venerdì 21 agosto 2015

Regolamento Lazio 7 agosto 2015, n. 8 (Novellato dal Regolamento 16 giugno 2017, n. 14) - strutture extralberghiere

Entra in vigore sul BURL n. 49 del 20/06/2017 il nuovo Regolamento attuativo n. 14/2017 per le strutture Extralberghiere previsto dalla L.R. 13/2007 che sostituisce il n. 8/2015 - Le principali novità

di Stefano Calandra - www.aibba.it
 (Informazioni generali per i non abbonati - per abbonarsi cliccare QUI )
 


Un potenziale gestore che intenda aprire una nuova attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico nel LAZIO ha ora come riferimento una nuova normativa, un nuovo REGOLAMENTO 14/2017 vedi QUI il testo.

Questo Regolamento 14/2017 comporta delle non troppo invasive discontinuità con il precedente Regolamento, ma la rielaborazione del testo si era resa necessaria a seguito dell'annullamento di alcune parti del Reg. n. 8/2015, a seguito di una sentenza del TAR del Lazio n. 586/2016, di cui avevamo già parlato diffusamente in questo articolo, clicca QUI.

Soprattutto il periodo di vacatio legis aveva creato dei problemi a chi doveva presentare una SCIA di apertura per B&B/Affittaamere e CAV, perchè mancava lo strumento del Regolamento Operativo per i SUAP per accogliere le domande. Ora questa impasse è stata fortunatamente superata.

Vedi QUI il vecchio Regolamento Extralberghiero Lazio n. 8/2015, con le abrogazioni.
Vedi QUI il  nuovo Regolamento Extralberghiero Lazio n. 14/2017.

---------------------------------------------------------------------------
Novità principali Regolamento Lazio n. 14/2017:
Affittacamere

  • Soggiorno/sala comune di minimo 14 m quadri (abolita la metratura di 14 mq), incluso eventuale angolo cottura
  • Gli “Affittacamere” potranno chiamarsi anche “Guest House”. 
  • Apertura possibile solo con P. IVA 
  • Dimensioni minime dei bagni non è più 3 m, ma 1,5 m quadri.
  • Non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada; dotate di un soggiorno, di una cucina o di angolo cottura annesso al soggiorno  
  • Cambio biancheria bagno giornaliera
  • Servizio pulizia giornaliera
  • possibile letto aggiunto temporaneo in ogni camera doppia
  • Wi fi obbligatorio
  • Classificazione in 3 categorie
  • Obbligo di Reception minima di 8h. giornaliere, con apposita risorsa umana dedicata
Case Vacanza.
  • Da quattro categorie si passa a due
  • non possibile residenza nè domicilio di nessuno all'interno dell'unità abitativa. 
  • Cav non imprenditoriale possibile fino a 2 appartamenti al max
  • Soggiorno/sala comune di minimo 14 m quadri (abolita la metratura di 14 mq) anche con eventuale angolo cottura, purchè il locale sia delle dimensioni previste dai regolamenti comunali per le civili abitazioni.
  • Cambio biancheria bagno giornaliera
  • Servizio pulizia giornaliera o almeno materiale pulizia fornito
  • possibile letto aggiunto temporaneo in ogni camera doppia o nel soggiorno, 1 per ogni doppia
  • dimensioni monolocali, 28 mq 1 letto, 38 mq 2 letti + 10 mq per ogni letto in più
  • minimo 1 bagno ogni 5 letti
  • Wi fi obbligatorio
B&B
  • obbligo residenza e domicilio del gestore ed almeno una camera da letto riservata.
  • obbligo di allegare in SCIA la comunicazione all’amministratore di condominio.
  • Posibilità di aprire P. IVA o di gestione senza P. IVA.
  • Soggiorno/sala comune di minimo 14 m quadri (abolita la metratura di 14 mq) anche con eventuale angolo cottura, purchè il locale sia delle dimensioni previste dai regolamenti comunali per le civili abitazioni.
  • Camere da letto: max 3 camere, max 8 letti in base a metratura camere
  • possibile letto aggiunto temporaneo in ogni camera doppia.
  • Almeno 1 bagno comune ogni 6 letti esclusivo per gli ospiti  del B&B
  • Wi fi obbligatorio.
 AUT - Alloggi per Uso Turistico (nuovo art. 12bis)
  • Possibile la gestione sia per camere che a corpo.
  • Obbligatoria la gestione non impenditoriale (no P. IVA).
  • Apertura di max 2 appartamenti nell'ambito dello stesso Comune.
  • Comunicazione obbligatoria di apertura al Comune di residenza ed all'Agenzia Regionale per il Turismo.
  • Comunicazione ISTAT alloggiati e PS obbligatoria, come per le strutture ricettive con SCIA.
  • Gestione senza prestazioni di servizi accessori o turistici. Il divieto riguarda in particolare la fornitura di biancheria e pulizie (Cass.n. 6501/2014, vedi).
Altri aspetti:
Semplificazione amministrativa: la Scia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Da oggi per poter aprire una nuova struttura ricettiva extralberghiera basterà presentare al Comune di appartenenza la SCIA, che raccoglie in un unico procedimento la segnalazione dell’avvio dell’attività e l’autocertificazione della tipologia ricettiva, della classificazione e della denominazione della nuova struttura. 
Sempe necessaria la relazione asseverata di un Geometra/Architetto sull'idoneità dell'immobile ai requisiti tecnici, di sicurezza, igienici ed antincendio, da allegare alla SCIA.

[AIBBA&AgICAV segue tutta la pratica di apertura, le verifiche di idoneità urbanistiche, tecniche, giuridiche e fiscali necessarie alla presentazione della SCIA ad EUR 250 + IVA, in soli 7-8 gg. lavorativi. Servizio rivolto solo agli abbonati con quota Completa, vedi QUI].

Semplificate anche le operazioni di voltura o subentro in attività ricettiva esistente (con P. IVA), con vantaggi economici per chi cede, in termini di avviamento. Vedi QUI il mio articolo in materia di valore di avviamento per un'attività ricettiva extralberghiera.

Un apposito "Codice identificativo" viene assegnato ad ogni struttura ricettiva della Regione Lazio (anche per AUT), che deve essere obbligatoriamente utilizzato dai gestori nelle comunicazioni verso la clientela verso la P.A.

Giorni di apertura e P. IVA
I giorni di apertura durante l'anno sono ora a piacere (come da tempo AIBBA&AgICAV auspicava...) e vanno comunicati al SUAP una volta in sede di SCIA e ogniqualvolta si decida di cambiarli negli anni successivi.
La partita IVA è sempre possibile aprirla. E' oibbligatoria per le CAV da 3 in su e per aprire anche 1 solo Affittacamere. Per i B&B è facoltativa.

Targa identificativa della struttura
L'art. 17 del regolamento obbliga gli esercenti le attività ricettive di creare un'apposita targa (con dimensioni e materiale a piacere), ma con i contenuti obbligatori previsti dall'art. 17, c. 3. Da apporre all'esterno della struttura.


Contrasto all’abusivismo.
 

Anche i privati (Cd. "Alloggi per Uso Turistico AUT" o "Locazioni pure") che attiveranno dei servizi di ospitalità dovranno segnalarlo dichiarandolo online al proprio Comune ed inviarne copia anche all'Agenzia Regionale del Turismo, unitamente alle dichiarazioni mensili ISTAT.  
Con il nuovo regolamento la Regione Lazio ha quindi confermato l’obbligo di dichiarare – compilando un modulo online (scarica QUI modulo) – di ospitare in casa clienti tramite la contrattazione fra privati su internet.
Altri obblighi dei gestori di attività extralberghiere
L'art. 17 definisce obblighi e sanzioni relatoive alla gestione delle attività di B&B/Affittacamere/Case Vacanze e AUT.
(Continua... Riservato agli abbonati - compila il modulo sotttostante per info su come proseguire ad avere info e ricevere assistenza per aprie il tuo B&B/Affittacamere/Appartamento Vacanze).
-------------------------------------------------------------------
http://www.aibba.it/corpo.php?link=file/contattaci.html
----------------------------------------------------------------  
Vuoi sapere se il tuo immobile è ancora idoneo a diventare Affittacamere o casa vacanze?  
Puoi ottenere la risposta in tre giorni lavorativi mediante il nostro servizio di geometra a distanza: clicca QUI per maggiori informazioni.

Ulteriori approfondimenti consulenze sono disponibili su abbonamento, BASE o COMPLETO. Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.

Cordiali saluti a tutti!


Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

11 commenti:

  1. Mi domando quale sia l'origine di tali norme "capestro" in quanto recanti serio pregiudizio alla convenienza (rapporto costi/benefici)! Molto strano infatti il cambio giornaliero della biancheria da bagno e ogni 3 gg di quella da letto: ma come, se pure negli hotel a 5 stelle, per giuste considerazioni di tutela ambientale (spreco di acqua, uso/abuso di prodotti chimici quali sono i detersivi), il cambio della biancheria da bagno avviene su richiesta dell'ospite (la si deve lasciare sul pavimento...)!! Ma uno a casa propria, veramente cambia la biancheria da letto ogni 3 gg.??
    E ci si domanda anche qual è la ratio della chiusura obbligatoria per 100 gg per la gestione non imprenditoriale. Il mio Comune è meta turistica all seasons e non ci sono hotel nel raggio di 15-20 km.

    RispondiElimina
  2. E poi, veramente si pensa che in zone come quella in cui insiste la mia struttura (la Sabina, piccoli centri di non più di 1000 abitanti, a diversi km l'uno dall'altro, con una lavanderia a 6 km e altre chi lo sa?) si possano lavare ogni giorno decine di cambi biancherie? Non esiste tale potenzialità, pena l'intasamento e l'impossibilità a fornire il servizio richiesto con la necessaria efficienza e continuità. Bah, mi domando se non ci siano i presupposti per contrapposrsi a tale - mi sia consentito - fesseria normativa!

    RispondiElimina
  3. Comunque la nota in testa a pag 41 dice che in alternativa alla pulizia e cambio biancheria giornalieri si può fornire all'arrivo biancheria e materiale per pulizia. Non è molto chiaro e spero che nella versione definitiva sia reso più logico e sostenibile .
    Giuseppe

    RispondiElimina
  4. Comunque la nota in testa a pag 41 dice che in alternativa alla pulizia e cambio biancheria giornalieri si può fornire all'arrivo biancheria e materiale per pulizia. Non è molto chiaro e spero che nella versione definitiva sia reso più logico e sostenibile .
    Giuseppe

    RispondiElimina
  5. Comunque la nota in testa a pag 41 dice che in alternativa alla pulizia e cambio biancheria giornalieri si può fornire all'arrivo biancheria e materiale per pulizia. Non è molto chiaro e spero che nella versione definitiva sia reso più logico e sostenibile .
    Giuseppe

    RispondiElimina
  6. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  7. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  8. Queste sono le cose che succedono quando l'amministrazione pubblica, d'imperio e senza sentire bene le categorie o gli esperti veri del settore, scrivono i Regolamenti in questa maniera un po' sprovveduta....
    Per le Case Vacanza, la nota ai punti 1.03/a/b/c del Regolamento (Tavola A4), riguardanti le pulizie e il cambio biancheria, va interpretato in questo modo (seguirà mi dicono circolare esplicativa nel futuro, i cui tempi non mi sono noti):

    - la DOTAZIONE di biancheria da bagno deve essere assicurata tutti i giorni e cambiata su richiesta in qualunque momento ("giornaliero");
    - la DOTAZIONE di biancheria da letto deve essere cambiata obbligatoriamente ogni 3 giorni ("ogni 3 gg.")
    - il SERVIZIO DI PULIZIE va fornito dal gestore oppure, in alternativa, va assicurata la presenza di prodotti e utensili per la pulizia per tutto il periodo di soggiorno ("giornaliero"). In particolare su questo punto c'è indeterminatezza nel testo, ma esso va interpretato - come si evincerebbe dagli atti preparatori del testo e dalle intenzioni (verbali) dei funzionari che lo hanno redatto - nel senso che ogni giorno la pulizia -su richiesta del cliente - va fatta. Quindi, se il gestore sceglie di farla lui, sarà l'accordo con il cliente a determinare la frequenza e, se il cliente la vuole tutti i giorni va fatta. Se il gestore sceglie l'opzione di far trovare i prodotti ed utensili per la pulizia, questa dotazione va assicurata completa tutti i giorni (se finisce il detersivo pavimenti, va rimpiazzato subito dal gestore), senza spese aggiuntive.

    Io sono dalla parte dei gestori, naturalmente, non della P.A., ma ritengo che se questa è la ratio del testo normativo essa, a mio parere almeno per questa parte e stante l'intepretazione appena data, mi pare una soluzione ragionevole e che accontenta tutti, gestori e clienti.

    RispondiElimina
  9. Buongiorno,
    vi sottopongo una domanda. In riferimento alle Casa Vacanze (non imprenditoriali), la nuova legge imponeva un periodo di chiusura di 100 giorni all'anno. Visto che questa parte della legge è stata abrogata. Potete indicarmi ora come è regolato il periodo di chiusura ?
    Grazie.

    RispondiElimina
  10. E' da sempre che il periodo di chiusura è libero, io l'ho sempre detto e sempre scritto. Se la Regione Lazio, nelle mani degli albergatori, prescrive norme illegittime non so cosa dirle. Una volta abbonato sarò lietop di darle la strada corretta da seguire.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Gentile dott. Calandra io sono abbonato, non so perché nel mio post precedente è comparso (Unknown). Mi interessava questo punto perché per i B&B il periodo di chiusura è fissato a 60 giorni (se non erro), ma non ho trovato riferimenti per le case vacanza. Quando le dice il periodo di chiusura è libero, cosa significa; posso stare aperto sia 12 mesi che meno?
      Parliamo sempre di attività NON imprenditoriale.
      La ringrazio in anticipo della sua risposta.

      Elimina