giovedì 5 marzo 2026

Corte Costituzionale ed il nuovo corso dell'Extralberghiero e delle Locazioni Brevi.

Corte Costituzionale: i Comuni possono limitare le Locazioni Brevi, le Regioni imporre l’impresa nell’Extralberghiero. 

 di Stefano Calandra - www.aibba.it
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La Corte Costituzionale e lo "scudo penale" (1) - Società Italiana di  Medicina Legale e delle Assicurazioni
Comuni possono ora distinguere tra uso abitativo stabile e uso abitativo a prevalente finalità turistica, mediante un regime autorizzativo per gli affitti brevi e lo strumento urbanistico della destinazione d'uso per le strutture extralberghiere; possono introdurre criteri territoriali, nel rispetto di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. L'obbligo regionale di gestione in forma imprenditoriale delle attività extralberghiere  "attiene all'attività amministrativa regionale di promozione e vigilanza sul turismo".
 
Con la sentenza n. 186/2025 pubblicata in G.U. il 17.12.2025 la Corte Costituzionale ha deciso sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, cioè il Testo unico del turismo della Toscana.  
 
In breve.
La Corte, nel complesso, ha respinto le censure e ha sostanzialmente confermato la disciplina regionale, dichiarando non fondate le questioni principali e in alcuni casi inammissibili per difetto di motivazione.

In particolare, è stata confermata la norma che consente ai Comuni di limitare l’ampliamento della capacità ricettiva degli alberghi tramite l’associazione di unità abitative vicine, riconoscendo che rientra nella discrezionalità comunale regolare l’insediamento delle strutture turistiche sul territorio.

La Corte ha inoltre ritenuto legittima la scelta della Regione di richiedere la destinazione urbanistica turistico-ricettiva per le strutture ricettive extra-alberghiere, affermando che, quando un immobile viene utilizzato in modo stabile e organizzato per attività ricettiva, non è irragionevole pretendere la coerenza tra uso effettivo e destinazione urbanistica.

Sono state poi mantenute le disposizioni che impongono la gestione in forma imprenditoriale di alcune strutture extra-alberghiere (come affittacamere, bed and breakfast, case vacanze e residenze d’epoca) e quelle che limitano la possibilità di aggirare i limiti dimensionali gestendo un unico soggetto più strutture nello stesso edificio.

La parte più significativa della decisione riguarda però le locazioni turistiche brevi. La Corte ha ritenuto legittima la norma che consente ai Comuni a forte pressione turistica di introdurre regolamenti che limitano questa attività, individuando zone specifiche e subordinando l’esercizio alla preventiva autorizzazione comunale, anche con la possibilità di fissare un numero massimo di autorizzazioni. Secondo la Corte, tali misure non incidono sul contratto di locazione in quanto tale, ma rappresentano una disciplina amministrativa dell’attività turistica e dell’uso del territorio, rientrante nelle competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio. Infine, sono state considerate legittime anche le norme transitorie che concedono un periodo di tempo per adeguarsi alle nuove regole.

In conclusione, la Corte non ha annullato le parti principali della legge toscana impugnate dal Governo e ha riconosciuto un ampio spazio alle Regioni e ai Comuni per regolare le locazioni turistiche e le attività ricettive, purché la disciplina non intervenga direttamente sul contenuto civilistico dei contratti di locazione.

 È importante precisare che gli effetti diretti della sentenza riguardano la legge della Regione Toscana. Per i Comuni delle altre regioni, la facoltà di intervenire sulle locazioni turistiche brevi con regolamenti limitativi resta subordinata all'adozione, da parte della propria Regione, di una legge abilitante analoga — salvo il caso del Comune di Venezia, che dispone già di una base giuridica diretta nella norma statale speciale dell'art. 37-bis del DL 50/2022. La sentenza vale tuttavia come precedente costituzionale di riferimento per tutti i legislatori regionali che intendano percorrere la stessa strada.
 
Cosa è cambiato per le Locazioni Brevi. 
Alla luce della sentenza n. 186/2025 della Corte costituzionale (pubblicata il 17.12.2025), la Corte chiarisce e consolida l’impostazione già emersa nella giurisprudenza costituzionale: il contratto di locazione resta materia di ordinamento civile, ma gli effetti territoriali e organizzativi dell’uso turistico dell’immobile possono essere regolati da Regioni e Comuni nell’ambito delle competenze su turismo e governo del territorio: con questa sentenza la Corte afferma che la disciplina delle locazioni brevi (con contratti inferiori ai 30 gg.), quando incide in modo strutturale sull’assetto urbano e sull’organizzazione dell’offerta turistica, può essere attratta nella materia “turismo” e “governo del territorio”, e non resta confinata esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento civile.  La Corte non nega che la locazione sia un contratto regolato dallo Stato, ma chiarisce che, quando l’uso dell’immobile assume rilievo organizzato e sistematico in funzione turistica, può essere legittimamente regolato anche sotto il profilo amministrativo e urbanistico da Regioni e Comuni: 7.4 I proprietari… possono sfruttare il proprio bene in altri modi: o avviando una struttura ricettiva extra-alberghiera o rivolgendosi ad un’utenza non turistica. La destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà.
 
Art. 59 della Legge Toscana (la norma più importante della sentenza). Questa è la disposizione centrale della decisione perché riguarda le locazioni turistiche breviPrevede che nei Comuni ad alta densità turistica:
  • il Comune possa individuare zone dove limitare le locazioni brevi;

  • l’attività possa essere subordinata ad autorizzazione quinquennale;

  • possa essere fissato un numero massimo di autorizzazioni.

➡️ Il Governo ricorrente sosteneva che questa norma violasse:

  • la competenza statale sull’ordinamento civile

  • la tutela dei beni culturali

  • il principio di ragionevolezza.

La Corte ha invece dichiarato la norma costituzionalmente legittima.

 Questo passaggio modifica il parametro interpretativo che per anni aveva privilegiato quasi esclusivamente la sfera civilistica: prima la logica dominante era “contratto = diritto civile = competenza statale”. Questa pronuncia consolida e rafforza un orientamento già emerso nella giurisprudenza costituzionale, chiarendo in modo esplicito che anche le locazioni turistiche possono essere oggetto di regolazione amministrativa locale quando incidono sull’assetto territoriale e sull’organizzazione dell’offerta turistica.
 
Il caso Venezia.
Nel caso di Venezia, questo nuovo quadro si intreccia con due ulteriori elementi: l’art. 37-bis del DL 50/2022 (il cosiddetto "Emendamento Pellicani") e la sentenza n. 94/2024 della stessa Corte. L’Emendamento Pellicani è una norma statale speciale che consente al Comune di Venezia di integrare i propri strumenti urbanistici per individuare limiti massimi e presupposti relativi alla destinazione degli immobili residenziali utilizzati per locazioni brevi, prevedendo anche la possibilità di richiedere un mutamento di destinazione d’uso urbanistico oltre i 120 giorni annui. Questa disposizione fornisce una base giuridica diretta al Comune, senza necessità di una preventiva legge regionale abilitante.

La sentenza n. 94/2024 conferma che la disciplina del contratto di locazione breve appartiene all’ordinamento civile, e quindi alla competenza esclusiva dello Stato; al tempo stesso, però, precisa che Regioni ed enti locali possono intervenire sui profili turistici e urbanistici attraverso misure amministrative che restano esterne al contratto. In questo quadro, la Corte ritiene legittima la norma valdostana (cui la sentenza si riferisce) che fissa in 180 giorni annui la soglia oltre la quale l’uso turistico di camere inserite in un’abitazione principale non è più considerato compatibile con tale destinazione: tale limite non incide sulla validità o sull’efficacia dei contratti di locazione, che restano regolati dal codice civile, ma produce esclusivamente effetti sul piano urbanistico, determinando eventuali conseguenze amministrative legate alla destinazione d’uso dell’immobile.
Contemperare queste tre fonti significa riconoscere che Venezia dispone oggi di uno spazio regolatorio reale, ma delimitato. Il Comune può intervenire sul piano urbanistico: può distinguere tra uso abitativo stabile e uso abitativo a prevalente finalità turistica; può prevedere effetti sulla destinazione d’uso oltre determinate soglie temporali; può modulare standard edilizi, requisiti tecnici e strumenti di pianificazione territoriale; può anche introdurre criteri territoriali o soglie motivate di saturazione, purché rispettino proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Comune non può trasformare direttamente la locazione breve in attività ricettiva né incidere sul contenuto del contratto; ogni intervento dovrà essere giustificato come misura di governo del territorio o di organizzazione dell’offerta turistica.
In sintesi, dopo la sentenza n. 186/2025, non è più sostenibile sostenere che le locazioni brevi siano intangibili perché “solo diritto civile”; allo stesso tempo, non è corretto affermare che il Comune possa vietarle liberamente. Il punto di equilibrio sta in una regolazione urbanistica proporzionata e motivata, che incida sull’uso dell’immobile e sui suoi effetti territoriali, ma non elimini il diritto di locare riconosciuto dall’ordinamento civile.
 

La Regione può imporre  la gestione imprenditoriale delle strutture extra-alberghiere.
 Quanto all’obbligo di gestione in forma imprenditoriale delle strutture extra-alberghiere (artt. 42-45), la Corte individua una ratio più ampia. Da un lato, la Regione vuole qualificare e professionalizzare l’offerta turistica, facendo rientrare nel sistema regionale del turismo operatori organizzati e soggetti a regole comuni. Dall’altro lato, la norma serve anche a contenere la proliferazione delle attività ricettive diffuse, che negli ultimi anni – anche grazie alle piattaforme online – ha contribuito ai fenomeni di overtourism. La Corte ricorda infatti che tale fenomeno ha prodotto effetti negativi sul mercato degli affitti e sulla disponibilità di alloggi per residenti, lavoratori e studenti. In questo contesto la Corte afferma che la limitazione dell’attività non è irragionevole né sproporzionata, perché non impedisce al proprietario di locare l’immobile a fini turistici: chi non vuole operare in forma imprenditoriale può comunque utilizzare lo strumento della locazione turistica, che resta distinto dalle strutture ricettive classificate.

L’obbligo di gestione in forma imprenditoriale, dunque, rappresenta una condizione che attiene alle modalità di esercizio della struttura ricettiva, il cui rispetto è necessario per poter gestire una struttura “classificata”. Le norme impugnate sono estranee all’ordinamento civile perché non definiscono quando l’attività ricettiva deve ritenersi svolta in modo imprenditoriale, ma richiamano il concetto di «forma imprenditoriale» risultante dalle disposizioni statali. Inoltre, non incidono sulla regolazione dell’attività negoziale e dei suoi effetti: se le strutture ricettive di cui alle norme impugnate vengono gestite in forma non imprenditoriale, non è prevista nessuna conseguenza civilistica. 

Anche dal punto vista finalistico, la previsione dell’obbligo di gestione in forma imprenditoriale non intende regolare i rapporti tra i privati, ma circoscrivere gli operatori turistici sottoposti alla governance del turismo. Essa, dunque, riguarda l’attività amministrativa regionale di promozione e vigilanza sul turismo. 6.1: "La previsione dell’obbligo di gestione in forma imprenditoriale non intende regolare i rapporti tra i privati, ma circoscrivere gli operatori turistici sottoposti alla governance del turismo. Essa, dunque, riguarda l’attività amministrativa regionale di promozione e vigilanza sul turismo." 

 

sabato 10 giugno 2023

Perché il disegno di legge del Ministero del Turismo (cd. "Decreto Santanchè) per limitare gli “affitti brevi” non potrà mai entrare in vigore con questi contenuti.

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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IL disegno di legge Santanchè nella veste attuale, patirebbe gravi profili di incostituzionalità e potrebbe con alta probabilità non superare il parere obbligatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui sono sottoposti i disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche (art. 34 del d.l. n. 201/2011).
 
Cosa prevede il disegno di legge
Il Ministro ha presentato un disegno di legge per limitare gli “affitti brevi”, cioè i pernottamenti di una sola notte in strutture in affitto. Il divieto sembrerebbe essere imposto nei centri storici e nelle città metropolitane, dove – se venisse approvato il disegno di legge – si potrà pernottare per una notte esclusivamente negli hotel (il divieto non è imposto per chi ha più di tre figli a carico). 

Per il nostro settore extralberghiero sono soggette alla presentazione di una  SCIA al proprio Comune le attività quali: B&B, Affittacamere e Case Vacanza.
Attualmente rimangono fuori dall'obbligo tutte le attività di affitto in locazione pura, le cosidette "Locazioni Turistiche" o "affitti brevi" ex DL 50/2017 aperte senza SCIA, oggetto di semplice "Comunicazione" al proprio Comune ove previsto, che non offrono quindi servizi all'Ospite se non il mero alloggio, e che seguono le direttive del Codice Civile in tema di Locazioni. A queste locazioni brevi oggi viene assegnato un Codice Identificativo Regionale (CIR) ove previsto e, con questo DL, il CIR dovrebbe diventare unico e nazionale (CIUN o CIN), ai fini di censimento e lotta all'abusivismo.
 
Le motivazioni del possibile diniego del Garante
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva infatti in passato già impugnato un caso simile, e cioè la pretesa introduzione da parte della Regione Lazio di misure limitative dell’attività ricettiva extralberghiera a vantaggio di quella alberghiera per il Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n.8, recante "nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".

L'Authority in quell'occasione ravvisò una violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato – violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 59/2010, 3, co. 7, del d.l. n. 138/2011, 34 del d.l. n. 201/2011 e 1, co. 2 e 4, del d.l. n. 1/2012 – violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione – violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e, soprattutto, dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.
In particolare, l’art. 3, co. 7, del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 148/2011, in materia di ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, sotto la rubrica “Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche”, ha disposto che “Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo”.
 
Il co. 1 del citato art. 3 del d.l. n. 138/2011 ha previsto cheComuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di (fra l’altro): a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.”
 
L’art. 34 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, sotto la rubrica “Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex- ante”, ha abrogato il "divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area".

Infine, l’art. 1 del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 27/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, sotto la rubrica “Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese”, ha nei suoi co. 2 e 4 prescritto, rispettivamente, che: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.

Possibili ricorsi al TAR
Le motivazioni che inducono a pensare dell'incompatibilità alle norme vigenti del disegno di Legge Santanchè nell'attuale versione, riguardano nello specifico una sentenza del TAR del Lazio (Sentenza TAR LAZIO n. 586/2016, vedi mio articolo con le parti più importanti evidenziate) che le ha richiamate tutte.
Un possibile ricorso al TAR con le motivazioni sopra richiamate ritengo quindi che avrebbe un più che discreto motivo di successo.

Mio commento
Tra i citati motivi quindi previsti per consentire al legislatore una limitazione all'esercizio di una sola attività economica (gli "affitti brevi" in specie) rispetto alle altre, si può vedere soltanto un evidente contrasto con l'utilità sociale, di cui al punto C sopra del co. 1 del citato art. 3 del d.l. n. 138/2011
Questo forse è l'unico punto che potrebbe essere discutibile, ma molti dati statistici evidenziano come la presenza e l'incremento di attività ricettive di affitti brevi non siano la causa dello svuotamento dei centri storici, ma eventualmente solo una piccola concausa, che però certamente non può competere con il numero dei posti letto alberghieri che peraltro richiedono un cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, questo sì in contrasto con l'utilità sociale della residenzialità!
Ma tutte le altre previsioni di legge citate direi che inequivocabilmente riconducono ad una posizione difficile il disegno di legge Santanché, tanto che non ritengo possa entrare in vigore in questa versione attuale, su questo specifico punto della limitazione ad un minimum stay di due notti per gli affitti brevi. 
 
Lasciatemi infine fare una piccola chiosa. Non è a colpi  di divieti che si governano i flussi turistici in un centro storico o in una città d'arte. La gestione è molto più complessa e deve coinvolgere tutti gli enti pubblici della città, da quelli museali all'amministrazione comunale, ai trasporti, per creare una consapevolezza maggiore per il visitatore della necessità della conservazione della città. 
Con le tecnologie esistenti sarebbe possibile utilizzare un'unica app per tutti i servizi della città, app che potrebbe fornire al visitatore le informazioni corrette sulla visita, sulla quantità di afflusso turistico di quel giorno e sulle possibilità di prenotazione o meno per una certa data. Tutto è possibile con la tecnologia, facendo leva sul naturale senso civico e la consapevolezza del visitatore. 
Nessuno ormai si muove senza un telefono cellulare e quindi se tutti i servizi passano da un'unica app dei servizi della città credo che il problema si possa risolvere per oltre 50%. Utopia? Al momento pare di sì.
 
 Un caro saluto.
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Cordiali saluti a tutti!


Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

giovedì 25 novembre 2021

Green Pass obbligatorio nei Bed and Breakfast, Affittacamere e Appartamenti Vacanza - dal 6.12.2021 al 15.01.2022.

di Stefano Calandra - www.aibba.it
 (Informazioni generali per i non abbonati - per abbonarsi cliccare QUI )

  
Il Green Pass in Italia diventa obbligatorio dal 6.12.2021 anche per "Alberghi e strutture ricettive" in genere.
I clienti potranno soggiornare  solamente se muniti di green pass "base", quindi di vaccino, guarigione o tampone.
 
 
 
Per il nostro settore extralberghiero sono soggette al nuovo obbligo tutte le attività che operano a seguito di presentazione di una  SCIA al proprio Comune quali: B&B, Affittacamere e Case Vacanza.
 
Dovrebbero rimanere fuori dall'obbligo tutte le attività di affitto in locazione pura, le cosidette "Locazioni Turistiche" ex DL 50/2017 (ma è una nostra interpretazione, perchè il testo del Decreto non chiarisce il punto, vedi bozza di DL non ancora pubblicato sulla G.U.), aperte senza SCIA, oggetto di semplice "Comunicazione" al proprio Comune ove previsto, che non offrono quindi servizi all'Ospite se non il mero alloggio, e che seguono le direttive del Codice Civile in tema di Locazioni.

Lavoratori nelle strutture ricettive e Green Pass.

Rimane obbligatorio il Green pass "base" ovvero vaccino, guarigione o tampone per il titolare dell'attività ricettiva e per il personale dipendente, almeno fino al 31.12.2021 (D.l. 127/2021).

AIBBA&AgICAV dispone per i propri abbonati di apposito vademecum (clicca QUI per un esempio) che fornisce utili indicazioni sulle modalità di accesso di lavoratori/trici e COLF all’interno dei luoghi di lavoro dei B&B, Appartamenti Turistici, Locazioni Turistiche e Affittacamere, che sarà in vigore per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. 

 

L'bbligo del Green Pass vale per tutti gli addetti al lavoro, incluso il gestore dell’attività, che devono accedere sia ai locali destinati alla ricettività, sia ai locali privati della famiglia ospitante. Il che accade anche per le COLF presso famiglie private e agli addetti alle pulizie nei Bed and Breakfast, dove gli ambienti sono promiscui lavoro/famiglia.

I familiari del titolare dei B&B, Appartamenti Turistici, Locazioni Turistiche e Affittacamere che NON sono addetti all’attività o che non entrano in contatto con la clientela, non sono interessati da questo provvedimento.


Modalità operative di verifica del Green Pass all'Ospite che entra in struttura.
L'app "VerificaC19" scaricabile da Google Play o da Apple Store consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate.
Sarà quindi sufficiente scaricare l'app, registrarsi sulla piattaforma e procedere allo scansionamento del QR code dell'Ospite e vedere la spunta √ verde di conferma validità.

Consiglio a tutti gli esercenti di informare la clientela estera del novo adempimento vigente in Italia al momento delal prenotazione, per evitare spiacevoli rifiuti di accesso alle persone non munite di green pass "base", ossia vaccino, guarigione o tampone.
Ricordo che per essere valido un Green Pass deve essere una delle tre opzioni seguenti:
  • QR code che segnala 2 dosi effettuate o almeno 15 gg. decorsi dalla 1^ dose.
  • Tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.
  • Tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore precedenti
In caso di contestazioni con gli Ospiti in albergo sono previste sanzioni, quindi è obbligatorio chiamare la Polizia, Carabineiri o Polizia Municipale, chiedendo l'intervento.
     
 
Modalità operative COVID-19 di gestione della struttura B&B/Affittacamere/Appartamento Vacanze.
AIBBA&AgICAV ha realizzato un vademecum (scarica QUI una bozza) che spiega nel modo più sintetico e completo possibile come comportarsi nella gestione dela struttura ricettiva in tempi di Covid-19, fino almeno al 31.12.2021 (giorno di termine dell'attuale Decreto)
 

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Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

venerdì 22 maggio 2020

Pulizie nei Bed and Breakfast e Appartamenti Vacanza in tempi di COVID-19

di Stefano Calandra - www.aibba.it
 (Informazioni generali per i non abbonati - per abbonarsi cliccare QUI )


  Un utile vademecum per l'igienizzazione degli ambienti delle strutture ricettive extralberghiere, in base alle norme vigenti in tempi di COVID-19.



In tempi di COVID-19 c'è spesso molta confusione nella conoscenza delle specifiche direttive da seguire per la pulizia degli ambienti dei Bed and Breakfast, Affittacamere ed Appartamenti Vacanze, sia durante la permanenza dell'Ospite, che alla sua partenza.
 
In vista della possibilità di salvare il salvabile di una stagione 2020 ormai compromessa, le riaperture dovrebbero seguire le indicazioni dell'ultimo DPCM 20.05.2020.
 
AIBBA&AgICAV ha realizzato un vademecum (scaricalo QUI) che spiega nel modo più sintetico e completo possible come comportarsi.
 

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* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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