giovedì 23 aprile 2015

Normativa bed and breakfast Liguria - NUOVO TESTO UNICO STRUTTURE RICETTIVE LIGURIA

Regione Liguria: e' stata pubblicata sul BURL la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, (clicca QUI), NUOVO TESTO UNICO STRUTTURE RICETTIVE LIGURIA, che ancora però non è del tutto ancora entrata in vigore. 

 
Il punto di Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 


  In particolare è in vigore ancora la vecchia L.R. 2/2008 (Vedi QUI) con i vecchi regolamenti applicativi, fino a quando non entreranno in vigore i nuovi regolamenti applicativi.

 La legge di riferimento è ora la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, (vedi QUI, clicca QUI), che ancora però non è del tutto ancora entrata in vigore. In particolare è in vigore ancora la vecchia L.R. 2/2008 (Vedi QUI) con i vecchi regolamenti applicativi (vedi elenco qui sopra in questa pagina), fino a quando non entreranno in vigore i nuovi regolamenti applicativi. 


Il legislatore si è dato tempo 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL della legge (cioè quindi entro il 14.11.2015) per emanare (a cura della Giunta Regionale) i nuovi regolamenti attuativi, che sostituiranno i vecchi.
  Si deve invece verificare al momento attuale se siano entrate in vigore invece le nuove definizioni di Bed and Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza. Ogni Comune potrebbe infatti decidere di applicare già le definizioni della L.R. 32/2014, come pure di disattenderle fino all’emanazione dei nuovi regolamenti attuativi, in particolare per quanto attiene:

  • B&B: 4 camere (invece di 3) è il nuovo numero massimo, introdotto dalla nuova LR 32/2014; Il numero di bagni rimane il medesimo, minimo 1 non coincidente con quello del titolare; fino a 3 camere possono essere gestiti in forma non imprenditoriale.
  • B&B: non c’è più obbligo di “residenza anagrafica”, ma solo di "dimora stabile” nella stessa unità abitativa durante tutto il periodo di apertura.
  • Affittacamere: La possibilità di avere un angolo cottura nelle camere da letto,  nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio; fino a 3 camere possono essere gestiti in forma non imprenditoriale.
  • Affittacamere: non più di sei “unità abitative” in max 2 appartamenti in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150;
  • Case Vacanza: è consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva; (norma controversa).
  • AAUT: rimane obbligatoria la comunicazione al Comune che si sta facendo locazione pura ex codice civile, ma l’abrogazione prevista della classifica potrebbe non essere stata recepita dai Comuni; 
  • AAUT: l’abrogazione prevista dell’obbligo di essere proprietari/usufruttuari (e quindi la possibilità di essere comodatari) per esercitare la locazione pura potrebbe non essere stata recepita dai Comuni.
 Clicca QUI per approfondire.

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Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it   

1 commento:

  1. È sicuro che non c'è bisogno della residenza ma solo la dimora?.Grazie

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