Anche nel 2018 resta invariata la normativa del canone
speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare.
C'è invece una novità per il gestore residente nel B&B/Affittacamere che già paga il canone speciale: in base alle nuove disposizioni dell'AdE, è esentato dal pagamento del canone ordinario - Le scadenze del 30/4 e del 16/5 per spedire la richiesta di esonero.
C'è invece una novità per il gestore residente nel B&B/Affittacamere che già paga il canone speciale: in base alle nuove disposizioni dell'AdE, è esentato dal pagamento del canone ordinario - Le scadenze del 30/4 e del 16/5 per spedire la richiesta di esonero.
di Stefano Calandra - www.aibba.it
(Informazioni generali per i non abbonati - per abbonarsi cliccare QUI )
Un gestore di attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico in tutta la Penisola è soggetto al canone RAI SPECIALE, per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (RDL 246/1938).
Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio (V. in merito l'apposita circolare ministeriale applicativa dell'RDL n. 246/1938).
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Quando in generale non è dovuto il canone ordinario RAI?
Il canone RAI non è dovuto, di conseguenza, per i computer ed altri apparecchi multimediali offerti agli ospiti, se privi di sintonizzatore.
Molte strutture ricettive, di conseguenza e per evitare di pagare il canone speciale, stanno adottando l' accorgimento di dotare le camere del solo video ("ricevitori TV fissi" - senza alcun tipo di sintonizzatore), lasciando che si colleghino a quest'ultimo i singoli ospiti delle camere, muniti del loro personale palmare, tablet eccetera che, collegati alla rete Wi-Fi, possono a questo punto visionare i programmi Rai, evitando così che questo utilizzo individui il gestore dell'attività ricettiva come soggetto passivo del canone RAI.
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Pagare il canone ordinario o speciale (o tutti e due)?
Il canone ordinario RAI 2016 verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti.
Il Canone Ordinario va pagato se si usa il TV per uso personale nella casa di residenza. Non si paga per le altre case che si posseggono, se si è già pagato per la prima casa di residenza.
Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio: TV nel salotto comune) allora vanno pagati sia il canone Ordinario, sia il canone Speciale, qualora NON vi sia residenza del gestore nell'unità abitativa ove si fa attività di B&B o Affittacamere.
Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio: TV nel salotto comune) qualora vi sia residenza del gestore nell'unità abitativa ove si fa attività di B&B o Affittacamere ed il gestore ivi residente già paga il canone speciale, allora non deve pagare - nè per sè nè per il suo nucleo famigliare ivi residente - il canone Ordinario. (vedi specchietto successivo)
Le sanzioni in caso di omesso pagamento: vedi QUI.
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Il gestore di B&B/Afittacamere può essere esentato dal pagamento del canone ordinario se ivi residente.
- L'Abbonamento RAI ordinario è quello che si paga nella casa di residenza a titolo personale.
Il canone ordinario RAI 2016 (quello che si paga per la propria famiglia) verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti. Quello speciale continua ad essere pagato con bollettino a parte dai titolari di strutture ricettive, direttamente alla RAI.
L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente: è la cd. "presunzione di detenzione" stabilita dal "Decreto stabilità " del Governo 2016. Per questa definizione dal 1° gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.
Chi non possiede nella realtà un TV nella casa di residenza, è previsto possa chiedere l'esenzione all'AdE dal pagamento del canone ordinario.
-L'esenzione dal canone ordinario per i B&B ed Affittacamere
In base alla pronuncia dell'AdE del 26/04/2016 (vedi QUI) i gestori di quei Bed and Breakfast (e Affittacamere!) in cui insista la propria residenza effettiva non pagano il canone ordinario se già pagano il canone speciale, con le modalità previste più sotto in questo articolo.
Nello specifico, scrive l'AdE: "considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A."
Non risulterebbe possibile questa esenzione nelle Case/Appartamenti Vacanze perché non è possibile avere ivi la residenza reale, essendo affittati per legge per intero! Il suggerimento dell'Ade in questi casi è di portare correttamente la residenza nel luogo ove realmente si vive. In merito, si veda la perplessità dell'AdE sull'avere una residenza fittizia nell'esempio n. 4 a questa pagina del sito dell'Agenzia delel Entrate.
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta invece sempre l'obbligo di stipulare un canone speciale. (Per il canone speciale vedi QUI info).
Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti (e cioè unicamente nei locali di quei bed and breakfast e Affittacamere ove si allaccia l'utenza elettrica residenziale e si trova quindi la residenza effettiva e non solo anagrafica del gestore, ndr), è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A (spuntare il primo dei 2 quadratini) della "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO", scarica QUI modulo.
Vedi QUI come va compilato.
Al contrario, nei B&B, Affittacamere e Appartamenti vacanza dove non insiste la residenza del gestore, quest'ultimo dovrà pagare il canone ordinario per la tv nella propria residenza e quello speciale per la tv ubicata nell'attività ricettiva.
Termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva - quadro A.
Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 (solo online sul sito dell'Agenzia Entrate - pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale. oppure entro il 30 aprile 2016 se inviata per raccomandata aperta senza busta a: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino) esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disdire Disdetta del canone.
Se non si possiede più un TV con sintonizzatore allora si deve scrivere una raccomandata di disdetta alla RAI. Info leggi QUI.
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Importi del canone speciale 2016.
Per un Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico va pagato nel 2016 il canone, a seconda che si possieda 1 TV o 2-10 TV. Vedi QUI gli importi alle lettere D) ed E) del Regolamento, mediante bollettino postale o direttamente agli sportelli RAI regionali.
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FAQ canone speciale 2016.
Vedi QUI le FAQ sul canone speciale (sito RAI).
Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio (V. in merito l'apposita circolare ministeriale applicativa dell'RDL n. 246/1938).
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Quando in generale non è dovuto il canone ordinario RAI?
Il canone RAI non è dovuto, di conseguenza, per i computer ed altri apparecchi multimediali offerti agli ospiti, se privi di sintonizzatore.
Molte strutture ricettive, di conseguenza e per evitare di pagare il canone speciale, stanno adottando l' accorgimento di dotare le camere del solo video ("ricevitori TV fissi" - senza alcun tipo di sintonizzatore), lasciando che si colleghino a quest'ultimo i singoli ospiti delle camere, muniti del loro personale palmare, tablet eccetera che, collegati alla rete Wi-Fi, possono a questo punto visionare i programmi Rai, evitando così che questo utilizzo individui il gestore dell'attività ricettiva come soggetto passivo del canone RAI.
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Pagare il canone ordinario o speciale (o tutti e due)?
Il canone ordinario RAI 2016 verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti.
Il Canone Ordinario va pagato se si usa il TV per uso personale nella casa di residenza. Non si paga per le altre case che si posseggono, se si è già pagato per la prima casa di residenza.
Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio: TV nel salotto comune) allora vanno pagati sia il canone Ordinario, sia il canone Speciale, qualora NON vi sia residenza del gestore nell'unità abitativa ove si fa attività di B&B o Affittacamere.
Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio: TV nel salotto comune) qualora vi sia residenza del gestore nell'unità abitativa ove si fa attività di B&B o Affittacamere ed il gestore ivi residente già paga il canone speciale, allora non deve pagare - nè per sè nè per il suo nucleo famigliare ivi residente - il canone Ordinario. (vedi specchietto successivo)
Le sanzioni in caso di omesso pagamento: vedi QUI.
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Il gestore di B&B/Afittacamere può essere esentato dal pagamento del canone ordinario se ivi residente.
- L'Abbonamento RAI ordinario è quello che si paga nella casa di residenza a titolo personale.
Il canone ordinario RAI 2016 (quello che si paga per la propria famiglia) verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti. Quello speciale continua ad essere pagato con bollettino a parte dai titolari di strutture ricettive, direttamente alla RAI.
L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente: è la cd. "presunzione di detenzione" stabilita dal "Decreto stabilità " del Governo 2016. Per questa definizione dal 1° gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.
Chi non possiede nella realtà un TV nella casa di residenza, è previsto possa chiedere l'esenzione all'AdE dal pagamento del canone ordinario.
-L'esenzione dal canone ordinario per i B&B ed Affittacamere
In base alla pronuncia dell'AdE del 26/04/2016 (vedi QUI) i gestori di quei Bed and Breakfast (e Affittacamere!) in cui insista la propria residenza effettiva non pagano il canone ordinario se già pagano il canone speciale, con le modalità previste più sotto in questo articolo.
Nello specifico, scrive l'AdE: "considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A."
Non risulterebbe possibile questa esenzione nelle Case/Appartamenti Vacanze perché non è possibile avere ivi la residenza reale, essendo affittati per legge per intero! Il suggerimento dell'Ade in questi casi è di portare correttamente la residenza nel luogo ove realmente si vive. In merito, si veda la perplessità dell'AdE sull'avere una residenza fittizia nell'esempio n. 4 a questa pagina del sito dell'Agenzia delel Entrate.
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta invece sempre l'obbligo di stipulare un canone speciale. (Per il canone speciale vedi QUI info).
Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti (e cioè unicamente nei locali di quei bed and breakfast e Affittacamere ove si allaccia l'utenza elettrica residenziale e si trova quindi la residenza effettiva e non solo anagrafica del gestore, ndr), è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A (spuntare il primo dei 2 quadratini) della "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO", scarica QUI modulo.
Vedi QUI come va compilato.
Al contrario, nei B&B, Affittacamere e Appartamenti vacanza dove non insiste la residenza del gestore, quest'ultimo dovrà pagare il canone ordinario per la tv nella propria residenza e quello speciale per la tv ubicata nell'attività ricettiva.
Termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva - quadro A.
Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 (solo online sul sito dell'Agenzia Entrate - pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale. oppure entro il 30 aprile 2016 se inviata per raccomandata aperta senza busta a: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino) esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
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Se non si possiede più un TV con sintonizzatore allora si deve scrivere una raccomandata di disdetta alla RAI. Info leggi QUI.
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Importi del canone speciale 2016.
Per un Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico va pagato nel 2016 il canone, a seconda che si possieda 1 TV o 2-10 TV. Vedi QUI gli importi alle lettere D) ed E) del Regolamento, mediante bollettino postale o direttamente agli sportelli RAI regionali.
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FAQ canone speciale 2016.
Vedi QUI le FAQ sul canone speciale (sito RAI).
Altro articolo simile: Canone RAI e diritti SIAE e Nuovo IMAIE per B&B/Affittacamere/Case vacanza
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Ulteriori approfondimenti consulenze sono disponibili su abbonamento, BASE o COMPLETO. Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.
Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV
Email: calandra@aibba.it - www.aibba.it
* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione
Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere, di AICAV - Associazione Italiana
Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV -
Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore
(2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed &
Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it
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