Entra in vigore sul BUR Umbria n. 28, S.o. n. 1 del 12/07/2017 la Legge regionale 10 luglio 2017, n. 8. Per le strutture Extralberghiere sono previsti gli articoli dal 17 al 40 - Le principali novità.
di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un potenziale gestore
che intenda aprire una nuova attività di Bed and
Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico in Umbria ha ora
come riferimento una nuova normativa: la L.R. n. 08/2017 UMBRIA.
Si è ancora in attesa del nuovo Regolamento attuativo: pertanto fino a quando non sarà emanato, vale ancora il vecchio regolamento del 2013.
Questa nuova normativa in specie per l'Extralberghiero comporta delle discontinuità con la precedente, soprattutto in tema di regolamentazione fiscale (Iva/non IVA) della gestione delle strutture extralberghiere. Ma pur in questa volontà di aggiornare la normativa, la Regione ha sbagliato novamente su diversi fronti. In particolare si vede bene che non si è ben rapportata con l'AdE per gli aspetti fiscali. Più sotto facciamo il punto anche su questo.
La rielaborazione del testo si era resa necessaria pure a seguito di novità, sorte anche in altre regioni, per la conformazione
giuridica degli Appartamenti Turistici senza servizi.
Certamente, è stata confermata una decisione molto restrittiva e cioè quella di vietare la
somministrazione di ulteriori pasti, al di fuori della prima colazione, agli
Affittacamere; consentendo di fatto il cd. "regime di mezza
pensione", solo agli hotel.
La differenza tra B&B ed
Affittacamere
ora consiste principalmente nel fatto che un Affittacamere NON somministra pasti,
mentre un'attività si denominerà "Bed and Breakfast" se somministrerà
la prima colazione, a questo punto in via obbligatoria e non accessoria. Il
B&B NON potrà quindi somministrare nè seconde colazioni, nè pranzi.
L'Affittacamere
in Umbria quindi si riduce al solo pernottamento attrezzato di pulizie e biancheria.
Infine, con l'art. 40 si è voluto disciplinare e chiarire maggiormente la modalità di affitto
di appartamenti Turistici, con pesanti sanzioni qualora si esorbiti
dall'esercizio corretto.
Regolamento
di attuazione della LR:
in attesa di emanazione. Qui in questa pagina non appena uscirà.
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Vecchia normativa:
· LEGGE REGIONALE n. 13
del 12 luglio 2013: vedi QUI il testo
· Breve commento
di Stefano Calandra alla vecchia legge regionale Umbria.
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Affittacamere (art. 20)
- Immutata la destinazione di civile abitazione
- Possibilità di aprire in una o più unità immobiliari
- Massima capacità: 6 camere e 12 letti
- Gestione: possibile sia con o senza IVA (per info su come decidere con/senza IVA, vedi qui). NOTA: La forma non imprenditoriale è vietata dalla'AdE!
- Non ammessa la somministrazione.
- Divieto di affitto dell'intero appartamento, obbligatorio l'affitto a camere (no uso cucina quindi).
Bed and Breakfast (Art. 21)
Dimore Storiche (Art. 32)
- Immutata la destinazione di civile abitazione
- Il titolare ha la residenza e ivi dimora abitualmente, riservando per se stesso almeno una camera da letto non fittizia.
- Gestione senza P. IVA, massima capacità: 3 camere e 6 letti
- Gestione con P. IVA, massima capacità: 5 camere e 10 letti
- Gestione: possibile sia con o senza IVA (per info su come decidere con/senza IVA, vedi qui).
- Previsto un contrassegno identificativo regionale obbligatorio da esterni, da realizzare a spese del gestore dell'attività.
Dimore Storiche (Art. 32)
- Gestione: possibile con e senza Partita IVA
- Ammessa la somministrazione per i soli alloggiati, solo nelle strutture imprenditoriali: si attende il regolamento attuativo per maggiori specifiche.
- Strutture di civile abitazione solo se non imprenditoriali, altrimenti richiesto il cambio di destinazione d'uso al catasto.
- Il massimo di capienza: in attesa del regolamento
Case
Vacanza - CAV (Art. 19)
- Immutata la destinazione di civile abitazione
- Gestione senza P. IVA, massima capacità: 2 appartamenti
- Gestione con P. IVA, minima capacità: 3 appartamenti
- Gestione: possibile sia con o senza IVA (per info su come decidere con/senza IVA, vedi qui).
- affitto solo a corpo, non per stanze
- non può esservi residenza nè domicilio del titolare
- Non ammessa la somministrazione
- capienza max: quella del certificato di agibilità, con max 2 letti removibili in zona giorno.
Locazioni
di appartamenti turistici (Art. 70)
- Destinazione di civile abitazione
- Obbligatoria "Comunicazione" al Comune di inizio locazione: in attesa di Regolamento per le specifiche.
- Gestione: possibile sia con o senza IVA (per info su come decidere con/senza IVA, vedi qui).
- Possibile l'apertura senza IVA di massimo 2 appartamenti
- Con P. IVA da 3 appartamenti in su
- Divieto di fornire servizi complementari, quali pulizie e biancheria (ci sono le CAV per questo)
Altri
aspetti:
Semplificazione
amministrativa: la
Scia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Da oggi per poter aprire
una nuova struttura ricettiva extralberghiera basterà presentare la SCIA, che
raccoglie in un unico procedimento la segnalazione dell’avvio dell’attività e
l’autocertificazione della tipologia ricettiva e della denominazione della
nuova struttura. Alla Scia è da allegare la tabella dei requisiti di classificazione (in attesa del nuovo regolamento).
Sempre necessaria la relazione
asseverata di un Geometra/Architetto sull'idoneità dell'immobile ai
requisiti tecnici, di sicurezza, igienici ed antincendio, da allegare alla
SCIA.
[AIBBA&AgICAV segue tutta la pratica di apertura, le verifiche di idoneità urbanistiche, tecniche, giuridiche e fiscali necessarie alla presentazione della SCIA ad EUR 250 + IVA, in soli 7-8 gg. lavorativi. Servizio rivolto solo agli abbonati con quota Completa, vedi QUI].
Obbligatoria la stipula di una polizza RC a tutela
degli ospiti
L'art. 36, c. 6 della LR obbliga gli
esercenti le attività ricettive a stipulare apposita polizza RC, per ogni danno
a cose o persone presenti nella struttura ricettiva, ai sensi degli artt. 1578
e ss. del Codice Civile.
[AIBBA&AgICAV offre in omaggio la polizza RC ai propri abbonati. Servizio incluso nell'abb. BASE, vedi QUI].
Altri obblighi dei gestori di attività extralberghiere e Locazioni Turistiche
L'art. 74 definisce le
sanzioni relative alla scorretta gestione delle attività di
B&B/Affittacamere/Case Vacanze e l'art. 70, c. 8 le sanzioni relative ad abusi su attiivtà di Locazioni Turistiche.
Vuoi sapere se il tuo immobile è ancora idoneo a diventare Affittacamere, B&B, Locazione Turistica o casa vacanze?
Puoi ottenere la risposta in 5 giorni lavorativi mediante il nostro servizio di geometra a distanza: clicca QUI per maggiori informazioni.
Ulteriori approfondimenti consulenze sono disponibili su abbonamento, BASE o COMPLETO. Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.
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(compila il modulo sottostante per info su come
proseguire ad avere info e ricevere assistenza per aprie il tuo
B&B/Affittacamere/Appartamento Vacanze).
Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it
* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione
Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere, di AICAV - Associazione Italiana
Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV -
Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore
(2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed &
Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it
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