domenica 30 marzo 2014

Affittacamere e Bed and Breakfast nel Veneto: non è vero che centinaia sono a rischio chiusura - smentisco i giornali - di Stefano Calandra

Affittacamere e Bed and Breakfast nel Veneto: non è vero che centinaia sono a rischio chiusura - smentisco i giornali.
Il punto di Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 


Sono apparsi recentemente alcuni articoli giornalistii, che mettevano l'accento sull'allarmismo esistente presso i gestori di B&B/Affittacamere e Case Vacanza esistenti in Veneto, a causa dell'entrata in vigore della nuova L.R. 11/2013 sul Turismo.

Vorrei tranquillizzare un po' tutti, giornlisti compresi...non è vero che i Bed and Breakfast sono a rischio chiusura!!
Cito in particolare l'articolo apparso in data 27 marzo 2014 sulla Nuova Venezia, vedi QUI. e quello del Corriere del Veneto, vedi QUI.
La frasi ivi riportate sulla chiusura dei Bed and Breakfast sono errate, perchè ciò è espressamente escluso dall'art. 31, c. 4 della legge regionale 11/2013, che recita così: "Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l’apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale."
Quindi per i Bed and Breakfast rimarrà la destinazione d'uso abitativa e non sono quindi a rischio chiusura! Il giornalista non parrebbe ben informato, nè potrebbe essere altrimenti visto che il Bed and Breakfast coincide obbligatoriamente con la residenza o comunque con la stabile dimora del gestore, che ivi deve abitare durante il periodo in cui l'attività esercitata...

In ogni caso, è pur vero ed incontestabile che l'amministrazione regionale in Veneto stia per fare un enorme errore a cambiare la destinazione d'uso in Veneto, per quattro ragioni anzitutto. La prima ragione è che la decisione di obbligare i cittadini che vogliono aprire un'attività ricettiva alberghiera a cambiare destinazione d'uso in turistico-ricettiva è un favore - incidentale o meno non sta a me giudicarlo - puro e semplice alle pretese lobbistiche degli albergatori, questo è chiaro e lampante. Vedi QUI in questo articolo da me scritto il perchè.
Secondo, l'obbligo di cambio di destinazione d'uso porterà di fatto al crollo di apertura di appartamenti turistici del tipo "casa vacanze" e invece per contro al proliferare dell'apertura di appartamenti turistici in locazione pura, secondo il codice civile (art. 1571 e ss. e secondo la L. 431/98 sopra richiamata dall'art. 31 della L.R. citata) e senza fornitura di biancheria e pulizie. Ma questo fenomeno sfuggirà del tutto al controllo regionale e comunale perché non ci sarà bisogno di nessuna denuncia di inizio attività per questa tipologia di attività locativa previste già dal codice civile. L'obbligo di cambio di destinazione d'uso porterà di fatto al crollo di apertura di appartamenti turistici del tipo "casa vacanze" e invece per contro al proliferare dell'apertura di appartamenti turistici in locazione pura, ex codice civile art. 1571 e ss., che lavorano in nero, senza dichiarare redditi, ne dati Istat, né dati del passaggio di ospiti alla Questura… È proprio quello che vogliamo in Veneto?
Terzo, la regione Veneto con questo comportamento si isola da tutte le altre 19 regioni d'Italia, nelle quali invece le attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Case vacanza sono tutte fondate sulla destinazione d'uso di civile abitazione, com'è stato sempre e come giusto che dovrebbe sempre rimanere!

Quarto, le denominazioni di "casa vacanza" o di "appartamento ad uso turistico" sono scomparse dalla nuova legge regionale 11/2013, lasciando il posto ad una definizione che prevede come "casa vacanza" in sostanza la tradizionale “Casa per Ferie", cioè le case religiose destinate ad ospitalità collettiva, accezione e definizione presente in tutte le legislazioni delle altre 19 regioni italiane, come appunto “Case per Ferie”, non “Casa Vacanza". Contravvenendo quindi a quanto avviene in tutte le altre 19 Regioni italiane, cui per logica sarebbe stato opportuno riferirsi: la cosa è foriera di DISORIENTAMENTO per il Turista, che, provenendo da Umbria, Toscana, Lombardia o da qualunque altra regione, cercando in Veneto un “Appartamento Turistico” o “Casa Vacanza” si troverebbe in stanzoni collettivi da 20 letti….! 

Il rischio del blocco delle licenze per Case Vacanza e Affittacamere era nota sin dal 2011 alla Regione Veneto, a seguito del ricevimento da parte dell'(anocra atuale) assessore al Turismo Finozzi di mie osservazioni alla (allora) bozza della L.R. 11/2013, in cui scrivevo: 
"(...) Mi preme evidenziare come la previsione di destinazione d'uso turistica per le strutture ricettive speciali sia azzardata, senza avere sotto mano una precisa mappatura delle destinazioni urbanistiche nella Regione Veneto per la tipologia "Turistico-ricettiva", sicuramente minoritaria rispetto alla quantità di territorio a destinazione abitativa. La categoria che rappresento auspicherebbe che venisse prevista dalla normativa una destinazione d'uso abitativa.(...) Faccio solo un ipotesi: se io volessi aprire in certe zone della periferia di Mestre un Affittacamere in luoghi ove non è presente nemmeno un hotel (penso a zone nord della città ad esempio) nel raggio di 10 km, il Comune mi direbbe di no perchè urbanisticamente queste zone sono a "destinazione abitativa". Ma allora la politica di agevolazione dell'integrazione del reddito familiare, dello sviluppo economico diffuso dove andrebbe a finire? Che ne sarebbe della formula Affittacamere e Casa Vacanza, tradizionalmente presente in tutta Europa ed anche in tutte le Regioni d'Italia nelle case ove i proprietari offrono la propria abitazione all'Ospite? Probabilmente così si realizzerebbe un eccessivo giro di vite ed un eccessivo blocco all'apertura di queste strutture, il cui merito è quello di sviluppare ricettività di qualità nel tessuto sociale delle zone a destinazione abitativa più consone al suo proliferare e più sprovviste di strutture alberghiere.

Un'altra osservazione a sostegno della tesi a favore della destinazione d'uso abitativa è quella che semplicemente così è già normato in altre 19 Regioni italiane su 20, non prevedendosi il cambio di destinazione d’uso di civile abitazione per l'apertura di B&B o Affittacamere."
 
Questo rischio di chiusura delle strutture io lo sostenevo già dal 2011...Nemo profeta in Patria!...

Inoltre, solo nel momento in cui uscirà il regolamento attuativo della L.R. 11/2013 sapremo quali saranno i criteri di nuova classificazione, posto che (art. 50, c. 6) "Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta".
Quindi anche qui, direi che il rischio chiusura non è immediato per la stragrande maggioranza delle strutture ricettive esistenti.

Infine, il caso citato in apertura del servizio giornalistico in questione è un caso anomalo, non è la regola. Nel senso che, per le nuove strutture che devono aprire, se io faccio una verifica di idoneità urbanistica preventiva di un immobile per sapere se può essere destinato ad affittacamere, da questa verifica di idoneità fatta secondo i criteri normali professionali di un geometra che conosce la materia, controllando quindi la fattibilità dell'apertura mediante lo studio dello strumento urbanistico vigente comunale, io so per certo se posso aprire o no un affittacamere, lo so subito, prima di intraprendere il progetto, senza dover ricevere questa brutta notizia, come se fosse tra l'altro inaspettata, dal Tar!
Una verifica del genere, chiamata "verifica di idoneità urbanistica", costa anche solo € 40 (vedi www.aibba.it - sezione geometra a distanza) e ci vogliono solo 4 giorni per saperlo! Quindi anche su questo punto mi duole dirlo ma l'articolo di giornale fa dell'inutile allarmismo!


Per le struttture già aperte alla data della pubblicazione della L.R. 11/2013, il rischio di chiusura è stato fugato: sono andato di recente a parlare con i vertici della regione Veneto per conoscere le intenzioni sul prossimo regolamento di prossima uscita attuativo della legge regionale. Il regolamento uscirà solo verso fine giugno/luglio, non prima.

La buona notizia è che salveremo l’esistente, cioè secondo la normativa regionale, ex art. 50 c. 4) lett. B ("Restano confermate e conservano validità: (…) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento attuativo") e quindi è sicuro che le strutture ricettive esistenti non saranno toccate, ma dovranno solo adeguarsi come classificazione alle altre UANC già classificate. Le UANC non classificate dovranno classificarsi, ma a parte questo non ci saranno ulteriori restrizioni, né necessità di cambiamenti di destinazione d’uso catastale.

Sono molto contento del mio lavoro perché ho potuto avvertire nel frattempo moltissimi cittadini che volevano aprire l'attività ricettiva e lo hanno potuto fare in questi giorni ancora con la vecchia normativa, prima che venga pubblicato il nuovo regolamento attuativo, che prevederà purtroppo, almeno per adesso, la voltura catastale della destinazione abitativa a destinazione turistico ricettiva, con le problematiche già spiegate in altra sede.

Ho ottenuto però un'altra importante conquista: che la regione imporrà ai comuni di dare una risposta entro un termine prefissato (probabilmente di 60 gg.) alla richiesta del cittadino che vuole adibire la propria abitazione a casa vacanza, chiedendo la voltura catastale obbligatoria. E questa una conquista che non porterà più per fortuna al blocco all'apertura di nuove case vacanza ed affittacamere anche nel futuro, che si era paventato per inadeguatezza dei piani regolatori dei Comuni ad adeguarsi alle richieste di voltura di civili abitazioni in turistico-ricettivo.


Io sono in costante contatto con la Regione per gli aggiornamenti che verranno.

Per chi deve aprire ancora un Affittacamere o una Casa vacanza, dico: "tranquilli, aprite con fiducia un B&B/Affittacamere/Casa Vacanza, ma prima informatevi!".

Vedi un altro mio articolo sull'argomento QUI.
 
di Stefano Calandra - AIBBA&AgICAV - www.aibba.it.

venerdì 28 marzo 2014

Dare in affitto o fare Bed and Breakfast con un appartamento preso in comodato o locazione - aspetti legali e fiscali. Il punto di Stefano Calandra

Dare in affitto o fare un Bed and Breakfast con un appartamento preso in comodato gratuito o in locazione- aspetti legali e fiscali. 
Il punto di Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 


Spesso si pone il problema di come trattare dal punto di vista fiscale la situazione in cui, avuto in comodato gratuito ex art. 1803 c.c. o in locazione (art. 1571 c.c.) un appartamento da un parente o da una terza persona (contratto A), lo si voglia poi dare in (sub)affitto a terzi (contratto B).


Il comodato (art. 1803 c.c.) è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
La locazione (art. 1571 c.c.) è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Nell'ambito dell'edilizia ad uso abitativo vi sono contratti di locazione di durata breve (una settimana), media (1-18 mesi), lunga (4+4 anni per uso residenziale o per prendere in gestione un B&B, 9+9 anni per prendere in gestione un Affittacamere/Casa Vacanza) secondo prescrizioni precise delle normative vigenti. (Per avere un utile vademecum sulla locazione pura e sulle tipologie di contratto di locazione da utilizzare sia per la locazione pura, sia per prendere in gestione un B&B potete rivolgervi alla mia agenzia, info@aibba.it).
Le attività di Bed and Breakfast/Casa Vacanza/Affittacamere - la cui definizione giuridica è di matrice regionale- sono attività ricettive extralberghiere (v. qui le definizioni) che generano un rapporto giuridico di tipo commerciale, mediante la fornitura di servizi complementari al sempice pernottamento (es: pulizia, biancheria, colazione) con l'ospite/cliente pernottante, verso un determinato corrispettivo che include pernottamento + servizi.

Due aspetti allora sono spesso oggetto di dubbio, uno giuridico per capire a quale tipo di fattispecie giuridica (locazione pura / attività commerciale) ci si trovi di fronte nel contratto di tipo B ed uno fiscale per cui è da stabilire quale tipo di redditi si realizza, come si devono dichiarare nel contratto B ed a chi vengono imputati i redditi percepiti in tutto il passaggio A+B nel loro complesso?

L'aspetto giuridico.
Dal punto di vista giuridico l'operazione A+B basata sul possesso dell'immobile in base ad un comodato o locazione e la successiva sublocazione a terzi o gestione di attività commerciale del tipo Bed and Breakfast/Casa Vacanza/Affittacamere è un'operazione perfettamente legittima, ma con opposti esiti fiscali
Anche se certamente, usare ad esempio il comodato gratuito come contratto nel rapporto A per prendere in gestione un appartamento da utilizzare nelle due modalità descritte nel rapporto B, da minori garanzie di affidabilità fiscale nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria rispetto ad un contratto di locazione con il proprietario; perchè è chiaro che si lucra su un immobile avuto gratuitamente da un proprietario e la cosa non sempre appare verosimile all'AdE...!
Ma al di là di questo aspetto di "opportunità fiscale" è senz'altro legittimo dal punto di vista giuridico, ripeto, prendere in comodato gratuito o in locazione un bene immobile per poi (sub)affittarlo a terzi, secondo lo schema grafico visto sopra. Il problema non è giuridico, ma fiscale.
Le fattispecie giuridiche nel rapporto B sono a questo punto solitamente di due tipi: 
PRIMO TIPO la cd. "locazione pura" ex art. 1571 e ss. del codice civile, senza dotazioni nè servizi aggiuntivi al semplice insieme di arredi e corredi ed alle manutenzioni ordinarie, che sono le uniche cose consentite in dotazione al contratto di affitto stipulato in assenza di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). 
SECONDO TIPO La Scia è un passo invece obbligatorio ed è da presentare al Comune ove è ubicato l'appartamento da trasformare in Bed and Breakfast/Casa Vacanza/Affittacamere. Queste costituiscono infatti il secondo tipo di attività che si può fare nel rapporto B, cioè un'attività commerciale vera e propria - come più sopra definita, che non è una locazione, nè in senso civilistico nè in senso fiscale.

L'aspetto fiscale.
L’ ordinanza 19 marzo 2014, n. 6501 della CORTE DI CASSAZIONE (Vedi l'ordinanza QUI) chiude una definitiva questione su una cosa già nota, per cui il Bed and Breakfast/Casa Vacanza/Affittacamere non costituiscono "locazione" ex art. 1571 c.c., ma attività commerciale (occasionale o imprenditoriale) e genera redditi commerciali.
Recita l'ordinanza citata della Cassazione: “(…) La fornitura di detti servizi di cambio settimanale della biancheria e di pulizia dei locali (...) caratterizza i rapporti tra la contribuente e i suoi clienti come rapporti di prestazione alberghiera e non di locazione. (...) In conclusione si deve affermare il principio che nell’ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria) - il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72.”
Il principio che le prestazione lato sensu alberghiere si distinguono dalla locazione di immobili arredati proprio per la fornitura di servizi personali è stato infatti reiteratamente affermato dalla terza sezione civile della stessa Corte, secondo la quale "l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta analoga natura, in quanto richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la (sola ndr) fornitura della biancheria da letto e da bagno" (sentenze nn. 755/91, 5632/93, 17167/02, 2265/10)."
L'Ordinanza non affermerebbe, invece, il principio dell’assoggettabilità automatica a IVA di dette attività commerciali, quindi rimane la validità di quanto già affermava prima l'Agenzia delle Entrate (AdE) per cui “in linea di massima” fino a due Case Vacanza si possono gestire senza IVA (v. qui in ultima pagina la risposta ad un mio interpello).  
Anche per i B&B non cambia nulla, possono aprire come prima anche senza IVA e poi passare a P. IVA con i soliti criteri sempre usati fino ad ora (vedi QUI). 
Per le maggiori dimensioni di impresa, invece, è prassi aprire subito la partita IVA all'apertura di un Affittacamere, anche se, in linea di diritto, valgono gli stessi criteri appena evidenziati per il Bed and Breakfast.

Chiarito questo aspetto della fattispecie di reddito che deriva dall'avvio di un'attività ricettiva e dell'IVA da applicare o meno, resta da capire in capo a quale soggetto vanno imputati i redditi del rapporto B (al proprietario/comodante o al locatore/gestore/comodatario?).

Affittare un appartamento ricevuto in comodato  
Il comodato, come la locazione, non trasferisce "diritti reali di godimento", ma solo i cd. “diritti personali di godimento”. Pertanto, in caso di redditi da locazione (cd. "redditi da locazione o fondiari") derivanti dalla locazione di un appartamento ricevuto in comodato da un parente, tali redditi vanno posti in capo al comodatario del rapporto B e non in capo a chi non ha diritti reali sul bene. Essi rimangono quindi in capo al proprietario/comodante del bene immobile del rapporto A). Questo lo stabilisce l'art. 26 del TUIR e c’è una risoluzione dell’AdE....

(Omissis...)


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Cordiali saluti a tutti!


Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV 
Email: calandra@aibba.it - www.aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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lunedì 17 marzo 2014

Booking.com: fine della parity rate: dal 1° marzo 2014 posso praticare sul sito dell'hotel il prezzo che voglio!

Booking.com: fine della parity rate: dal 1° marzo 2014 posso praticare sul sito dell'hotel il prezzo che voglio!


Booking.com: fine della parity rate: dal 1° marzo 2014 posso praticare sul mio sito il prezzo che voglio.
Booking.com è stato posto sotto inchiesta dall'Office of Fair Trading (organo di tutela dei consumatori di matrice governativa in UK) per alterazione del libero gioco della concorrenza a causa del suo contratto-capestro con le strutture ricettive. E Booking.com si è affrettato a scrivere a tutti i suoi hotels e strutture affiliate.
Vediamo e capiamo insieme la lettera di Booking.com arrivata a tutte le strutture il 5 marzo. Clicca sul link dell'articolo che tratta questo argomento o leggi qui sotto per una sintesi da me commentata.

Il succo è: dal 1° marzo scorso tutte le strutture ricettive che lavorano con Booking possono lecitamente NON osservare più la parity, praticando sui propri siti un PREZZO PIU' BASSO di quello praticato su Booking.com. Unica eccezione: se il prezzo praticato sul sito privato della struttura ricettiva è uguale a quello di un'altra OTA (agenzia on line) del tipo ad esempio Venere.com o Expedia, allora si rimane vincolati alla parity e si deve mettere lo stesso prezzo anche su Booking.com - per rispetto del contratto praticato verso Booking.com.
La prima cosa che ho fatto io personalmente stamattina è quella di AUMENTARE DI UN POCO I PREZZI SU BOOKING.COM e di DIMINUIRE i prezzi sul sito del mio B&B (avendo cura che il prezzo sul sito ella strutura fosse sempre PIU' BASSO di quellpùo presente su tutti gli altri portali OTA). Fatelo anche voi!

Cosa succederà? è probabile che succederà come sta facendo ora HRS (uno dei portali prenotazioni OTA più importanti): l'hotel affiliato può aderire a programmi speciali come quello della "Best rate guarantee", che ti da la miglior visibilità, ma ti obbliga (se vuoi aderire) ad offire su HRS la tariffa scontata almeno del 10% rispetto a tutti gli altri portali. Bene, se mi va aderisco, altrimenti no e vendo le camere sul mio sito al prezzo che voglio.
Probabilmente non manca molto a che Booking.com ed Expedia ed altri introduano misure del genere per non perdere quote di mercato.
Nel frattempo suggerisco: facciamo veloci ad approfittarne, magari AUMENTANDO DI UN POCO I PREZZI SU BOOKING.COM e di DIMINUENDO i prezzi sul sito del proprio B&B per riuscire ad ottenere qualche prenotazione in più disintermediata o, se intermediata, almeno ad un prezzo più alto.


Negli USA, al contrario, la parity è ancora legale. È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. Vedi QUI articolo in merito.

Vedi gli aggiornamenti su questa materia vedi gli altri articoli:
È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. - See more at: http://www.bookingblog.com/usa-rate-parity-resta-legale-ota-catene-alberghiere-vincono-causa/?utm_source=BB-Weekly-Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=BB-Weekly-Newsletter#sthash.iSs4oz55.dpuf
È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. - See more at: http://www.bookingblog.com/usa-rate-parity-resta-legale-ota-catene-alberghiere-vincono-causa/?utm_source=BB-Weekly-Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=BB-Weekly-Newsletter#sthash.iSs4oz55.dpuf
È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. - See more at: http://www.bookingblog.com/usa-rate-parity-resta-legale-ota-catene-alberghiere-vincono-causa/?utm_source=BB-Weekly-Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=BB-Weekly-Newsletter#sthash.iSs4oz55.dpuf
È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. - See more at: http://www.bookingblog.com/usa-rate-parity-resta-legale-ota-catene-alberghiere-vincono-causa/?utm_source=BB-Weekly-Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=BB-Weekly-Newsletter#sthash.iSs4oz55.dpuf

Buon business!
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