venerdì 29 aprile 2016

12 settembre 2016 - Il TAR Veneto decide che il B&B si può esercitare anche SENZA P. IVA NEI 20 COMUNI DEL VENETO

La Regione Veneto emette un Decreto (n. 498 del 19 aprile 2016) ed un Provvedimento Attuativo per obbligare i B&B del Veneto ad aprire P. IVA in 20 Comuni del Veneto "ad alta presenza turistica"*. Sorge anche un rischio di non apertura per decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia a causa della mancanza delle fosse settiche, obbligatorie per chi ha P. IVA.

Il TAR, con sentenza (vedi) "bacchetta" La Regione Veneto per aver creato confusione con il Provvedimento Attuativo, ma salva il DGR 498 e, soprattutto,  la "costituzionalità della Legge Regionale ("la suddetta LR n.11/2013, interpretata nel senso sopra esposto - ovvero nel senso di non prevedere alcuna presunzione di imprenditorialità per coloro che esercitano l’attività di B&B nei Comuni a più alta presenza turistica - si sottrae alle censure di incostituzionalità illustrate nel ricorso."). In sostanza è il Dirigente Del Dipartimento Turismo HA SBAGLIATO AD INTERPRETARE LA LR. 11/2013 ed ha scritto un PROVVEDIMENTO SBAGLIATO, creando confusione ai gestori del B&B... mai chiedere SCUSA!!! (Vedete che infatti nel comunicato ufficiale della Regione la Regione NON chiede scusa, anzi....!).

Morale: il TAR decide che il B&B si può esercitare anche SENZA P. IVA NEI 20 COMUNI DEL VENETO. Leggete l'articolo.

 

* i 20 Comuni indviduati dalla Regione in cui i B&B dovranno aprire forzatamente P. IVA sono: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza.   

 

Il punto di Stefano Calandra   
(chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

Con l'articolo 6, comma 4, della LR. n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" la Regione Veneto ha  novellato l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". 
La legge ha sostituito le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d’impresa.”

Poichè, pure, secondo la DGR n. 498 del 19 aprile 2016 (Vedi pagg. 235-238) (BUR Veneto n. 37 del 22/04/2016) si veniva addirittura sanzionati se si intendeva gestire un B&B “non imprenditoriale” in uno dei 20 Comuni "ad alta presenza turistica", si era temuto per il peggio e cioè che un B&B senza P. IVA non avesse mai più potuto avere luogo in Veneto.

Per tutte queste cose i SUAP dei 20 Comuni del Veneto di fatto non capivano più nelle scorse settimane se dovevano o meno accettare aperure di B&B senza P. IVA o meno. Quindi il problema era sicuramente dei SUAP e, di riflesso, dei cittadini!

Ma era un falso problema: la Regione in realtà non parlava di IVA, ma solo di "periodo di apertura" quando si riferiva alla "imprenditorialità", anche perchè come ho sempre detto, l'apertura di una P. IVA non può infatti dipendere da una decisione della Regione, ma è materia statale! Il TAR, nella sua decisione lo ribadisce: "la suddetta LR n.11/2013, interpretata nel senso sopra esposto - ovvero nel senso di non prevedere alcuna presunzione di imprenditorialità per coloro che esercitano l’attività di B&B nei Comuni a più alta presenza turistica - si sottrae alle censure di incostituzionalità illustrate nel ricorso.".  

 

Poi la Regione aveva emanato un provvedimento attuativo del Dipartimento Regionale del Turismo (prot. n.169634 del 2 maggio 2016), che era stato diramato a tutti i B&B del Veneto, in cui era scritto: “sono sempre considerati attività d’impresa, ai sensi della citata DGR ed esclusivamente ai fini della classificazione prevista dall’art. 31 della L.R. 11/2013, i bed & breakfast situati nei seguenti 20 Comuni ad alta presenza turistica elencati nella DGR n.498/2016: […]”. Il TAR "bacchetta" e "tira le orecchie" alla Regione per questo, invitandola a riscriverlo conuna dicitura del tipo "i bed & breakfast situati nei seguenti 20 Comuni NON sono sempre considerati attività d’impresa" o simili.  

 

In seguito infatti, le mie precisazioni alla Regione ed un ricorso al TAR di due associazioni di B&B fanno ulteriormente chiarezza: ORA UN B&B SITO NEI 20 COMUNI DEL VENETO (vedi lista sotto) PUO' APRIRE ANCHE SENZA P. IVA (E A VENEZIA NON CI VOGLIONO LE FOSSE SETTICHE PER CHI NON HA PARTITA IVA), si attende solo di conoscerne (alla data del 19/09/2016) le modalità burocratiche con apposita delibera regionale.  

 

In realtà le cose sarebbero state già chiare, leggendo il testo della LR 11/2013, perchè la Regione aveva da subito scritto e ribadito (v. DGR 498/2016, pag. 238) "che la non imprenditorialità dei B&B di cui alla legge regionale indicata al punto 1. ha valore solo ed esclusivamente ai fini della legge del turismo".   

 

D'altra parte mai - a dire della Regione - si voleva mettere in relazione "imprenditorialità" ed "IVA", nel senso che per "occasionale" o "non imprenditoriale" la Regione intendeva con questi termini parlare solo di periodo di apertura (v. DGR 498/2016, pag. 235): "con questa modifica normativa, il legislatore regionale ha, in primo luogo, preso atto, sia pure ai limitati fini della legislazione turistica, che tale tipologia di ricettività turistica può anche configurarsi come integrazione del reddito familiare senza carattere di imprenditorialità e ciò particolarmente in territori, come ad esempio quelli montani, a minore afflusso turistico e, in secondo luogo, ha eliminato la previsione della occasionalità dell'esercizio di bed & breakfast, prevedendo quindi (...) che tutte le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l'intero anno solare, o stagionale, con apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

 

Precisando poi (pag. 235) che l'ipotesi di B&B non occasionale (nel senso del tempo di apertura) "non interferisce con la legislazione civilistica e fiscale, per la quale la Regione non ha competenza, ma si limita a raccordare questa eventualità con le altre previsioni turistiche in tema di modulistica, di classificazione e di SCIA, consentendo che i gestori di B&B possano, sotto la loro esclusiva responsabilità, presentare la documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale forma di offerta ricettiva anche dichiarando la natura non imprenditoriale dell'attività svolta." 

Ora anche i SUAP del Veneto, infatti, accettano la presentazione di SCIA di inizio attività per i B&B senza P. IVA, anche per mezzo del portale telematico "Impresainungiorno.it". 

A chiusura della spiecevole vicenda, interviene quindi ora la pronuncia del TAR del Veneto (settembre 2016). Secondo la sentenza, come detto, per i Bed and Breakfast aperti nei 20 Comuni non può valere l'automatico obbligo di apertura della partita Iva, ma occorre un esame caso per caso. 
Il TAR ha quindi mosso forti critiche al provvedimento attuativo del Dipartimento Regionale del Turismo (prot. n.169634 del 2 maggio 2016), chiedendo alla Regione di modificarlo e riscriverlo sul punto, cambiando il dispositivo con un nuovo testo in cui sarà previsto l'obbligo di dimostrare carattere occasionale dell'attività, per quei gestori di B&B, situati in uno dei 20 comuni che vorranno chiedere l'esonero dall'apertura della partita Iva. 

D'altra parte i giudici del Tar hanno spiegato che la legge regionale che stabilisce per i ‘titolari di strutture recettive’ il requisito dell’imprenditorialità non è incostituzionale , né la delibera applicativa è censurabile, ma appunto il TAR chiede una "riformulazione della note tecnica-esplicativa presentata dalla Regione".

Quindi per la rispondere alla domanda: "come fa un B&B  dimostrare in SCIA di poter operare come non soggetto IVA?" dovremo attendere la nuova nota tecnico-esplicativa della Regione.

(Per i rilievi di incostituzionalità ed approfondimenti sulla norma in oggetto, ora superati, vedi l'approfondimento che era stato a suo tempo fatto in questo altro articolo, clicca QUI.)


Vedi QUI il mio articolo più ampio sulla nuova L.R. 13/2011 Veneto per quanto concerne la regolamentazione dei B&B, Appartamenti ed Alloggi Turistici (ex Affittacamere).
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Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it


* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it

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