giovedì 17 dicembre 2015

Nuovo Regolamento Lazio 2015 per le strutture extralberghiere: la scadenza del 31/12/2015 per la riclassificazione è solo perle Case Vacanza già esistenti

La scadenza del 31/12/2015 per la riclassificazione delle strutture già esistenti

Il nuovo Regolamento attuativo entrato in vigore sul BURL n. 73 del 10/09/2015 per le strutture Extralberghiere prevede una data perentoria, il 31/12/2015 per la riclassificazione delle strutture extralberghiere già esistenti

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un gestore di attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico nel LAZIO ha in questi giorni come riferimento la scadenza del 31/12/2015 (che probabilmente verrà prorogata - appena ne so qualcosa lo scriverò qui), per la riclassificazione della propria struttura, in base a quanto scritto all'art. 18, c.3 del nuovo REGOLAMENTO vedi QUI il testo. Vedi anche la circolare esplicativa.  

Questa previsione dell'art. 18, c.3 del Regolamento fa apparire come obbligatoria la riclassificazione entro il 31/12/2015 per TUTTE le strutture ricettive del tipo Bed and Breakfast/Affittacamere/Casa Vacanza già aperte prima del 10/09/2015. 

Ma non è così... Per "far cassa" (la reversale da pagare per la presentazione della SCIA di riclassificazione costituisce un'entrata per le casse dei Comuni...) i vari Comuni del Lazio - ed in primis Roma - non spiega bene che invece l'obbligo è solo per tutte le Case Vacanza per il semplice motivo che è l'unica tipologia ricettiva che ha visto cambiare da 4 a 2 le categorie di classificazione e pertanto la riclassificaizone si impone. Il c. 3 specifica infatti che la riclassificazione si impone "per le strutture che non rispettino le tipologie ricettive come indicate nel nuovo regolamento."
Per i B&B ed Affittacamere non è quindi obbligatorio riclassificare perchè il nuovo regolamento prevede le medesime categorie del precedente. 
Non rileva, infine, che tra le attuali caratteristiche delle dimensioni delle camere o tra gli altri parametri previsti dalla nuova classificazione e quelli della vecchia classificazione precedente, vi siano delle difformità (ad esempio i 14 mq minimi previsti nella nuova classificazione per le sale comuni di  B&B/Affittacamere/Casa Vacanza che non erano previsti nela precedente normativa) perchè ai sensi del c. 5 dell'art. 18: "Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento".

 Diverso è naturalmente il caso in cui ci si trovi con una struttura ricettiva che non ha più i requisiti dell'originaria SCIA, vuoi perchè sono aumentati i letti, vuoi perchè sono cambiate le caratteristiche del distributivo interno a seguito di piccoli lavori, vuoi per qualsiasi altra variazione rispetto a quanto riportato nella pianta allegata alla Scia originaria, allora in questo caso la riclassificazione a mio parere si impone, onde non incorrere nelle sazioni previste dall'art. 18.

[AIBBA&AgICAV esegue la "verifica di adeguamento" ed eventuale presentazione della SCIA di adeguamento ex art. 18 a soli EUR 70 + IVA, in soli 4 gg. lavorativi. Servizio rivolto solo agli abbonati con quota Completa, vedi QUI].

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Cordiali saluti a tutti!


Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV 
Email: calandra@aibba.it - www.aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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