Il 9 maggio 2018 è diventato applicabile il Regolamento (UE) n. 1169/2011 (art. 44) anche per i
B&B ed Affittacamere che somministrano alimenti.
di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Il 9 maggio 2018 è diventato applicabile il Regolamento (UE) n. 1169/2011 (art. 44) anche per i B&B ed Affittacamere che somministrano alimenti.
COSA COMPORTA LA NORMA PER B&B ED AFFITTACAMERE
Dal combinato disposto tra Decreto legislativo n. 231/2017 ed Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 (art. 44), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, risulta quindi che (Fonte: Confesercenti, vedi):
- In caso di i piatti serviti nei pubblici esercizi in genere (Affittacamere e B&B sono equiparati), è obbligatoria solamente l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
- Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista.
- In alternativa, l’avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze può essere riportato sul menù, su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.
Con riferimento agli alimenti serviti trova applicazione, altresì, l’obbligo di riportare la designazione «decongelato».
Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.
SANZIONI
(Art. 5)La mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie del Regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.
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Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it
* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione
Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere, di AICAV - Associazione Italiana
Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV -
Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore
(2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed &
Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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