartamento= 1 Affittacamere
- Massima capacità: 6 camere e 12 letti
- Gestione: possibile sia con o senza IVA (per info su come decidere con/senza IVA, vedi qui)
- Se Affittacamere o B&B senza IVA, obbligatori residenza e domicilio “nella casa”…(!)
- Non ammessa la somministrazione, fuori dalla prima colazione. Se si sceglie in SCIA la denominazione "B&B", la colazione è obbligatoria per ogni alloggiato e nel prezzo.
- Consentita l'apertura, a carico di un medesimo soggetto, al massimo di 2 esercizi di B&B/Aff. se nello stesso stabile. Questo per non superare il vincolo di massimo 25 posti letto per la normativa antincendio (vedi qui maggiori info)
- Contrassegno (targa) obbligatorio posto in esterno alla struttura.
Dimore
Storiche (Art. 58)
- Strutture di civile abitazione soggette al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- Il massimo di capienza è 25 letti
- Gestione: possibile solo con IVA
- Ammessa la somministrazione: si attende il regolamento attuativo per maggiori specifiche.
Case
Vacanza - CAV (Art. 57)
- Immutata la destinazione di civile abitazione
- Gestione: possibile solo con IVA
- Non ammessa la somministrazione
Locazioni
di appartamenti turistici (Art. 70)
- Destinazione di civile abitazione
- Possibile l'apertura senza IVA di massimo 2 appartamenti oppure per un numero di appartamenti a piacere “fino a 80 comunicazioni di locazione” (??disposizione non chiara)
- Con P. IVA da 3 appartamenti in su
- Parificati a strutture ricettive solo per il pagamento dell'imposta di soggiorno
- Possibile
la gestione solo come proprietari o usufruttuari
(“La legge regionale Liguria, su analogo punto, è stata ritenuta illegittima dal Giudice di Pace nella parte in cui non consente agli inquilini di aderire a quella normativa (è previsto solo per i proprietari e gli usufruttuari”) - Divieto di fornire servizi complementari, quali pulizie e biancheria (ci sono le CAV per questo)
- Sanzioni fino a 6.000 € per violazione di servizi complementari o forma non imprenditoriale
- Obbligatoria "Comunicazione" al Comune di inizio locazione: in attesa di Regolamento per le specifiche.
Altri
aspetti:
Semplificazione
amministrativa: la
Scia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Da oggi per poter aprire
una nuova struttura ricettiva extralberghiera basterà presentare la SCIA, che
raccoglie in un unico procedimento la segnalazione dell’avvio dell’attività e
l’autocertificazione della tipologia ricettiva e della denominazione della
nuova struttura. La Scia è possibile solo per via telematica, mediante
il portale www.impresainungiorno.it.
Sempre necessaria la relazione
asseverata di un Geometra/Architetto sull'idoneità dell'immobile ai
requisiti tecnici, di sicurezza, igienici ed antincendio, da allegare alla
SCIA.
[AIBBA&AgICAV segue tutta la pratica di apertura, le verifiche di idoneità urbanistiche, tecniche, giuridiche e fiscali necessarie alla presentazione della SCIA ad EUR 250 + IVA, in soli 7-8 gg. lavorativi. Servizio rivolto solo agli abbonati con quota Completa, vedi QUI].
Semplificate anche le operazioni di voltura o subentro (art. 61) in attività ricettiva esistente (con P. IVA), con vantaggi economici per chi cede, in termini di avviamento. Vedi QUI il mio articolo in materia di valore di avviamento per un'attività ricettiva extralberghiera.
Comunicazione annuale dei giorni di apertura prezzi e caratteristiche
I giorni di apertura
durante l'anno sono ora a piacere (come da tempo AIBBA&AgICAV
auspicava...).
I
prezzi vanno esposti
(art. 85) in modo ben visibili all'interno della struttura, su apposito modulo
regionale.
Abolita
la comunicazione annuale
di prezzi e periodi di apertura: va fatta entro il 30 aprile, solo in caso
di variazioni di qualunque tipo (art. 83).
Targa identificativa della struttura
L'art. 17 del
regolamento obbliga gli esercenti le attività ricettive di creare un'apposita
targa (con dimensioni e materiale a piacere), ma con i contenuti obbligatori
previsti dall'art. 17, c. 3. Da apporre all'esterno della struttura.
Altri
obblighi dei gestori di attività extralberghiere
L'art. 74 definisce le
sanzioni relative alla scorretta gestione delle attività di
B&B/Affittacamere/Case Vacanze.
Vuoi sapere se il tuo immobile è ancora idoneo a diventare Affittacamere o casa vacanze?
Puoi ottenere la risposta in tre giorni lavorativi mediante il nostro servizio di geometra a distanza: clicca QUI per maggiori informazioni.
Ulteriori approfondimenti consulenze sono disponibili su abbonamento, BASE o COMPLETO. Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.
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(compila il modulo sottostante per info su come
proseguire ad avere info e ricevere assistenza per aprie il tuo
B&B/Affittacamere/Appartamento Vacanze).
Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it
* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione
Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere, di AICAV - Associazione Italiana
Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV -
Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore
(2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed &
Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it
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