NORMATIVA REGIONE VENETO B&B
Entra in vigore il 24/04/2015 il Regolamento attuativo per le strutture Extralberghiere - Le principali novità della nuova legge regionale sul Turismo Veneto, la LEGGE REGIONALE n. 11 del 14 giugno 2013
di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un
potenziale gestore che intenda aprire
una nuova attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico in Veneto ha ora come
riferimento una nuova normativa, pubblicata il 16 giugno 2013 sul
BUR regione Veneto, vedi QUI il testo.
La L.R. 11/2013 è entrata definitivamente in vigore il 24/04/2015 per le strutture extralberghiere, con la pubblicazione sul BUR Veneto nella stessa data del regolamento attuativo.
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Vedi QUI un riassunto schematico della LR 11/2013.
La L.R. 11/2013 è entrata definitivamente in vigore il 24/04/2015 per le strutture extralberghiere, con la pubblicazione sul BUR Veneto nella stessa data del regolamento attuativo.
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Vedi QUI un riassunto schematico della LR 11/2013.
Vedi qui (clicca QUI) nuovo testo di L.R. 11/2013 completo.
(La "Legge di stabilità regionale 2016", pone al punto art. 6 comma 4, la seguente modifica: le parole del comma 2 dell'art. 27 "I bed & breakfast se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali" , sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della presente Legge i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale").
Vedi QUI (clicca QUI) il mio articolo: "Regione Veneto, i Bed and Breakfast occasionali e come attività d'impresa. Le nuove disposizioni regionali dal 2016 e il DGR n. 498 del 19 aprile 2016".
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DEVI RICLASSIFICARE IL TUO B&B /AFFITTACAMERE/APPARTAMENTO VACANZE ENTRO I TERMINI DEL 31/03/2017*? INFO e COSTI clicca QUI.
*I termini della riclassificazione strutture esistenti sono stati recentemente così cambiati. La scadenza è indicata all'art.50, comma 6 bis della l.r. 11/2013 introdotto dalla l.r. 18/2016 - il termine indicato al 31 marzo 2017 è riferito alle strutture ricettive già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Vedi QUI articolo 50, c. 6 bis LR 11/2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apparirebbe quindi illegittima questa modifica regionale, perchè l'occasionalità ai fini IVA di una qualsivoglia tipologia di attività non può venire determinata dal legislatore regionale motu proprio.
Definizione di occasionalità data dal Ministero delle Finanze e dal TUIR.
Il Ministero delle Finanze ha già dato infatti la sua definizione della "occasionalità di un'attività ricettiva": "Per gestione in forma non imprenditoriale di detta attività (con riferimento all’attività di Bed & Breakfast in base alla legge regionale vigente ndr) deve intendersi, ai fini fiscali, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 1, DPR 917/86 (TUIR), l’esercizio dei servizi di Bed & Breakfast senza il requisito di abitualità, con la precisazione che è classificabile come reddito d’impresa, di cui al Capo VI del citato DPR n 917, l’attività di servizi in questione svolta in forma abituale, ancorchè non esclusiva, anche senza l’organizzazione in forma di impresa”. (...) “Se esercitato in forma saltuaria il servizio di cui trattasi si configura, ai fini dell’imposta sui redditi, come attività commerciale occasionale di cui all’art. 81, comma 1, lett. I del TUIR, in quanto rientrante fra le attività indicate nell’art. 2195 c.c.(…)”.
“Per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977)”. Ciò troverebbe conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che riconoscono l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’attività ai fini IVA a condizione che la stessa non venga svolta in modo sistematico con carattere di stabilità. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dalle circolari ministeriali.
Definizione di occasionalità data dal comportamento concludente della GdF.
Dai verbali della GdF che in tutti questi anni ho avuto occasione di verificare (mostratimi da miei abbonati in cerca di risposte...) risulta che essa abbia applicato sempre questo principio su descritto, per elevare multe a chi non aveva aperto P. IVA - assolutamente senza tener conto di pretese definizioni regionali sul significato di "occasionalità", tenendo al contrario conto esclusivamente dei seguenti 5 criteri pratici per l'individuazione della NON occasionalità in un B&B:
Tanto più che l’occasionalità è un FALSO PROBLEMA, perché certamente la forma fiscale migliore per le strutture con SCIA (B&B/Affittacamere/Appartamenti Turistici) è quella della partita Iva, nel cosiddetto "regime dei minimi"o “ forfetario”, che le permette di dedurre fiscalmente tutti costi di avviamento e di pagare meno imposte rispetto alla gestione senza Iva.
La situazione di un'attività bed and breakfast/Casa Vacanza senza partita Iva, è spesso insostenibile, sia dal punto di vista economico che fiscale, se vengono superati i 10.000 EUR di fatturato annuo. Il regime forfetario va bene se si sta trai 10.000 ed i 50.000 Eur annui di fatturato.
Dal punto di vista economico, perché semplicemente lei pagherà molte più imposte di quante ne pagherebbe con il cd. "regime dei minimi" della partita Iva.
Dal punto di vista fiscale, perché inevitabilmente riceverà un accertamento della GdF nell’arco dei prossimi 5 anni per evasione dell'IVA, vedi qui i criteri per giudicare un'attività come “saltuaria" e quindi come non soggetta ad Iva e vedrà che lei non rientra più questa casistica!
L’ apertura della partita Iva le consentirà di pagare le tasse al 6%, invece che al 36% come ora e l'apertura della partita Iva non costa più di € 20… Ci pensi!
Vedi QUI un'analitica analisi giuridico-tributaria sulla definizione di "occasionalità" e "saltuarietà" della attività di Bed and Breakfast".
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Vedi QUI nuovo Regolamento Attuativo - DGR 419 - Pubblicato in BUR 24/04/2015 (sottolineato da me nelle cose più importanti)
(La "Legge di stabilità regionale 2016", pone al punto art. 6 comma 4, la seguente modifica: le parole del comma 2 dell'art. 27 "I bed & breakfast se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali" , sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della presente Legge i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale").
Vedi QUI (clicca QUI) il mio articolo: "Regione Veneto, i Bed and Breakfast occasionali e come attività d'impresa. Le nuove disposizioni regionali dal 2016 e il DGR n. 498 del 19 aprile 2016".
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DEVI RICLASSIFICARE IL TUO B&B /AFFITTACAMERE/APPARTAMENTO VACANZE ENTRO I TERMINI DEL 31/03/2017*? INFO e COSTI clicca QUI.
*I termini della riclassificazione strutture esistenti sono stati recentemente così cambiati. La scadenza è indicata all'art.50, comma 6 bis della l.r. 11/2013 introdotto dalla l.r. 18/2016 - il termine indicato al 31 marzo 2017 è riferito alle strutture ricettive già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Vedi QUI articolo 50, c. 6 bis LR 11/2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commento sulla modifica legislativa dell'"occasionalità" dell'attività di B&B in Veneto.
Sono sconcertato però da quanto si “agitino le acque” INUTILMENTE in Regione Veneto sulla questione dell’occasionalità che, unica tra le 20 regioni italiane e nonostante le mie plurime sollecitazioni in merito, evita accuratamente (continuando a sbagliare – e la riprova di questi errori è la correzione su citata) di tenere presente l'unica possibile interpretazione del significato di occasionalità, che è quella data sia dal TUIR che dal Ministero delle Finanze, che dai comportamenti concludenti della GdF.Apparirebbe quindi illegittima questa modifica regionale, perchè l'occasionalità ai fini IVA di una qualsivoglia tipologia di attività non può venire determinata dal legislatore regionale motu proprio.
Definizione di occasionalità data dal Ministero delle Finanze e dal TUIR.
Il Ministero delle Finanze ha già dato infatti la sua definizione della "occasionalità di un'attività ricettiva": "Per gestione in forma non imprenditoriale di detta attività (con riferimento all’attività di Bed & Breakfast in base alla legge regionale vigente ndr) deve intendersi, ai fini fiscali, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 1, DPR 917/86 (TUIR), l’esercizio dei servizi di Bed & Breakfast senza il requisito di abitualità, con la precisazione che è classificabile come reddito d’impresa, di cui al Capo VI del citato DPR n 917, l’attività di servizi in questione svolta in forma abituale, ancorchè non esclusiva, anche senza l’organizzazione in forma di impresa”. (...) “Se esercitato in forma saltuaria il servizio di cui trattasi si configura, ai fini dell’imposta sui redditi, come attività commerciale occasionale di cui all’art. 81, comma 1, lett. I del TUIR, in quanto rientrante fra le attività indicate nell’art. 2195 c.c.(…)”.
“Per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977)”. Ciò troverebbe conferma anche nelle risoluzioni ministeriali n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che riconoscono l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’attività ai fini IVA a condizione che la stessa non venga svolta in modo sistematico con carattere di stabilità. Ogni altro criterio non pare coerente con questo principio sancito dalle circolari ministeriali.
Definizione di occasionalità data dal comportamento concludente della GdF.
Dai verbali della GdF che in tutti questi anni ho avuto occasione di verificare (mostratimi da miei abbonati in cerca di risposte...) risulta che essa abbia applicato sempre questo principio su descritto, per elevare multe a chi non aveva aperto P. IVA - assolutamente senza tener conto di pretese definizioni regionali sul significato di "occasionalità", tenendo al contrario conto esclusivamente dei seguenti 5 criteri pratici per l'individuazione della NON occasionalità in un B&B:
- Elevato turn-over degli ospiti;
- Utilizzo di uno o più collaboratori;
- Destinazione dell’immobile a soddisfare principalmente le esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare (modifiche del distributivo interno, costituzione di una reception, etc.);
- Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per il bed & breakfast mirati esclusivamente agli ospiti;
- Pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, internet).
Tanto più che l’occasionalità è un FALSO PROBLEMA, perché certamente la forma fiscale migliore per le strutture con SCIA (B&B/Affittacamere/Appartamenti Turistici) è quella della partita Iva, nel cosiddetto "regime dei minimi"o “ forfetario”, che le permette di dedurre fiscalmente tutti costi di avviamento e di pagare meno imposte rispetto alla gestione senza Iva.
La situazione di un'attività bed and breakfast/Casa Vacanza senza partita Iva, è spesso insostenibile, sia dal punto di vista economico che fiscale, se vengono superati i 10.000 EUR di fatturato annuo. Il regime forfetario va bene se si sta trai 10.000 ed i 50.000 Eur annui di fatturato.
Dal punto di vista economico, perché semplicemente lei pagherà molte più imposte di quante ne pagherebbe con il cd. "regime dei minimi" della partita Iva.
Dal punto di vista fiscale, perché inevitabilmente riceverà un accertamento della GdF nell’arco dei prossimi 5 anni per evasione dell'IVA, vedi qui i criteri per giudicare un'attività come “saltuaria" e quindi come non soggetta ad Iva e vedrà che lei non rientra più questa casistica!
L’ apertura della partita Iva le consentirà di pagare le tasse al 6%, invece che al 36% come ora e l'apertura della partita Iva non costa più di € 20… Ci pensi!
Vedi QUI un'analitica analisi giuridico-tributaria sulla definizione di "occasionalità" e "saltuarietà" della attività di Bed and Breakfast".
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Vedi QUI nuovo Regolamento Attuativo - DGR 419 - Pubblicato in BUR 24/04/2015 (sottolineato da me nelle cose più importanti)
Vedi QUI Allegato A regolamento attuativo del 24/04/2015 (sottolineato da me nelle cose più importanti)
Vedi QUI (clicca QUI) il mio commento tecnico del 2014 alla L.R. 11/2013 sul punto dei B&B/Affittacamere e Case Vacanza
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Le principali novità (1-21):
- Vedi QUI Vademecum B&B e QUI il simbolo distintivo da affiggere fuori dalla struttura per i B&B.
- Vedi QUI Vedemecum Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (UAC)
(Omissis...)
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Ulteriori
approfondimenti sulla normativa del Veneto per l'apertura di
un'attività ricettiva di Bed & Breakfast ed anche di Casa Vacanza,
appartamento turistico, Affittacamere sono disponibili per gli abbonati.
Vedi un altro mio articolo sull'argomento QUI.
Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it
* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione
Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere, di AICAV - Associazione Italiana
Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV -
Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore
(2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed &
Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it
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ciao stefano
RispondiEliminagrazie per l'ottima descrizione. ti chiedo un'informazione che secondo me non si riesce a capire chiaramente ne da legge 11 ne dalla dgr.
nel caso di "case per vacanza" (ad esempio gli ostelli) come ci si comporta per i letti di tipo "a castello"? Cioè una camera con un letto a castello è considerata doppia e dunque necessita di 14 mq? e una con due letti a castelli necessita di 14+6+6 mq?
grazie, Tommaso
Scusa, mi confermi quindi che la voltura sia necessaria solo per i b&b di nuova apertura, mentre per quelli già aperti il problema non si pone? È corretto?
RispondiEliminaGentile Signora Milan, non capisco cosa intenda per "voltura"... Se intende la "riclassificazione" di strutte già esistenti, allora Le riporto quanto già scritto sopra:
RispondiEliminaCLASSIFICAZIONE strutture esistenti. Ai sensi dell'art. 50, c. 6 e 7 della LR 11/2013, "le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.". "I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell’entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata."
Cordiali saluti.
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminaPer i B&B potrà riclassificarsi senza P. IVA. Come UAAUT potrà riclassificarsi solo aprendo P.iva, altrimenti diventerà nel passaggio semplice "locazione turistica" o locazione pura. In questo caso però si perde la possibilità di dare servizi, come il cambio di biancheria o le pulizie durante il soggiorno.
RispondiEliminaSe interessati Aibba fa la riclassificazione a soli Eur 70+ IVA.
Cordiali saluti.
Gentile Stefano, gestisco un bed and breakfast a Verona dal 30 luglio 2013 dopo aver ottenuto la SCIA dal comune di verona. A seguito dell'ispezione della provincia di verona abbiamo iniziato la nostra attività. La certificazione di inizio attività a noin concessa è con codice fiscale (no partita iva ) ma con apertura annuale (quindi non occasionale ne stagionale). A seguito della nuova legge vorrei sapere se devo aprire partita iva volendo continuare con apertura annuale, o se in caso contrario quali sarebbero le limitazioni dell'apertura occasionale, cosa che nessuno negli uffici preposti di Verona riesce a comunicarmi. Ringraziando in aticipo.
RispondiEliminaCordiali saluti
Gentilissimo,
Eliminasono nella stessa situazione della signora Vittoria.
Volevo solo una precisazione: se io volessi rimanere struttura extraalberghiera facendo la classificazione obbligatoria (avendo pagato gli oneri al comune di Verona nel 2013) e quindi non volendo tornare a uso residenziale con una locazione turistica...devo obbligatoriamente aprire la partita iva , avendo meno di 2 appartamenti nello stesso Comune?
Grazie.
Sì
EliminaBuongiorno, la P. IVA va aperta sotto determinate condizioni di legge. Conviene aprirla se fattura fra i 10.000 ed i 40.000 di fatturato. Per maggiori informazioni mi ponga la domanda tramite il modulo richiesta che trova a fine dell'articolo che ha letto.
RispondiEliminaCordiali saluti. S.C.
Buongiorno Stefano,
RispondiEliminaho letto con molto interesse questa spiegazione siccome vorrei in futuro aprire un B&B od un Affittacamere. Ho provato a vedere anche quali sono le zone a "bassa presenza turistica" nel comune di Venezia ma non sono riuscito a trovare niente. Saresti così cortese da rispondermi?
Grazie per il tuo tempo
Nicola
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaAttendiamo la delibera di Giunta. Ma in ogni caso rimane - a mio modesto avviso - illegittimo il binomio zone a "bassa presenza turistica" e "no IVA", perchè, coem spigato all'inizio dell'articolo, ciò contrasta con la normativa nazionale. Cordiali saluti. S. Calandra.
RispondiEliminaBello.
RispondiEliminaALBERGHI A TERNI
davvero nice.keep il distacco.
RispondiEliminaALBERGHI A REGGIO EMILIA
ALBERGHI A CAGLIARI
Buongiorno Stefano. Volevo sapere se chi è già titolare di un B&B con partita IVA può affittare occasionalmente a turisti altri appartamenti di cui è il proprietario in forma di "locazione turistica" quindi senza necessità di comunicazione al SUAP e senza necessità di cambio di destinazione d'uso.
RispondiEliminaGrazie
Davide
Buongiorno Stefano. Volevo sapere se chi è già titolare di un B&B con partita IVA può affittare occasionalmente a turisti altri appartamenti di cui è il proprietario in forma di "locazione turistica" quindi senza necessità di comunicazione al SUAP e senza necessità di cambio di destinazione d'uso.
RispondiEliminaGrazie
Davide
buongiorno, per avere una mia risposta compili cortesemente il modulo di richiesta su segnalato.
EliminaBuona sera,
RispondiEliminaChiedo info sulle "Country House" ( Veneto provincia di Verona), non so se si occupa anche di questa tipologia.
La normativa prevede che possano essere definite country house fabbricati rurali o ville padronali, la mia domanda è visto che la ruralità è stata tolta ( catastalmente qualche hanno fa c'era l'bbligo di togliere la ruralità nei fabbricati), di cosa devo tener conto quindi?.
Il fabbricato in oggetto si trova in zona agricola era una stalla con fienile e ne è stato ricavata un'abitazione con destinazione d'uso di fabbricato di civile abitazione.
In attesa ringrazio.
Buona serata
gentile stefano, mia madre gestisce un bb a padova, regolarmente classificato prima del 22 aprile 2016, la provincia mi ha assicurato che essendo stato fatto entro quella data non serve apertura PI sino alla nuova classificazione, 5 anni dopo, di conseguenza mia madre rilascia ricevute in marca da bollo come prima. Nel 730 è corretto riportare ancora ricevute al quadro D5 alla voce altri redditi? al netto delle spese? grazie infinite, spero mi aiutate ad aver una risposta che non sto trovando da nessuna parte...
RispondiEliminagrazie daniela