giovedì 28 aprile 2016

Canone RAI e Bed and Breakfast - I B&B ed Affittacamere con residenza del gestore non pagano il canone ordinario.😊 NEWS 6/2016

Anche nel 2018 resta invariata la normativa del canone speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare.
C'è invece una novità per il gestore residente nel B&B/Affittacamere che già paga il canone speciale: in base alle nuove disposizioni dell'AdE, è esentato dal pagamento del canone ordinario - Le scadenze del 30/4 e del 16/5 per spedire la richiesta di esonero.

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un gestore di attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico in tutta la Penisola è soggetto al canone RAI SPECIALE, per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (RDL 246/1938). 

Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio (V. in merito l'apposita circolare ministeriale applicativa dell'RDL n. 246/1938).

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Quando in generale non è dovuto il canone ordinario RAI?
Il canone RAI non è dovuto, di conseguenza, per i computer ed altri apparecchi multimediali offerti agli ospiti, se privi di sintonizzatore.


Molte strutture ricettive, di conseguenza e per evitare di pagare il canone speciale, stanno adottando l' accorgimento di dotare le camere del solo video ("ricevitori TV fissi" - senza alcun tipo di sintonizzatore), lasciando che si colleghino a quest'ultimo i singoli ospiti delle camere, muniti del loro personale palmare, tablet eccetera che, collegati alla rete Wi-Fi, possono a questo punto visionare i programmi Rai, evitando così che questo utilizzo individui il gestore dell'attività ricettiva come soggetto passivo del canone RAI.

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Pagare il canone ordinario o speciale (o tutti e due)?
Il canone ordinario RAI 2016 verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti. 
Il Canone Ordinario va pagato se si usa il TV per uso personale nella casa di residenza. Non si paga per le altre case che si posseggono, se si è già pagato per la prima casa di residenza. 
Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio: TV nel salotto comune) allora vanno pagati sia il canone Ordinario, sia il canone Speciale, qualora NON vi sia residenza del gestore nell'unità abitativa ove si fa attività di B&B o Affittacamere.
Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio: TV nel salotto comune) qualora  vi sia residenza del gestore nell'unità abitativa ove si fa attività di B&B o Affittacamere ed il gestore ivi residente già paga il canone speciale, allora non deve pagare - nè per sè nè per il suo nucleo famigliare ivi residente - il canone Ordinario. (vedi specchietto successivo)
Le sanzioni in caso di omesso pagamento: vedi QUI.
 
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Il gestore di B&B/Afittacamere può essere esentato dal pagamento del canone ordinario se ivi residente.
- L'Abbonamento RAI ordinario è quello che si paga nella casa di residenza a titolo personale.
Il canone ordinario RAI 2016 (quello che si paga per la propria famiglia) verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti. Quello speciale continua ad essere pagato con bollettino a parte dai titolari di strutture ricettive, direttamente alla RAI.
L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente: è la cd. "presunzione di detenzione" stabilita dal "Decreto stabilità" del Governo 2016. Per questa definizione dal 1° gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.
Chi non possiede nella realtà un TV nella casa di residenza, è previsto possa chiedere l'esenzione all'AdE dal pagamento del canone ordinario. 


-L'esenzione dal canone ordinario per i B&B ed Affittacamere

In base alla pronuncia dell'AdE del 26/04/2016 (vedi QUI) i gestori di quei Bed and Breakfast (e Affittacamere!) in cui insista la propria residenza effettiva non pagano il canone ordinario se già pagano il canone speciale, con le modalità previste più sotto in questo articolo.
Nello specifico, scrive l'AdE: "considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A."
Non risulterebbe possibile questa esenzione nelle Case/Appartamenti Vacanze perché non è possibile avere ivi la residenza reale, essendo affittati per legge per intero! Il suggerimento dell'Ade in questi casi è di portare correttamente la residenza nel luogo ove realmente si vive. In merito, si veda la perplessità dell'AdE sull'avere una residenza fittizia nell'esempio n. 4 a questa pagina del sito dell'Agenzia delel Entrate.
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta invece sempre l'obbligo di stipulare un canone speciale. (Per il canone speciale vedi QUI info).

Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti (e cioè unicamente nei locali di quei bed and breakfast e Affittacamere ove si allaccia l'utenza elettrica residenziale e si trova quindi la residenza effettiva e non solo anagrafica del gestore, ndr), è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A (spuntare il primo dei 2 quadratini) della
"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO", scarica QUI modulo.
Vedi QUI come va compilato.

Al contrario, nei B&B, Affittacamere e Appartamenti vacanza dove non insiste la residenza del gestore, quest'ultimo dovrà pagare il canone ordinario per la tv nella propria residenza e quello speciale per la tv ubicata nell'attività ricettiva.
 

Termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva - quadro A.
Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 (solo online sul sito dell'Agenzia Entrate - pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale. oppure entro il 30 aprile 2016 se inviata per raccomandata aperta senza busta a:
Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino) esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disdire Disdetta del canone.
Se non si possiede più un TV con sintonizzatore allora si deve scrivere una raccomandata di disdetta alla RAI. Info leggi QUI.

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Importi del canone speciale 2016.
Per un Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico va pagato nel 2016 il canone, a seconda che si possieda 1 TV o 2-10 TV. Vedi QUI gli importi alle lettere D) ed E) del Regolamento, mediante bollettino postale o direttamente agli sportelli RAI regionali.

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FAQ canone speciale 2016.
Vedi QUI le FAQ sul canone speciale (sito RAI).

Altro articolo simile: Canone RAI e diritti SIAE e Nuovo IMAIE per B&B/Affittacamere/Case vacanza

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Cordiali saluti a tutti!


Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV 
Email: calandra@aibba.it - www.aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

 

venerdì 22 aprile 2016

Regione Veneto: i Bed and Breakfast occasionali e come attività d'impresa. Le nuove disposizioni regionali dal 2016 e il DGR n. 498 del 19 aprile 2016

La Regione Veneto pubblica una legge ed emette un Decreto per obbligare i B&B del Veneto ad aprire P. IVA in 20 Comuni del Veneto "ad alta presenza turistica" ed a NON aprirla in 559 Comuni "a bassa presenza Turistica". La norma presenta gravi rilievi di irregolarità e di anti-Costituzionalità. A rischio di chiusura decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia!

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Il punto di Stefano Calandra   
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Con l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" la Regione Veneto ha  novellato l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". La legge ha sostituito le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d’impresa.”

Cosa prevede la nuova norma regionale.
Secondo la disciplina dell’attività ricettiva di bed & breakfast in Veneto e dell’individuazione dei comuni di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d)della L.r. Veneto  n. 11/2013, come modificata dall’articolo 6, c. 4 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e secondo la DGR n. 498 del 19 aprile 2016 (Vedi pagg. 235-238) (BUR Veneto n. 37 del 22/04/2016), sono stati individuati 20 Comuni in Veneto "ad alta presenza turistica" in cui il Bed and Breakfst sarà obbligato ad aprire P. IVA ed i restanti 559 Comuni in cui non sarà consentito aprirla, in quanto i B&B di questi 559 Comuni "non costituiscono attività d'impresa".

La dicitura “comuni a bassa presenza turistica” costituisce il criterio che per la Regione Veneto vale per individuare un B&B che non eserciti un’”attività d’impresa” (art. 27, comma 2, lettera d) L.r. Veneto  n. 11/2013, come modificato da LR Veneto n. 7/2016, art. 6, c. 4). Ulteriormente, nella citata DGR n. 498 del 19 aprile 2016, si esclude tassativamente la possibilità di operare “imprenditorialmente” in Veneto, in uno dei 559 Comuni, non citati nella lista dei 20 comuni del Veneto ad ”alta presenza turistica”.

Cito testualmente (DGR n. 498 del 19 aprile 2016): “Per comodità degli operatori, è poi più semplice indicare i 20 comuni che totalizzano da soli oltre l'81,8% delle presenze turistiche come i comuni per i quali non vale la previsione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge n. 11/2013 in ordine alla gestione non imprenditoriale dei B&B, e precisamente: (segue elenco dei 20 Comuni ad alta presenza turistica, ndr)” (..) “Di conseguenza, al fine di armonizzare la nuova normativa riguardante i bed & breakfast, occorre procedere alla modificazione e integrazione anche della deliberazione regionale n. 419/2015 sostituendo il punto 6 del deliberato nel modo seguente: "6. Di dare atto che - ai fini della legislazione turistica e in conformità all'articolo 27, comma 2 della L.r. n. 11/2013 e s.m. - i bed & breakfast ubicati nei territori di comuni diversi da quelli del seguente elenco non costituiscono attività di impresa: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza."

Anzi, si viene addirittura sanzionati se si intende gestire un B&B “non imprenditoriale” in uno dei 20 Comuni "ad alta presenza turistica", tant’è che persino i B&B già esistenti devono, entro 90 gg. diventare “impresa”: "Da ultimo, appare doveroso precisare che, con la suindicata abrogazione della possibilità di gestione occasionale dei B&B, tale modalità di offerta ricettiva non è più coerente con il quadro normativo regionale che prevede che tutte le strutture ricettive debbano avere apertura annuale o stagionale. Conseguentemente i gestori di B&B che avessero, prima della pubblicazione del provvedimento definitivo di attuazione del disposto del novellato articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale n.11/2013, optato per l'apertura occasionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento definitivo debbono optare per l'apertura annuale o stagionale e darne comunicazione agli enti territorialmente competenti in conformità alla modulistica regionale.” (...) “Detta comunicazione andrà presentata tramite apposito modello pubblicato nel BUR n. 116/2014 (al link:  http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=286699) e merita precisare che la mancata segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera a) e lettera i) e n bis) della L.R. n. 11 del 2013."

A rischio di chiusura decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia! 

In tutto il Comune di Venezia (anche centro storico della Città Antica) i B&B/Appartamenti Vacanze e Affittacamere saranno quindi, entro 90 gg. tutti con P. IVA, come in tuti gli altri 19 Comuni "ad alta presenza turistica" del Veneto, coem individuati poco sopra in questo articolo.

Questo comporta il fatto che, come da regolamento urbanistico vigente - che prescrive che tutte le strutture ricettive imprenditoriali debbano avere le fosse settiche, anche i B&B entro 90 gg. (entro il 21/07/2016) dovranno avere tutti le fosse settiche, pena la chiusura. Questo comportamento della Regione Veneto solleva forti dubbi di incostituzionalità. Vedi sotto. 

Anti-costituzionalità della norma della Regione Veneto 
A parte il fatto che ad aprire occasionalmente un B&B sono sempre meno persone, perchè come è noto l'apertura della partita Iva consente di pagare le tasse al 6%, invece che al 36%, per fatturati annuali sotto i 50.000 eur con il regime forfetario (vedi maggiori info al fondo di questo articolo) e poi l'apertura della partita Iva non costa più di € 20, la norma citata è a mio moesto parere, anti-Costituzionale, perchè viola il principio di ripartizione delle competenze in ambito tributario, ad oggi previsto dalla Costituzione Italia (Art. V). Per quanto specificamente attiene alla materia tributaria, infatti, l’imposta sul valore aggiunto appartiene e continua ad appartenere al gettito di tributi statali (DPR 633/1972), quindi pur delegando il Titolo V della Costituzione Italiana le Regioni a legiferare in modo esclusivo in materia di turismo, appare evidente come una Regione non possa però legiferare in merito ai criteri di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ad un’attività produttiva (ricettiva) insistente sul territorio nazionale. Tanto più che la Regione Veneto stessa riconosce testualmente questa competenza statale: Infatti, come è precisato dalla LR. 11/2013 (art. 2 c. 1, lett. E) “Ai fini della presente legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per: e) imprese turistiche: le imprese così definite dalla vigente legislazione statale.”

Aspetti di illegittimità in base alle Direttive dell'Agenzia delle Entrate - Esempi.
CASO 1) Un B&B che voglia aprire con P. IVA in uno dei 559 Comuni
Poniamo il caso del Sig. Mario che intenda aprire un Bed and Breakfast a Belluno (BL) con P. IVA e quindi come “attività d’impresa”, presentando apposita SCIA al Comune di Belluno. Questa scelta è esplicitamente esclusa dalla Regione Veneto, come al contrario è previsto dallo Stato Italiano su tutto il territorio nazionale. Questa previsione della Regione Veneto di definire un B&B che apre ad esempio a Belluno come “non costituente attività d’impresa” contrasterebbe con le vigenti circolari ministeriali.
La possibilità di aprire P. IVA per detta attività di Bed and Breakfast nel territorio nazionale è prevista da circolari e risoluzioni ministeriali. “Per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977). Si vedano anche le risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000. (V. anche Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3). In particolare qualora si manifestasse “l'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. In tal caso, l'attività  rientrerebbe nel campo di applicazione dell’IVA” (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000.).
 
CASO 2) Un B&B che NON voglia aprire P. IVA in uno dei 20 Comuni
Viceversa, poniamo il caso della Signora Maria che intende aprire un Bed and Breakfast senza P. IVA, presentando apposita SCIA al Comune di Venezia. Non intenderebbe aprire P. IVA, almeno inizialmente, come invece è richiesto obbligatoriamente, relativamente a queste attività da aprire nel Comune di Venezia, dalla Regione Veneto. Ovvero intenderebbe gestire l’attività di B&B in maniera “occasionale”, come previsto dallo Stato Italiano su tutto il territorio nazionale.
La possibilità di NON aprire P. IVA per l' attività di Bed and Breakfast per esempio a Venezia (uno dei 20 Comuni) è prevista nel territorio nazionale dalle risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000. (V. anche Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3). 

Il fatto di non aprire P. IVA deve essere sempre consentito, qualora si manifestasse “l'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. In tal caso, l'attività  rientrerebbe nel campo di applicazione dell’IVA” (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000.).

Apposito Interpello Ordinario è stato presentato
in merito a ciò dallo scrivente alla Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Veneto, sollevando il dubbio di non dover applicare queste norme illegitime. Per gli abbonati ad AIBBA & AgICAV nell'apposita area riservata sarà fornita la risposta dell'AdE, prevista in 90 gg.

ECCO LE FONTI NORMATIVE CORRETTE
Ecco le fonti normative vigenti e contrarie ad un massimo di giorni (90-100 o qualsiasi numero di gg.) di apertura obbligatori per un B&B occasionale. In nessuna normativa vigente si parla di giorni (90-100 o qualsiasi numero di gg.) di apertura obbligatori:
  1. Anzitutto il già citato ART. 8, C. 4 dell'Allegato A del Regolamento DGR 419 che prescrive: "il titolare del bed & breakfast occasionale, pur oggetto a classificazione, non è tenuto a comunicare il periodo di apertura al pubblico".
  2. Poi (e conta molto di più) i criteri dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per l'applicazione dell'IVA alle attività di impresa. I criteri di limite tra attività con o senza p. IVA non sono mai quantitativi (numero di giorni o fatturato) ma solo qualitativi. Il criterio è già stabilito dall’art. 51, c. 1 del DPR n. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI), per il quale la gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali l’esercizio di un’attività senza il requisito dell’abitualità. Si veda a questo link (vedasi alla fine della pagina che si apre) quali sono i 5 criteri qualitativi utilizzati dall'AdE e dalla GdF per determinare se un B&B è o no occasionale.
Perchè conviene aprire P. IVA.
Molti mi chiedono informazioni su come pagare meno imposte con l'attività di B&B. Certamente la forma fiscale migliore per le strutture con SCIA (B&B/Affittacamere/Appartamenti Turistici) è quella della partita Iva, nel cosiddetto "regime dei minimi"o “ forfetario”, che le permette di dedurre fiscalmente tutti costi di avviamento e di pagare meno imposte rispetto alla gestione senza Iva. 
La situazione di un'attività bed and breakfast senza partita Iva, è spesso insostenibile, sia dal punto di vista economico che fiscale, se vengono superati i 10.000 EUR di fatturato annuo.
  • Dal punto di vista economico, perché semplicemente si pagherà molte più imposte di quante ne pagherebbe con il cd. "regime dei minimi" della partita Iva. La soglia utile di fatturato perchè risulti conveniente aprire P. IVA, pagati i contributi, è di 10.000 EUR! Oltre quella soglia - e fino ai 50.000 EUR di fatturato - conviene sempre aprire P. IVA per usufruire del regime vantaggioso "forfetario". Uno studio dettagliato e descrittivo della cosa è disponibile per i nostri abbonati, con schemi e grafici.
    Inoltre, per precisare, i contributi non sono costi, ma accantonamenti, quindi soldi che (almeno in parte) ritorneranno indietro con la pensione. in ogni caso, oltre i 10.000 EUR di fatturato conviene la P. IVA perchè rimangono più soldi in mano.
L’ apertura della partita Iva le consentirà di pagare le tasse al 6%, invece che al 36% come ora e l'apertura della partita Iva non costa più di € 20… Pensateci!!

Come si apre una partita IVA
Aprire una partita IVA è molto semplice e assolutamente gratuito.
La partita IVA si compone di 11 numeri: i primi 7 vanno a indicare il contribuente, mentre i seguenti 3 identificano il Codice dell’Ufficio delle Entrate, l’ultimo, infine, ha carattere di controllo.
Per aprire una partita IVA bisognerà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio della propria attività, entro 30 giorni dal primo giorno di attività, con apposita dichiarazione, redatta su modello AA9/7 (ditta individuale e lavoratori autonomi) oppure modello AA7/7 (società): entrambi i modelli si possono scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Da questo punto di vista, un'interessante conseguenza delle cose fin qui descritte, sta nel fatto che, se un gestore di B&B decidesse di rimanere nell'alveo del regime IVA dei minimi, potrebbe di fatto migliorare la situazione della PERDITA DI RENDIMENTO del capitale obbligatoriamente versato in improduttivi impieghi INPS, come sopra dimostrato.

Rammento inoltre che, proprio per ovviare ai costi del Commercialista, che sussistono proprio per la gestione IVA dell’attività, io ho creato per gli abbonati AIBBA&AgICAV un pacchetto molto conveniente di assistenza TOTALE DI COMMERCIALISTA A DISTANZA, da parte del nostro studio di fiducia,  a sole 500 EUR annue (riservato abbonati con quota COMPLETA. Veda QUI info su come attivare il servizio, costi etc… 

Vedi QUI il mio articolo più ampio sulla nuova L.R. 13/2011 Veneto per quanto concerne la regolamentazione dei B&B, Appartamenti ed Alloggi Turistici (ex Affittacamere).
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Cordiali saluti a tutti!

Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it


* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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