di Stefano Calandra - www.aibba.it
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"Il Consiglio Comunale di Venezia, nella seduta del 15 giugno 2017, a tarda notte ha approvato la "Variante n. 18 al Piano degli Interventi/VPRG per la Città Antica", dando mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di pubblicare la variante e di svolgere tutte le attività necessarie all’approvazione e al perfezionamento della stessa.
Come specificato nel nuovo articolo 22-bis aggiunto alle Norme tecniche di attuazione della VPRG per la Città antica, non saranno più ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti di attività ricettive alberghiere e complementari. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Consiglio comunale, previa presentazione di un progetto, sulla base di alcuni criteri quali, ad esempio, la qualità delle strutture, l'alta gamma dei servizi offerti, la loro localizzazione all'interno del centro storico, la capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, l'impatto occupazionale, l'indotto economico."
Fin qui il comunicato stampa del Comune di Venezia, che scrive in maniera purtroppo incontrovertibile che VIGE DA ORA UN BLOCCO DELLE NUOVE APERTURE DI ATTIVITA' RICETTIVE NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA.
Nel testo della Delibera di Consiglio (vedi QUI) è inserito l'"Allegato I" (Vedi QUI), che apporta variazioni alle Norme Tecniche di Attuazione della VPRG per la Città Antica (approvata con DGRV. n.3987 del 09 novembre 1999). L'Allegato I all'art. 2 così recita:
"A parziale modifica delle previsioni del precedente art. 21 e delle schede delle categorie tipologiche contenute nell'Appendice 1, per tutelare la Città Antica di Venezia dalla pressione turistica, dal proliferare incontrollato di attività ricettive, a discapito della residenza e dei servizi agli abitanti, e dalla perdita d'identità del patrimonio edilizio storico, a partire dalla data di adozione della presente variante non sono ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti di attività ricettive alberghiere e complementari. "
Come specificato nel nuovo articolo 22-bis aggiunto alle Norme tecniche di attuazione della VPRG per la Città antica, non saranno più ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti di attività ricettive alberghiere e complementari. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Consiglio comunale, previa presentazione di un progetto, sulla base di alcuni criteri quali, ad esempio, la qualità delle strutture, l'alta gamma dei servizi offerti, la loro localizzazione all'interno del centro storico, la capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, l'impatto occupazionale, l'indotto economico."
Fin qui il comunicato stampa del Comune di Venezia, che scrive in maniera purtroppo incontrovertibile che VIGE DA ORA UN BLOCCO DELLE NUOVE APERTURE DI ATTIVITA' RICETTIVE NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA.
Nel testo della Delibera di Consiglio (vedi QUI) è inserito l'"Allegato I" (Vedi QUI), che apporta variazioni alle Norme Tecniche di Attuazione della VPRG per la Città Antica (approvata con DGRV. n.3987 del 09 novembre 1999). L'Allegato I all'art. 2 così recita:
"A parziale modifica delle previsioni del precedente art. 21 e delle schede delle categorie tipologiche contenute nell'Appendice 1, per tutelare la Città Antica di Venezia dalla pressione turistica, dal proliferare incontrollato di attività ricettive, a discapito della residenza e dei servizi agli abitanti, e dalla perdita d'identità del patrimonio edilizio storico, a partire dalla data di adozione della presente variante non sono ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti di attività ricettive alberghiere e complementari. "
AMBITO DI APPLICAZIONE
Questa variante riguarda tutte le nuove aperture di B&B/Affittacamere e Case Vacanza, oltre a tutte le altre forme extralberghiere ed alberghiere, con esclusione naturalmente delle Locazioni Pure Turistiche ex L. 431/98, di cui però permane il divieto in Italia di fornire biancheria e pulizie*.
* Si veda in merito al divieto di fornire servizi nelle Locazioni immobiliari e turistiche quanto precisato alla fine del nostro articolo: "La cedolare secca del 21% per le locazioni pure turistiche in Italia - cd. norma “Airbnb”."
* Si veda in merito al divieto di fornire servizi nelle Locazioni immobiliari e turistiche quanto precisato alla fine del nostro articolo: "La cedolare secca del 21% per le locazioni pure turistiche in Italia - cd. norma “Airbnb”."
ECCEZIONI AL BLOCCO NUOVE APERTURE
L'Allegato I all'art. 2 TUTTAVIA AMMETTE DELLE DEROGHE AL BLOCCO DELLE NUOVE APERTURE:
"L'Amministrazione comunale può autorizzare l'insediamento o l'ampliamento di attività ricettive alberghiere e complementari tramite permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001, ove ne ravvisi il pubblico interesse, avendo riguardo, in particolare, qualità delle strutture e l'alta gamma dei servizi offerti, alla loro localizzazione nell'ambito del centro storico, alla loro capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, all'uso razionale ed unitario degli immobili, all'impatto occupazionale e indotto economico derivante, all'entità del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera d- ter) del D.P.R. 380/2001. Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, può definire criteri di maggior dettaglio per la valutazione delle proposte."
GLI UFFICI SUAP DEL COMUNE
Interpellando gli Uffici SUAP del Comune per capire se si possa o meno presentare una nuova SCIA di inizio attività, essi rimandano a tempo futuro ("attualmente le nuove aperture sono bloccate e non abbiamo direttive al riguardo") l'adozione di apposito regolamento attuativo della delibera di variante, rimandando l'utente ad una visita preventiva presso l'Ufficio Edilizia del Comune per un "vaglio preventivo del progetto di nuova apertura".
NEMMENO I B&B (CON RESIDENZA OBBLIGATORIA DEL GESTORE) SONO STATI RISPARMIATI!
Insomma, un bel giro di vite in Centro Storico, che sicuramente disincentiverà l'apertura delle piccole strutture ricettive, che costituiscono veramente il presupposto per una diffusa mico-imprenditorialità, non confliggente con le esigenze di residenzialità dei cittadini veneziani, costituendone anzi un motivo di maggiore sostenibilità economica grazie ai redditi che se ne poteva conseguire, mettendo a frutto la piccola proprietà immobiliare.
RESTA L'OPPORTUNITA' DI MESTRE ED ISOLE
Qualora si voglia trovare a tutti i costi "il bicchiere mezzo pieno" in questo provvedimento, resta la possibilità di sfruttare nuovi mercati, stabilendo una nuova attività ricettiva nelle zone limitrofe a Venezia Centro Storico, in terraferma come a mestre o in isla, come al Lido di Venezia. Il vantaggio è - per chi cerca casa e vuole integrare il reddito facendo B&B, ad esempio- senza dubbio di trovare più opportunità immobiliari ad un prezzo meno caro. Ma il vantaggio è senz'altro anche quello di veicolare la futura domanda turistica verso zone "minori", ma che comunque gravitano intorno al Centro Storico di Venezia.
AUMENTERANNO IN MANIERA ESPONENZIALE I VALORI DELLE LICENZE IN VENDITA.
Per contro, si registrerà naturalmente entro pochi anni un aumento vertiginoso del valore delle SCIA di alberghi ed extralberghi in generale, che costituiranno "la barriera all'entrata" in questo settore di almeno tutto il prossimo decennio.
Argomenti correlati: Il calcolo del valore di avviamento di strutture ricettive extralberghiere (Affittacamere, Appartamenti turistici) in Veneto e Lazio .
L'Allegato I all'art. 2 TUTTAVIA AMMETTE DELLE DEROGHE AL BLOCCO DELLE NUOVE APERTURE:
"L'Amministrazione comunale può autorizzare l'insediamento o l'ampliamento di attività ricettive alberghiere e complementari tramite permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001, ove ne ravvisi il pubblico interesse, avendo riguardo, in particolare, qualità delle strutture e l'alta gamma dei servizi offerti, alla loro localizzazione nell'ambito del centro storico, alla loro capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, all'uso razionale ed unitario degli immobili, all'impatto occupazionale e indotto economico derivante, all'entità del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera d- ter) del D.P.R. 380/2001. Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, può definire criteri di maggior dettaglio per la valutazione delle proposte."
GLI UFFICI SUAP DEL COMUNE
Interpellando gli Uffici SUAP del Comune per capire se si possa o meno presentare una nuova SCIA di inizio attività, essi rimandano a tempo futuro ("attualmente le nuove aperture sono bloccate e non abbiamo direttive al riguardo") l'adozione di apposito regolamento attuativo della delibera di variante, rimandando l'utente ad una visita preventiva presso l'Ufficio Edilizia del Comune per un "vaglio preventivo del progetto di nuova apertura".
NEMMENO I B&B (CON RESIDENZA OBBLIGATORIA DEL GESTORE) SONO STATI RISPARMIATI!
Insomma, un bel giro di vite in Centro Storico, che sicuramente disincentiverà l'apertura delle piccole strutture ricettive, che costituiscono veramente il presupposto per una diffusa mico-imprenditorialità, non confliggente con le esigenze di residenzialità dei cittadini veneziani, costituendone anzi un motivo di maggiore sostenibilità economica grazie ai redditi che se ne poteva conseguire, mettendo a frutto la piccola proprietà immobiliare.
RESTA L'OPPORTUNITA' DI MESTRE ED ISOLE
Qualora si voglia trovare a tutti i costi "il bicchiere mezzo pieno" in questo provvedimento, resta la possibilità di sfruttare nuovi mercati, stabilendo una nuova attività ricettiva nelle zone limitrofe a Venezia Centro Storico, in terraferma come a mestre o in isla, come al Lido di Venezia. Il vantaggio è - per chi cerca casa e vuole integrare il reddito facendo B&B, ad esempio- senza dubbio di trovare più opportunità immobiliari ad un prezzo meno caro. Ma il vantaggio è senz'altro anche quello di veicolare la futura domanda turistica verso zone "minori", ma che comunque gravitano intorno al Centro Storico di Venezia.
AUMENTERANNO IN MANIERA ESPONENZIALE I VALORI DELLE LICENZE IN VENDITA.
Per contro, si registrerà naturalmente entro pochi anni un aumento vertiginoso del valore delle SCIA di alberghi ed extralberghi in generale, che costituiranno "la barriera all'entrata" in questo settore di almeno tutto il prossimo decennio.
Argomenti correlati: Il calcolo del valore di avviamento di strutture ricettive extralberghiere (Affittacamere, Appartamenti turistici) in Veneto e Lazio .
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Sempre
in questa pagina verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti in materia che scaturiranno dal nuovo testo normativo.
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Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV
Email: calandra@aibba.it - www.aibba.it
* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione
Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere, di AICAV - Associazione Italiana
Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV -
Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore
(2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed &
Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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