La Regione Veneto pubblica una legge ed emette un Decreto per obbligare i B&B del Veneto ad aprire P. IVA in 20 Comuni del Veneto "ad alta presenza turistica" ed a NON aprirla in 559 Comuni "a bassa presenza Turistica". La norma presenta gravi rilievi di irregolarità e di anti-Costituzionalità. A rischio di chiusura decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia!
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Il punto di Stefano Calandra
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Con l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" la Regione Veneto ha novellato l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". La legge ha sostituito le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d’impresa.”
La dicitura “comuni a bassa presenza turistica” costituisce il criterio che per la Regione Veneto vale per individuare un B&B che non eserciti un’”attività d’impresa” (art. 27, comma 2, lettera d) L.r. Veneto n. 11/2013, come modificato da LR Veneto n. 7/2016, art. 6, c. 4). Ulteriormente, nella citata DGR n. 498 del 19 aprile 2016, si esclude tassativamente la possibilità di operare “imprenditorialmente” in Veneto, in uno dei 559 Comuni, non citati nella lista dei 20 comuni del Veneto ad ”alta presenza turistica”.
CASO 2) Un B&B che NON voglia aprire P. IVA in uno dei 20 Comuni
Il fatto di non aprire P. IVA deve essere sempre consentito, qualora si manifestasse “l'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. In tal caso, l'attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell’IVA” (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000.).
Apposito Interpello Ordinario è stato presentato in merito a ciò dallo scrivente alla Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Veneto, sollevando il dubbio di non dover applicare queste norme illegitime. Per gli abbonati ad AIBBA & AgICAV nell'apposita area riservata sarà fornita la risposta dell'AdE, prevista in 90 gg.
Cosa prevede la nuova norma regionale.
Secondo la
disciplina dell’attività ricettiva di bed & breakfast in Veneto e
dell’individuazione dei comuni di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d)della L.r. Veneto n. 11/2013, come modificata dall’articolo 6, c. 4 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e secondo la DGR n. 498 del 19 aprile 2016 (Vedi pagg. 235-238) (BUR Veneto n. 37 del 22/04/2016), sono stati individuati 20 Comuni in Veneto "ad alta presenza turistica" in cui il Bed and Breakfst sarà obbligato ad aprire P. IVA ed i restanti 559 Comuni in cui non sarà consentito aprirla, in quanto i B&B di questi 559 Comuni "non costituiscono attività d'impresa".La dicitura “comuni a bassa presenza turistica” costituisce il criterio che per la Regione Veneto vale per individuare un B&B che non eserciti un’”attività d’impresa” (art. 27, comma 2, lettera d) L.r. Veneto n. 11/2013, come modificato da LR Veneto n. 7/2016, art. 6, c. 4). Ulteriormente, nella citata DGR n. 498 del 19 aprile 2016, si esclude tassativamente la possibilità di operare “imprenditorialmente” in Veneto, in uno dei 559 Comuni, non citati nella lista dei 20 comuni del Veneto ad ”alta presenza turistica”.
Cito testualmente (DGR n. 498 del 19
aprile 2016): “Per comodità degli operatori, è poi più semplice indicare i 20 comuni che
totalizzano da soli oltre l'81,8% delle presenze turistiche come i comuni per i quali non vale la previsione
dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge n. 11/2013 in ordine alla
gestione non imprenditoriale dei B&B, e precisamente: (segue elenco dei
20 Comuni ad alta presenza turistica, ndr)” (..) “Di conseguenza, al fine di
armonizzare la nuova normativa riguardante i bed & breakfast, occorre
procedere alla modificazione e integrazione anche della deliberazione regionale
n. 419/2015 sostituendo il punto 6 del deliberato nel modo seguente: "6.
Di dare atto che - ai fini della legislazione turistica e in conformità
all'articolo 27, comma 2 della L.r. n. 11/2013 e s.m. - i bed & breakfast ubicati nei territori di comuni diversi da quelli
del seguente elenco non costituiscono attività di impresa: Venezia,
Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise,
Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia,
Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto
Terme, Garda, Eraclea, Vicenza."
Anzi,
si viene addirittura sanzionati se si intende gestire un B&B “non
imprenditoriale” in uno dei 20 Comuni "ad alta presenza turistica",
tant’è che persino i B&B già esistenti devono, entro 90 gg. diventare
“impresa”: "Da ultimo, appare doveroso precisare che, con la suindicata abrogazione della possibilità di gestione occasionale dei B&B, tale modalità di offerta ricettiva non è più coerente con il quadro normativo regionale che prevede che tutte le strutture ricettive debbano avere apertura annuale o stagionale. Conseguentemente i gestori di B&B che avessero, prima della pubblicazione del provvedimento definitivo di attuazione del disposto del novellato articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale n.11/2013, optato per l'apertura occasionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento definitivo debbono optare per l'apertura annuale o stagionale e darne comunicazione agli enti territorialmente competenti in conformità alla modulistica regionale.” (...) “Detta comunicazione andrà presentata tramite apposito modello pubblicato nel BUR n. 116/2014 (al link: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=286699) e merita precisare che la mancata segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera a) e lettera i) e n bis) della L.R. n. 11 del 2013."
Aspetti di illegittimità in base alle Direttive dell'Agenzia delle Entrate - Esempi.
A rischio di chiusura decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia!
In tutto il Comune di Venezia (anche centro storico della Città Antica) i B&B/Appartamenti Vacanze e Affittacamere saranno quindi, entro 90 gg. tutti con P. IVA, come in tuti gli altri 19 Comuni "ad alta presenza turistica" del Veneto, coem individuati poco sopra in questo articolo.
Questo comporta il fatto che, come da regolamento urbanistico vigente - che prescrive che tutte le strutture ricettive imprenditoriali debbano avere le fosse settiche, anche i B&B entro 90 gg. (entro il 21/07/2016) dovranno avere tutti le fosse settiche, pena la chiusura. Questo comportamento della Regione Veneto solleva forti dubbi di incostituzionalità. Vedi sotto.
Anti-costituzionalità della norma della Regione Veneto
A parte il fatto che ad aprire occasionalmente un B&B sono sempre meno persone, perchè come è noto l'apertura della partita Iva consente di pagare le tasse al 6%, invece che al 36%, per fatturati annuali sotto i 50.000 eur con il regime forfetario (vedi maggiori info al fondo di questo articolo) e poi l'apertura della partita Iva non costa più di € 20, la norma citata è a mio moesto parere, anti-Costituzionale, perchè viola il principio di ripartizione delle competenze in ambito tributario, ad oggi previsto dalla Costituzione Italia (Art. V). Per quanto
specificamente attiene alla materia tributaria, infatti, l’imposta sul valore
aggiunto appartiene e continua ad appartenere al gettito di tributi statali (DPR 633/1972), quindi pur
delegando il Titolo V della Costituzione Italiana le Regioni a legiferare in
modo esclusivo in materia di turismo, appare evidente come una Regione non possa
però legiferare in merito ai criteri di applicazione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto ad un’attività produttiva (ricettiva) insistente sul territorio
nazionale. Tanto più che la Regione Veneto stessa riconosce testualmente questa
competenza statale: Infatti, come è precisato dalla LR. 11/2013 (art. 2
c. 1, lett. E) “Ai fini della presente
legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per: e) imprese
turistiche: le imprese così definite dalla vigente legislazione statale.”Aspetti di illegittimità in base alle Direttive dell'Agenzia delle Entrate - Esempi.
CASO 1) Un B&B che voglia aprire con P. IVA in uno dei 559 Comuni
Poniamo il caso del Sig. Mario che intenda aprire un Bed and Breakfast a Belluno (BL) con P. IVA e quindi come “attività d’impresa”, presentando apposita SCIA al Comune di Belluno. Questa scelta è esplicitamente esclusa dalla Regione Veneto, come al contrario è previsto dallo Stato Italiano su tutto il territorio nazionale. Questa previsione della Regione Veneto di definire un B&B che apre ad esempio a Belluno come “non costituente attività d’impresa” contrasterebbe con le vigenti circolari ministeriali.
La possibilità di aprire P. IVA per detta attività di Bed and Breakfast nel territorio nazionale è prevista da circolari e risoluzioni ministeriali. “Per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977). Si vedano anche le risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000. (V. anche Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3). In particolare qualora si manifestasse “l'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. In tal caso, l'attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell’IVA” (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000.).
Poniamo il caso del Sig. Mario che intenda aprire un Bed and Breakfast a Belluno (BL) con P. IVA e quindi come “attività d’impresa”, presentando apposita SCIA al Comune di Belluno. Questa scelta è esplicitamente esclusa dalla Regione Veneto, come al contrario è previsto dallo Stato Italiano su tutto il territorio nazionale. Questa previsione della Regione Veneto di definire un B&B che apre ad esempio a Belluno come “non costituente attività d’impresa” contrasterebbe con le vigenti circolari ministeriali.
La possibilità di aprire P. IVA per detta attività di Bed and Breakfast nel territorio nazionale è prevista da circolari e risoluzioni ministeriali. “Per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977). Si vedano anche le risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000. (V. anche Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3). In particolare qualora si manifestasse “l'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. In tal caso, l'attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell’IVA” (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000.).
CASO 2) Un B&B che NON voglia aprire P. IVA in uno dei 20 Comuni
Viceversa, poniamo il caso della Signora Maria che intende aprire un Bed and Breakfast senza P. IVA, presentando apposita SCIA al Comune di Venezia. Non intenderebbe aprire P. IVA, almeno
inizialmente, come invece è richiesto obbligatoriamente, relativamente a
queste attività da aprire nel Comune di Venezia, dalla Regione Veneto. Ovvero intenderebbe gestire l’attività di B&B in maniera “occasionale”, come previsto dallo Stato Italiano su
tutto il territorio nazionale.
La possibilità di NON aprire P. IVA per l' attività di Bed and
Breakfast per esempio a Venezia (uno dei 20 Comuni) è prevista nel territorio nazionale dalle risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13
ottobre 2000. (V. anche Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3). Il fatto di non aprire P. IVA deve essere sempre consentito, qualora si manifestasse “l'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. In tal caso, l'attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell’IVA” (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000.).
Apposito Interpello Ordinario è stato presentato in merito a ciò dallo scrivente alla Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Veneto, sollevando il dubbio di non dover applicare queste norme illegitime. Per gli abbonati ad AIBBA & AgICAV nell'apposita area riservata sarà fornita la risposta dell'AdE, prevista in 90 gg.
ECCO LE FONTI NORMATIVE CORRETTE
Ecco le fonti normative vigenti e contrarie ad un massimo di giorni (90-100 o qualsiasi numero di gg.) di apertura obbligatori per un B&B occasionale. In nessuna normativa vigente si parla di giorni (90-100 o qualsiasi numero di gg.) di apertura obbligatori:
- Anzitutto il già citato ART. 8, C. 4 dell'Allegato A del Regolamento DGR 419 che prescrive: "il titolare del bed & breakfast occasionale, pur oggetto a classificazione, non è tenuto a comunicare il periodo di apertura al pubblico".
- Poi (e conta molto di più) i criteri dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per l'applicazione dell'IVA alle attività di impresa. I criteri di limite tra attività con o senza p. IVA non sono mai quantitativi (numero di giorni o fatturato) ma solo qualitativi. Il criterio è già stabilito dall’art. 51, c. 1 del DPR n. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI), per il quale la gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali l’esercizio di un’attività senza il requisito dell’abitualità. Si veda a questo link (vedasi alla fine della pagina che si apre) quali sono i 5 criteri qualitativi utilizzati dall'AdE e dalla GdF per determinare se un B&B è o no occasionale.
Perchè conviene aprire P. IVA.
Molti
mi chiedono informazioni su come pagare meno imposte con l'attività di
B&B. Certamente la forma fiscale migliore per le strutture con SCIA
(B&B/Affittacamere/Appartamenti Turistici) è quella della partita
Iva, nel cosiddetto "regime dei minimi"o “ forfetario”, che le permette di dedurre fiscalmente tutti costi di avviamento e di pagare meno imposte rispetto alla gestione senza Iva. La situazione di un'attività bed and breakfast senza partita Iva, è spesso insostenibile, sia dal punto di vista economico che fiscale, se vengono superati i 10.000 EUR di fatturato annuo.
- Dal punto di vista economico, perché semplicemente si pagherà molte più imposte di quante ne pagherebbe con il cd. "regime dei minimi" della partita Iva. La
soglia utile di fatturato perchè risulti conveniente aprire P. IVA,
pagati i contributi, è di 10.000 EUR! Oltre quella soglia - e fino ai 50.000 EUR di fatturato - conviene sempre aprire P. IVA per usufruire
del regime vantaggioso "forfetario". Uno studio dettagliato e
descrittivo della cosa è disponibile per i nostri abbonati, con schemi e
grafici.
Inoltre, per precisare, i contributi non sono costi, ma accantonamenti, quindi soldi che (almeno in parte) ritorneranno indietro con la pensione. in ogni caso, oltre i 10.000 EUR di fatturato conviene la P. IVA perchè rimangono più soldi in mano.
- Dal punto di vista fiscale, perché inevitabilmente si riceverà un accertamento della GdF nell’arco dei prossimi 5 anni per evasione dell'IVA, vedi qui i criteri per giudicare un'attività come “saltuaria" e quindi come non soggetta ad Iva e vedrà che non rientra più questa casistica!
Come si apre una partita IVA
Aprire una partita IVA è molto semplice e assolutamente gratuito.
La partita IVA si compone di 11 numeri: i primi 7 vanno a indicare il contribuente, mentre i seguenti 3 identificano il Codice dell’Ufficio delle Entrate, l’ultimo, infine, ha carattere di controllo.
Per aprire una partita IVA bisognerà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio della propria attività, entro 30 giorni dal primo giorno di attività, con apposita dichiarazione, redatta su modello AA9/7 (ditta individuale e lavoratori autonomi) oppure modello AA7/7 (società): entrambi i modelli si possono scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Da questo punto di vista, un'interessante conseguenza delle cose fin qui descritte, sta nel fatto che, se un gestore di B&B decidesse di rimanere nell'alveo del regime IVA dei minimi, potrebbe di fatto migliorare la situazione della PERDITA DI RENDIMENTO del capitale obbligatoriamente versato in improduttivi impieghi INPS, come sopra dimostrato.
Rammento inoltre che, proprio per ovviare ai costi del Commercialista, che sussistono proprio per la gestione IVA dell’attività, io ho creato per gli abbonati AIBBA&AgICAV un pacchetto molto conveniente di assistenza TOTALE DI COMMERCIALISTA A DISTANZA, da parte del nostro studio di fiducia, a sole 500 EUR annue (riservato abbonati con quota COMPLETA. Veda QUI info su come attivare il servizio, costi etc…
Rammento inoltre che, proprio per ovviare ai costi del Commercialista, che sussistono proprio per la gestione IVA dell’attività, io ho creato per gli abbonati AIBBA&AgICAV un pacchetto molto conveniente di assistenza TOTALE DI COMMERCIALISTA A DISTANZA, da parte del nostro studio di fiducia, a sole 500 EUR annue (riservato abbonati con quota COMPLETA. Veda QUI info su come attivare il servizio, costi etc…
Vedi QUI il mio articolo più ampio sulla nuova L.R. 13/2011 Veneto per quanto concerne la regolamentazione dei B&B, Appartamenti ed Alloggi Turistici (ex Affittacamere).
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Ulteriori approfondimenti consulenze sono disponibili su abbonamento, BASE o COMPLETO. Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.
Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it
* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione
Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere, di AICAV - Associazione Italiana
Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV -
Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore
(2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed &
Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it
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