giovedì 23 aprile 2015

Normativa bed and breakfast Liguria - NUOVO TESTO UNICO STRUTTURE RICETTIVE LIGURIA

Regione Liguria: e' stata pubblicata sul BURL la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, (clicca QUI), NUOVO TESTO UNICO STRUTTURE RICETTIVE LIGURIA, che ancora però non è del tutto ancora entrata in vigore. 

 
Il punto di Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 


  In particolare è in vigore ancora la vecchia L.R. 2/2008 (Vedi QUI) con i vecchi regolamenti applicativi, fino a quando non entreranno in vigore i nuovi regolamenti applicativi.

 La legge di riferimento è ora la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, (vedi QUI, clicca QUI), che ancora però non è del tutto ancora entrata in vigore. In particolare è in vigore ancora la vecchia L.R. 2/2008 (Vedi QUI) con i vecchi regolamenti applicativi (vedi elenco qui sopra in questa pagina), fino a quando non entreranno in vigore i nuovi regolamenti applicativi. 


Il legislatore si è dato tempo 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL della legge (cioè quindi entro il 14.11.2015) per emanare (a cura della Giunta Regionale) i nuovi regolamenti attuativi, che sostituiranno i vecchi.
  Si deve invece verificare al momento attuale se siano entrate in vigore invece le nuove definizioni di Bed and Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza. Ogni Comune potrebbe infatti decidere di applicare già le definizioni della L.R. 32/2014, come pure di disattenderle fino all’emanazione dei nuovi regolamenti attuativi, in particolare per quanto attiene:

  • B&B: 4 camere (invece di 3) è il nuovo numero massimo, introdotto dalla nuova LR 32/2014; Il numero di bagni rimane il medesimo, minimo 1 non coincidente con quello del titolare; fino a 3 camere possono essere gestiti in forma non imprenditoriale.
  • B&B: non c’è più obbligo di “residenza anagrafica”, ma solo di "dimora stabile” nella stessa unità abitativa durante tutto il periodo di apertura.
  • Affittacamere: La possibilità di avere un angolo cottura nelle camere da letto,  nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio; fino a 3 camere possono essere gestiti in forma non imprenditoriale.
  • Affittacamere: non più di sei “unità abitative” in max 2 appartamenti in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150;
  • Case Vacanza: è consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva; (norma controversa).
  • AAUT: rimane obbligatoria la comunicazione al Comune che si sta facendo locazione pura ex codice civile, ma l’abrogazione prevista della classifica potrebbe non essere stata recepita dai Comuni; 
  • AAUT: l’abrogazione prevista dell’obbligo di essere proprietari/usufruttuari (e quindi la possibilità di essere comodatari) per esercitare la locazione pura potrebbe non essere stata recepita dai Comuni.
 Clicca QUI per approfondire.

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Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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mercoledì 22 aprile 2015

Booking.com e Hotels: l'Authority AGCM decide sulla Parity!

A seguito di un ricorso degli Albergatori, l'Antitrust accoglie le proposte di Booking.com per una revisione della Rates & Availability Parity sui siti Booking.com e gli altri siti che pubblicizzano le strutture: OTA o siti diretti.

 
Il punto di Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 


 Con la Pronuncia/Delibera del 21/04/2015 l'Authority per la Concorrenza ed il Mercato italiana ha stabilito una definizione di "Parity", che sicuramente influenzerà il (positivamente ndr) comportamento di moltissime strutture ricettive (Hotels, B&B; Appartamenti Turistici, Agriturismi etc.) nel mondo.

Anzitutto dico che è tutto sommato una BUONA NOTIZIA PER HOTELS, B&B E STRUTTURE RICETTIVE IN GENERE.

L'AGCM infatti, pur accogliendo le proposte fatte da Booking.com in sede di istruttoria (Clicca QUI) del contradditorio creatosi, ne motiva tuttavia in modo circostanziato i confini di applicazione, a mio modesto parere a tutto vantaggio degli hotels (strutture ricettive cioè, in senso lato) e non a favore particolare di Booking.com!
Questa è la lettera (clicca QUI) che è arrivata in data 21/04/2015 a migliaia di strutture ricettive affiliate a Booking.com. 
I punti principali che la lettera (un po' di parte!) di Booking.com evidenzia sarebbero questi 3:
1.       Gli impegni consentiranno ai nostri partner di offrire diverse tariffe, disponibilità e condizioni di prenotazione tramite altre OTA, e richiederanno la parità in termini di tariffe e condizioni solo tra quanto disponibile su Booking.com e sul sito web della struttura stessa. (questa dichiarazione in neretto, in particolare, è vera solo a metà, vedi sotto punto 1! ndr).
2.       Gli impegni annulleranno i requisiti di parità dei nostri partner rispetto ai canali di vendita offline e opachi (purché tali tariffe non siano state pubblicate o commercializzate anche online).
3.       Gli impegni rimuoveranno la restrizione che impediva ai nostri partner di contattare direttamente un cliente che aveva precedentemente soggiornato da loro prenotando tramite Booking.com.

Siccome sembra una lettera rassicurante, ma che porrebbe anche dei paletti notevoli alla Parity, io vorrei fare chiarezza (avendo seguito tutto il procedimento in prima persona) perchè queste dichiarazioni di Booking sono solo parzialmente esaustive: ovviamente danno un'informazione solo parziale, per quanto conviene a Booking.com stessa! (:
A seguito di questa decisione dell'Authority credo al contrario che aumenterà molto la tendenza - già peraltro in atto da tempo - di auto-promozione delle strutture ricettive, sempre alla disperata ricerca della cd. "disintermediazione". A mio modesto parere, infatti, la decisione è equilibrata e anzi, nonostante le apparenze questa decisione di AGCM:
  1. Capitoli 52 e 57, pagg. 17 e 19, rende la Rate Parity non più obbligatoria sul sito web dell'hotel per gruppi fidelizzati di clienti. Non penalizza affatto le strutture ricettive per quanto riguarda la possibilità di vendere a prezzi più bassi mediante il canale on line diretto, perchè anzi offre uno sprone alla valorizzazione della vendita diretta fidelizzata a prezzi ridotti, ma senza nulla togliere in visibilità delle tariffe più basse sul sito della struttura ricettiva, rispetto alle tariffe paticate sulle OTA (rispetto quindi in particolare al sito di Booking.com); per ottenere ciò ci sono solo alcuni piccoli accorgimenti da prendere, che vedremo qui sotto;
  2. Capitoli 52 e 57, pagg. 17 e 19, impone una Rate Parity obbligatoria soltanto per "vendite effettuate on line direttamente dall'hotel con tariffe e condizioni pubblicate e indirizzate al grande pubblico". Significa che rimangono sotto parity solo le tariffe vendute al pubblico generico, non anche a quelle rivolte ad un pubblico fidelizzato o a particolari gruppi creati "in base a criteri liberamente scelti": questo ultimo virgolettato è fondamentale per capire le soluzioni da adottare per vendere direttamente dal proprio sito a prezzi inferiori alla parity.
  3. Capitolo 49, pag. 17, Consente l’eliminazione dell’obbligo di Rate Parity delle tariffe hotel sulle varie Online Trade Agencies (OTA). In particolare fine dell'obbligo per gli hotel di offrire a Booking tariffe e condizioni uguali o più vantaggiose di quelle offerte alle altre OTA concorrenti. La prima conseguenza di ciò è che si "attribuirà a tali piattaforme la possibilità di utilizzare le commissioni come leve concorrenziali per ottenere dagli hotel partner tariffe e condizioni più vantaggiose da offrire ai consumatori".
  4. Capitolo 50, pag. 17, Consente l'eliminazione della  clausola  di  parità di disponibilità (Availability Parity), con  riguardo  al  numero  e  al  tipo  di  stanze  che  l’hotel  può  rendere disponibili sui diversi canali di vendita (punto 2 Proposte di Booking.com). Ad esempio l'hotel allocherà "un numero relativamente più elevato di stanze alla piattaforma che pratica commissioni più contenute".
  5.  Capitolo 51, pag. 17, rende la Rate Parity non più obbligatoria per prezzi praticati in situazioni "off line", ossia per sistemi di prenotazioni legati a contratti con agenzie di viaggio, contratti sottoscritti in sede di workshops, contratti con gruppi etc....
La decisione presa da AGCM, quindi e aconti fatti, è probabilmente la migliore possibile - se si leggono approfonditamente le motivazioni - contemplando un equo trattamento sia delle sigenze delle OTA, sia di quelle degli Hotels, sia della "Concorrenza" in generale tra gli operatori.

Ora vorrei intrattenervi brevemente su alcuni consiglie ed esempi pratici di come il B&B/Affittacamere/Casa vacanza dovrebbe/potrebbe comportarsi per ottenere il maggior vantaggio possibile alla luce di questa pronuncia di AGCM. Il primo punto è quello DETERMINANTE per il business delle piccole strutture come B&B/Affittacamere(Appartamenti Turistici.
  1.  Capitoli 52 e 57, pagg. 17 e 19, Rate Parity non più obbligatoria sul sito web dell'hotel per gruppi fidelizzati di clienti. Per ottenere ciò ci sono solo alcuni piccoli accorgimenti da prendere perchè, ai sensi del dettato della pronuncia dell'Authority, si realizzi un gruppo fidelizzato "in base a criteri liberamente scelti" e non si realizzino "vendite effettuate on line direttamente dall'hotel con tariffe e condizioni pubblicate e indirizzate al grande pubblico".        
    a) Campo iscrizione Newsletter nel form di prenotazione. A chi vuole prenotare le tariffe ridotte rispetto alla parity sul Booking Engine del sito web del sito del'Hotel, si può imporre di sottoscrivere una liberatoria sui propri dati personali ad essere iscritti ad una newsletter. Si crea così un "gruppo ristretto" di clienti: chi non accetta la newsletter non può comprare a quel prezzo ridotto. Naturalmente deve essere specificato che le tariffe per chi non sottoscrive la newsletter sono invece in parity con Booking.com (e quindi destinate al "grande Pubblico").                                     

    Esempio di form di prenotazione con spunta newsletter:
    Esempio di form di prenotazione con newsletter non spuntata e di conseguenza con i prezzi in parity maggiorati del 10%:


    Altro esempio: il Booking Engine di Bookingexpert.it permette di creare una tariffa "Newsletter" (a), con un prezzo ridotto (b) rispetto alla tariffa normale di parity. Cliccando su "Continua" appare la seconda schermata .


    .....dove si devono inserire tutti i dati per confermare la prenotazione, in fondo alla quale si trova lo spunto obbligatorio solo per questa tariffa "Newsletter" (1) per confermare che si vuole ricevere la newsletter e si ottiene così il prezzo ridotto (2), cliccando sulla freccia verde "Continua" (3) si conclude la prenotazione. La casa produttrice (4) è Bookingexpert.it.




    b) Pubblicità e inserzioni su FB e su Google Adwords. In mancanza/alternativa ad a) si può anche effettuare una campagna a pagamento "pay per click" che indirizzi a tariffe riservate a chi clicca su quella pubblicità, con prezzi mirati ad un pubblico ristretto.                
  2. Capitolo 49, pag. 17, Consente l’eliminazione dell’obbligo di Rate Parity delle tariffe hotel sulle varie OTA. Basterà comunicare i prezzi a piacere alle varie Online Trade Agencies (OTA) e Booking.com non potrà obbiettare se i prezzi su Booking.com sono più alti rispetto ad esempio a Venere.com La prima conseguenza di ciò è che si "attribuirà a tali piattaforme la possibilità di utilizzare le commissioni come leve concorrenziali per ottenere dagli hotel partner tariffe e condizioni più vantaggiose da offrire ai consumatori". 
  3. Capitolo 50, pag. 17, Consente l'eliminazione della  clausola  di  parità di disponibilità (Availability Parity), per cui in pratica Booking.com non potrà imporre all'Hotel di inserire obbligatoriamente tutte le camere in vendita sul portale, ma l'Hotel potrà decidere se e quali camere mettere in vendita sull'OTA. Ad esempio, su 10 camere totali, l'hotel può decidere di venderne 10 direttamente dal proprio sito web e solo 6 su Booking.com: per le 4 rimanenti non sarà richiesta nemmeno la Parity di prezzo (rate parity)!
  4. Capitolo 51, pag. 17, rende la Rate Parity non più obbligatoria per prezzi praticati in situazioni "off line". Tutti i contratti conclusi per contatti arrivati alla reception dell'hotel per mezzo di tariffe contrattualizzate non sul web sono fuori dalla Parity.
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mercoledì 25 febbraio 2015

TRIPADVISOR: sanzionata dall'Antitrust con una multa di EUR 500.000!

TRIPADVISOR: multa del'Antitrust. Trip Advisor multata in Italia dall'Authority alla Concorrenza ed il Mercato per "pratica commerciale scorretta" in relazione alla pubblicazione delle recensioni!

 
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l'Authority per la Concorrenza ed il Mercato italiana ha stabilito un principio veramente rivoluzionario, che sicuramente influenzerà il comportamento attualmente tenuto in tutto il resto del mondo da Trip Advisor sulla pubblicazione delle recensioni.

In sostanza, l'Authority italiana, adìta da Federalberghi e da alcuni altri istanti - contesta una "prassi commerciale scorretta" (e che quindi TA dovrà cambiare entro 90 gg., apportando proposte) sia nel meccanismo di filtraggio/pubblicazione delle recensioni, sia nel messaggio promo-commerciale che vi sta alla base.
La lettura vi riserverà parecchie sorprese, cose che forse non sapevate su Trip Advisor...
leggete e ...meditate!!!

Non so quanti di noi albergatori abbiano avuto a che fare con false o comunque fastidiose recensioni di clienti inaffidabili o scorretti in passato, senza poter ottenere una correzione o una rimozione delle medesime dal sito di TA. Queste false recensioni causano un ingiusto declassamento dell'azienda colpita, che di fatto è impossibilitata a difendersi.
Trovate QUI il link all'ordinanza, da me sottolineata nei passi più importanti, per una Vostra più facile lettura.

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martedì 13 gennaio 2015

Regione Veneto: dal 2015 anche le locazioni pure soggette alla comunicazione delle presenze turistiche

Regione Veneto: dal 2015 anche le locazioni pure ex L. 431/98 (finalmente) soggette alla comunicazione delle presenze turistiche - il dibattuto problema della fornitura della biancheria.

 
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 La LR Veneto 45/2014 (Vedi QUI PDF) ha introdotto dal 2015 l'obbligo per le locazioni turistiche di comunicare al Comune che si sta facendo locazione a Turisti. In particolare la norma all'art. 3 prevede che si comunichi:
  • il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e posti letto; 
  • gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
Per "locazione turistica" si intende ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, quella locazione pura priva di servizi, che segue i dettami dell'art. 1571 e ss. del codice civile, cioè senza dotazioni nè servizi aggiuntivi al semplice insieme di arredi e corredi ed alle manutenzioni ordinarie, che sono le uniche cose consentite in dotazione al contratto di affitto stipulato in assenza di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La SCIA è quella segnalazione che tutte le strutture ricettive (B&B, Affittacamere, Appartamenti dotati di biancheria e servizi) presentano obbligatoriamente al Comune, sottopondendosi a tutta una serie di obblighi e vincoli, in cambio però di un accreditamento e di una presenza a pieno titolo sul mercato turistico, anche con l'offerta di servizi adeguati alla permanenza breve ed al turn-over frequente di Ospiti. Servizi peraltro spesso fondamentali per le permanenze brevi di 2-3 giorni, come biancheria e pulizie, che invece la locaizone semplice non può appunto legittimamene offire. E' questo uno dei motivi per cuyi certamente una UAUT è molto più adatta al mercato della domanda di affitti brevi rispetto ad una locazione pura.

A scanso di equivoci, vorrei chiarire che non si è fatta questa norma per il pagamento di tasse o balzelli in più o perché si voglia restringere il campo all’apertura di nuovi appartamenti in locazione. E’ stata semplicemente una risposta della Giunta di Zaia alla mia personale richiesta scritta inviatagli lo scorso 16 maggio 2014, di maggior trasparenza di mercato di queste legittime locazioni in Regione Veneto.

Stavo da tempo infatti notando durante i miei studi una sproporzione eccessiva di flussi turistici nelle città d’arte del Veneto negli appartamenti locati, rispetto agli appartamenti aperti con SCIA (UAUT - Unità Ammobiliate Uso Turistico, B&B e simili) previsti dalla Legge Regionale 11/2013. 
Chi dorme in quegli appartamenti? Quanto reddito da locazione viene effettivamente dichiarato? Perché chi ha una UAUT o un B&B deve dichiarare tutto e molti di questi concittadini che affittano in locazione pura possono pemettersi invece il lusso di non pagare imposte? Perché devono sfuggire all’ISTAT ed alla PS i flussi in questi appartamenti?
Queste ed altre questioni simili mi si erano presentate perentoriamente in testa e ho voluto farle presenti immediatamente all'amministrazione regionale affinché si ponesse riparo.

Cui prodest? A chi porterebbe vantaggio questa segnalazione vi chiedereste...?

Ne beneficerebbe, io pensavo e così ha anche deliberato alla fine l'amministrazione regionale, la Governance e la Sicurezza del territorio, oltre che si realizzerebbe una maggiore equità fiscale. 

Questo per evitare che tutto il flusso turistico regolare e legittimo verso questi appartamenti rimanesse sommerso ai fini ISTAT ed ai fini della dichiarazione dei redditi ed infine ai fini della PS. Già ora molte Questure (tra cui la Questura di Venezia) richiede la comunicazione web PS anche per gli appartamenti turistici.
Quindi la ratio della norma è soltanto questa: che si comunichi ai Comuni l’inizio della "locazione pura” ai soli fini ISTAT e di PS, PUNTO!

 
Questa impostazione, peraltro fatta propria da altri Comuni in Italia (es: Firenze, ma anche i Comuni di Abruzzo e Sardegna lo impongono già), apparirebbe quindi come giustificata e costituirebbe una tendenza irreversibile.


Diversamente da quanti abbiano sostenuto il contrario, a me pare una risoluzione normativa assolutamente legittima, oltre che opportuna; non va contro a nessuna norma nemmeno Costituzionale, anzi rafforza sicurezza ed equità sociale, ampliando il controllo dei flussi turistici e del prelievo fiscale cui tutti dobbiamo conformarci.

La fornitura della biancheria nella Locazione? Per la Corte di Cassazione è illegittima.

La locazione pura in Veneto va comunicata al Comune di appartenenza: Vedi QUI L.R. 45/2014, art. 3 Affitti brevi o lunghi cd. “Locazione Pura” o “Short lets” con appositi contratti di affitto.

Certamente la locazione pura è un’opportunità, ma io non investirei a lungo termine in questa opzione, perché  la fornitura di biancheria paventata come possibile dalla regione Veneto (caso unico in Italia!) non è purtroppo suffragata dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione,  che anzi la vieterebbe e che naturalmente prevale rispetto ad ogni previsione normativa regionale!

Ribadisco, se si legge bene la sentenza – ANZI: LE SENTENZE della Cassazione (sentenze nn. 755/91, 5632/93, 17167/02, 2265/10), che è LA FORNITURA di biancheria e le PULIZIE FINALI persino, in quanto considerati un SERVIZIO PERSONALE il problema che non  permette di identificare la locazione come tale, ma come SERVIZIO ALBERGHIERO LATU SENSU.

Non è quindi la fornitura DURANTE, MA LA FORNITURA PRECEDENTE O SUCCESSIVA al soggiorno a non essere ammessa dalla Suprema Corte! Si legga bene…

(Vedi l'ordinanza QUI)  "Il principio che le prestazione lato sensu alberghiere si distinguono dalla locazione di immobili arredati proprio per la fornitura di servizi personali è stato infatti reiteratamente affermato dalla terza sezione civile di questa Corte, secondo la quale "l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta analoga natura, in quanto richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno" (sentenze nn. 755/91, 5632/93, 17167/02, 2265/10).

SI BADI BENE CHE NON PARLA DI “CAMBIO" BIANCHERIA, MA DI “FORNITURA”…. "Identifica l’attività latu sensu alberghiera"…..

Questa incertezza sta causando - in Veneto e solo in Veneto - una “bomba” dal punto di vista giuridico… Le altre regioni infatti NON hanno mai osato entrare in questi termini nella terminologia, proprio perché non di competenza… Solo il Veneto lo ha fatto!
Ho chiesto in merito un parere alla Regione, ma non lo danno ai privati ma solo agli enti Pubblici…


Se la Regione Veneto sbaglia io non posso dirle di comportarsi come chi sbaglia.

Come si è capito, è un problema legato alla giurisprudenza della Cassazione, che giustamente dice che se già esiste una forma ricettiva chiamato "casa vacanza”, che si apre con una Scia al Comune e che fornisce servizi di pulizia e biancheria, non puó coesistere un'altra formula identica al di fuori di quella fattispecie.
Tanto più che la locazione pura ex codice civile è nata almeno quarant'anni fa e non contemplava e non contempla nemmeno tuttora i servizi ulteriori alla semplice consegna dell'appartamento pulito chiavi in mano.
Come scritto prima: non dico che oggi si viene sanzionati se si fa locazione pura con biancheria, dico solo che nel lungo termine verrà fuori la verità e cioè che la giurisprudenza della Cassazione lo vieta e pertanto la Regione Veneto dovrà fare marcia indietro su questo punto e potrebbe essere necessario chiudere l'attività fra qualche tempo: il che non è assolutamente augurabile ad un imprenditore che decida di guardare nel lungo termine.
Io al posto di chi vuole investire su questa formula, ci penserei: se devo aprire una casa vacanze con Scia, allora nessun problema e lo faccio. Se per qualunque motivo (urbanistico o altro) non posso aprire una casa vacanza con Scia e devo ripiegare sulla locazione pura con la biancheria, so però che questa non avrà un lungo corso. Tutto qui.

La locazione pura è sempre possibile, lo è sempre stata (artt. 1571 e ss. Cod. Civ.).…. Sono i servizi complementari all'alloggio (il cambio biancheria e pulizie) che non si possono dare fuori da una SCIA per app. Vacanze.
Oggi è temporaneamente (illegittimamente) permesso solo in Veneto (unica Regione in Italia) di fornire biancheria per la locazione pura. La Locazione pura non è stata creata per le brevi permanenze (3-4 gg. In media) di una città turistica: per quelle ci sono le attività con Scia.

Le UAAUT - Appartamenti Vacanza con SCIA.
L’attività simile ma che consente, in Veneto, di fornire legittimamente con certezza biancheria e pulizie sono i cd. “Appartamenti Vacanze” (L.R. N°11/2013 - art.27 co.2° lett.c), che richiedono:

  • un cambio di destinazione d’uso da residenziale (“A" al catasto) a turistico-ricettivo ("D" al catasto) - sempre che sia ammesso dal piano regolatore della sua città e per saperlo si deve fare una verifica di idoneità urbanistica e tecnica al costo di eur 50+iva  e 3 gg. di tempo per saperlo (vedi QUI maggiori info sul servizio); 
  • Presentare una richiesta di classificazione al Comune;
  • Attendere 45 gg  la risposta;
  • Presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Atttività) al Comune e si parte con l’attività contestualmente.
E’ importante arrivare alla presentazione SCIA (punto 4) con documentazione e situazione perfetta, perché altrimenti si rischia che la procedura in Scia venga cassata e si deve re-iniziare tutto d’accapo: per questo è importante fare la la verifica PREVENTIVA di cui al punto 1, CHE DA LA CERTEZZA se l’immobile si può adibire a Appartamento Turistico!


Appartamenti Vacanza o Locazione Turistica Pura?
In sostanza ed “in soldoni” direi che si deve scegliere di solito fra l’”uovo oggi o la gallina domani”: scegliere la Locazione Pura è come scegliere “l’uovo oggi”, investire in un cambio di destinazione d’uso da residenziale (“A" al catasto) a turistico-ricettivo ("D" al catasto) per fare “appartamenti Turistici con SCIA al Comune per poter LEGITTIMAMENTE offrire biancheria e pulizie - sempre che sia ammesso dal piano regolatore della sua città - è una scelta di lungo termine, maggiormente profittevole nel lungo periodo.

  • “Gallina domani” = UAAUT attività da trasmettere ai figli.
  • “Uovo oggi” = Locazione Pura con le problematiche citate di legittimità che ha la normativa Veneto in materia oggi, per cui si lavora senza lunghe attese oggi, ma non si ha la certezza di poterla svolgere un domani.

Locazione Turistica Pura e presenza sui portali di prenotazione alberghiera (OTA)
Spesso ricevo telefonate di chi mi dice che il Comune gli avrebbe riferito che non dovrebbe comparire su siti di prenotazione "alberghiero" citando espressamente tre portali come Booking, Venere e Tripadvisor se apre una Locazione turistica senza SCIA.

FALSO! si è liberi di fare quello che si vuole, nessuna legge lo vieta, ci mancherebbe. Si ricordi che i funzionari del Comune NON sono IL COMUNE, ma solo persone parzialmente preparate… Però si ricordi che non può promettere di cambiare in alcun modo la biancheria nè fornire pulizie. Questa limitazione peraltro, su quei portali costituisce un vero e proprio impedimento DI FATTO non DI LEGGE a competere sul mercato globale ricettivo, con strutture ricettive che invece questi servizi li forniscono! Questo è il problema soprattutto.

Vedi QUI un mio articolo completo sulla nuova normativa turistica in Veneto, con specifico focus sulle attività Extralberghiere.

© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it
 
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 Ulteriori approfondimenti consulenze sono disponibili su abbonamento, BASE o COMPLETO. Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.
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Cordiali saluti a tutti!

Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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