sabato 10 giugno 2023

Perché il disegno di legge del Ministero del Turismo (cd. "Decreto Santanchè) per limitare gli “affitti brevi” non potrà mai entrare in vigore con questi contenuti.

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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IL disegno di legge Santanchè nella veste attuale, patirebbe gravi profili di incostituzionalità e potrebbe con alta probabilità non superare il parere obbligatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui sono sottoposti i disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche (art. 34 del d.l. n. 201/2011).
 
Cosa prevede il disegno di legge
Il Ministro ha presentato un disegno di legge per limitare gli “affitti brevi”, cioè i pernottamenti di una sola notte in strutture in affitto. Il divieto sembrerebbe essere imposto nei centri storici e nelle città metropolitane, dove – se venisse approvato il disegno di legge – si potrà pernottare per una notte esclusivamente negli hotel (il divieto non è imposto per chi ha più di tre figli a carico). 

Per il nostro settore extralberghiero sono soggette alla presentazione di una  SCIA al proprio Comune le attività quali: B&B, Affittacamere e Case Vacanza.
Attualmente rimangono fuori dall'obbligo tutte le attività di affitto in locazione pura, le cosidette "Locazioni Turistiche" o "affitti brevi" ex DL 50/2017 aperte senza SCIA, oggetto di semplice "Comunicazione" al proprio Comune ove previsto, che non offrono quindi servizi all'Ospite se non il mero alloggio, e che seguono le direttive del Codice Civile in tema di Locazioni. A queste locazioni brevi oggi viene assegnato un Codice Identificativo Regionale (CIR) ove previsto e, con questo DL, il CIR dovrebbe diventare unico e nazionale (CIUN o CIN), ai fini di censimento e lotta all'abusivismo.
 
Le motivazioni del possibile diniego del Garante
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva infatti in passato già impugnato un caso simile, e cioè la pretesa introduzione da parte della Regione Lazio di misure limitative dell’attività ricettiva extralberghiera a vantaggio di quella alberghiera per il Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n.8, recante "nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".

L'Authority in quell'occasione ravvisò una violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato – violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 59/2010, 3, co. 7, del d.l. n. 138/2011, 34 del d.l. n. 201/2011 e 1, co. 2 e 4, del d.l. n. 1/2012 – violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione – violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e, soprattutto, dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.
In particolare, l’art. 3, co. 7, del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 148/2011, in materia di ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, sotto la rubrica “Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche”, ha disposto che “Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo”.
 
Il co. 1 del citato art. 3 del d.l. n. 138/2011 ha previsto cheComuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di (fra l’altro): a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.”
 
L’art. 34 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, sotto la rubrica “Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex- ante”, ha abrogato il "divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area".

Infine, l’art. 1 del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 27/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, sotto la rubrica “Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese”, ha nei suoi co. 2 e 4 prescritto, rispettivamente, che: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.

Possibili ricorsi al TAR
Le motivazioni che inducono a pensare dell'incompatibilità alle norme vigenti del disegno di Legge Santanchè nell'attuale versione, riguardano nello specifico una sentenza del TAR del Lazio (Sentenza TAR LAZIO n. 586/2016, vedi mio articolo con le parti più importanti evidenziate) che le ha richiamate tutte.
Un possibile ricorso al TAR con le motivazioni sopra richiamate ritengo quindi che avrebbe un più che discreto motivo di successo.

Mio commento
Tra i citati motivi quindi previsti per consentire al legislatore una limitazione all'esercizio di una sola attività economica (gli "affitti brevi" in specie) rispetto alle altre, si può vedere soltanto un evidente contrasto con l'utilità sociale, di cui al punto C sopra del co. 1 del citato art. 3 del d.l. n. 138/2011
Questo forse è l'unico punto che potrebbe essere discutibile, ma molti dati statistici evidenziano come la presenza e l'incremento di attività ricettive di affitti brevi non siano la causa dello svuotamento dei centri storici, ma eventualmente solo una piccola concausa, che però certamente non può competere con il numero dei posti letto alberghieri che peraltro richiedono un cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, questo sì in contrasto con l'utilità sociale della residenzialità!
Ma tutte le altre previsioni di legge citate direi che inequivocabilmente riconducono ad una posizione difficile il disegno di legge Santanché, tanto che non ritengo possa entrare in vigore in questa versione attuale, su questo specifico punto della limitazione ad un minimum stay di due notti per gli affitti brevi. 
 
Lasciatemi infine fare una piccola chiosa. Non è a colpi  di divieti che si governano i flussi turistici in un centro storico o in una città d'arte. La gestione è molto più complessa e deve coinvolgere tutti gli enti pubblici della città, da quelli museali all'amministrazione comunale, ai trasporti, per creare una consapevolezza maggiore per il visitatore della necessità della conservazione della città. 
Con le tecnologie esistenti sarebbe possibile utilizzare un'unica app per tutti i servizi della città, app che potrebbe fornire al visitatore le informazioni corrette sulla visita, sulla quantità di afflusso turistico di quel giorno e sulle possibilità di prenotazione o meno per una certa data. Tutto è possibile con la tecnologia, facendo leva sul naturale senso civico e la consapevolezza del visitatore. 
Nessuno ormai si muove senza un telefono cellulare e quindi se tutti i servizi passano da un'unica app dei servizi della città credo che il problema si possa risolvere per oltre 50%. Utopia? Al momento pare di sì.
 
 Un caro saluto.
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Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

giovedì 25 novembre 2021

Green Pass obbligatorio nei Bed and Breakfast, Affittacamere e Appartamenti Vacanza - dal 6.12.2021 al 15.01.2022.

di Stefano Calandra - www.aibba.it
 (Informazioni generali per i non abbonati - per abbonarsi cliccare QUI )

  
Il Green Pass in Italia diventa obbligatorio dal 6.12.2021 anche per "Alberghi e strutture ricettive" in genere.
I clienti potranno soggiornare  solamente se muniti di green pass "base", quindi di vaccino, guarigione o tampone.
 
 
 
Per il nostro settore extralberghiero sono soggette al nuovo obbligo tutte le attività che operano a seguito di presentazione di una  SCIA al proprio Comune quali: B&B, Affittacamere e Case Vacanza.
 
Dovrebbero rimanere fuori dall'obbligo tutte le attività di affitto in locazione pura, le cosidette "Locazioni Turistiche" ex DL 50/2017 (ma è una nostra interpretazione, perchè il testo del Decreto non chiarisce il punto, vedi bozza di DL non ancora pubblicato sulla G.U.), aperte senza SCIA, oggetto di semplice "Comunicazione" al proprio Comune ove previsto, che non offrono quindi servizi all'Ospite se non il mero alloggio, e che seguono le direttive del Codice Civile in tema di Locazioni.

Lavoratori nelle strutture ricettive e Green Pass.

Rimane obbligatorio il Green pass "base" ovvero vaccino, guarigione o tampone per il titolare dell'attività ricettiva e per il personale dipendente, almeno fino al 31.12.2021 (D.l. 127/2021).

AIBBA&AgICAV dispone per i propri abbonati di apposito vademecum (clicca QUI per un esempio) che fornisce utili indicazioni sulle modalità di accesso di lavoratori/trici e COLF all’interno dei luoghi di lavoro dei B&B, Appartamenti Turistici, Locazioni Turistiche e Affittacamere, che sarà in vigore per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. 

 

L'bbligo del Green Pass vale per tutti gli addetti al lavoro, incluso il gestore dell’attività, che devono accedere sia ai locali destinati alla ricettività, sia ai locali privati della famiglia ospitante. Il che accade anche per le COLF presso famiglie private e agli addetti alle pulizie nei Bed and Breakfast, dove gli ambienti sono promiscui lavoro/famiglia.

I familiari del titolare dei B&B, Appartamenti Turistici, Locazioni Turistiche e Affittacamere che NON sono addetti all’attività o che non entrano in contatto con la clientela, non sono interessati da questo provvedimento.


Modalità operative di verifica del Green Pass all'Ospite che entra in struttura.
L'app "VerificaC19" scaricabile da Google Play o da Apple Store consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate.
Sarà quindi sufficiente scaricare l'app, registrarsi sulla piattaforma e procedere allo scansionamento del QR code dell'Ospite e vedere la spunta √ verde di conferma validità.

Consiglio a tutti gli esercenti di informare la clientela estera del novo adempimento vigente in Italia al momento delal prenotazione, per evitare spiacevoli rifiuti di accesso alle persone non munite di green pass "base", ossia vaccino, guarigione o tampone.
Ricordo che per essere valido un Green Pass deve essere una delle tre opzioni seguenti:
  • QR code che segnala 2 dosi effettuate o almeno 15 gg. decorsi dalla 1^ dose.
  • Tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.
  • Tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore precedenti
In caso di contestazioni con gli Ospiti in albergo sono previste sanzioni, quindi è obbligatorio chiamare la Polizia, Carabineiri o Polizia Municipale, chiedendo l'intervento.
     
 
Modalità operative COVID-19 di gestione della struttura B&B/Affittacamere/Appartamento Vacanze.
AIBBA&AgICAV ha realizzato un vademecum (scarica QUI una bozza) che spiega nel modo più sintetico e completo possibile come comportarsi nella gestione dela struttura ricettiva in tempi di Covid-19, fino almeno al 31.12.2021 (giorno di termine dell'attuale Decreto)
 

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venerdì 22 maggio 2020

Pulizie nei Bed and Breakfast e Appartamenti Vacanza in tempi di COVID-19

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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  Un utile vademecum per l'igienizzazione degli ambienti delle strutture ricettive extralberghiere, in base alle norme vigenti in tempi di COVID-19.



In tempi di COVID-19 c'è spesso molta confusione nella conoscenza delle specifiche direttive da seguire per la pulizia degli ambienti dei Bed and Breakfast, Affittacamere ed Appartamenti Vacanze, sia durante la permanenza dell'Ospite, che alla sua partenza.
 
In vista della possibilità di salvare il salvabile di una stagione 2020 ormai compromessa, le riaperture dovrebbero seguire le indicazioni dell'ultimo DPCM 20.05.2020.
 
AIBBA&AgICAV ha realizzato un vademecum (scaricalo QUI) che spiega nel modo più sintetico e completo possible come comportarsi.
 

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sabato 21 dicembre 2019

Novità fiscali 2020 per Bed and Breakfast, Appartamenti Vacanze ed Affittacamere

 (Credits:  F.N. Consulting srls)

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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  Si riepilogano alcune delle principali novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2020 in corso di approvazione per B&B, Appartamenti Vacanze ed Affittacamere.




Certificazione dei corrispettivi a partire dal 1 gennaio 2020

A) Strutture ricettive che emettono ricevute fiscali
A partire dal 1 gennaio 2020 diventerà obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle entrate e contestualmente non potranno più essere utilizzate le ricevute fiscali cartacee.
 
Al momento, salvo modifiche dell'ultimo momento, anche chi è in regime forfettario pur essendo esonerato dalla fatturazione elettronica è obbligato all'emissione dei corrispettivi elettronici, se emette ricevuta fiscale. 


Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020, sarà necessario dotarsi di un Registratore di cassa Telematico regolarmente censito all’Agenzia delle Entrate, tramite il quale certificare i corrispettivi. Il Registratore Telematico memorizzerà i corrispettivi, ne effettuerà la trasmissione telematica così come previsto dalla norma e stamperà il documento commerciale da rilasciare al cliente. 

In alternativa all'acquisto del registratore di cassa telematico sarà possibile compilare e stampare gratuitamente online il documento commerciale da rilasciare al cliente. Tale documento potrà essere compilato esclusivamente accedendo al sito dell'agenzia delle entrate nella sezione fatture e corrispettivi inserendo le proprie credenziali fisconline. 

La procedura da seguire è la seguente:
accedere al portale fatture e corrispettivi dell'agenzia delle entrate da questo link:
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
 
I dati di accesso sono quelli per accedere a fisconline (chi non li avesse può chiedere al proprio commercialista.

Al seguente indirizzo è possibile invece visionare il video dell'agenzia delle entrate che spiega come emettere il documento commerciale online.
https://www.youtube.com/watch?v=0tVQMN14Akc&feature=youtu.be 

Strutture ricettive che emettono Fatture
Le strutture ricettive che sono in regime forfettario e vogliono evitare l'acquisto del registratore di cassa telematico e l'emissione del documento commerciale online possono emettere fattura a tutti i propri clienti. L'emissione della fattura, infatti, è rimasta cartacea per chi è in regime forfettario.


In tutti i casi il registro dei corrispettivi non dovrà più essere compilato, sostituito dalla trasmissione telematica dei corrispettivi o dall'emissione della fattura cartacea.



B) I requisiti per l'accesso al regime forfetario 2020

Vengono introdotti ulteriori limiti all'accesso al regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65mila Euro annui. In particolare sono stati reintrodotti i seguenti vincoli:

  1. viene reintrodotto il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale dipendente e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore a 20mila Euro lordi annui.
  2. Reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30mila Euro.
  3. Viene introdotta la riduzione di un anno dei termini di accertamento, per i contribuenti in regime forfettario che (non essendone obbligati) optano per l'emissione delle proprie fatture in formato elettronico. 
    Si precisa che la Legge di bilancio 2020 è ancora in corso di approvazione, per cui potrebbero esserci a breve modifiche o integrazioni. 

AIBBA&AgICAV ha già realizzato per gli abbonati un apposito sistema di fatturazione elettronica, con tutor dedicato per tutta la durata delll'abbonamento, per un agevole adempimento anche di questa normativa così delicata. Inoltre i costi di gestione del Commercialista AIBBA sono a costi molto ridotti per i propri abbonati: vedi qui clicca QUI.
 
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giovedì 18 ottobre 2018

Fatturazione Elettronica dal 1/01/2019 per Bed and Breakfast, Appartamenti Vacanze ed Affittacamere: per chi sarà obbligatoria.

 (Credits: Agenda Digitale e Studio Narducci)

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Con l’approvazione al Senato del Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” l’emissione della fattura elettronica da opzione diverrà obbligatoria per le operazioni effettuate TRA IMPRESE PRIVATE.



COSA COMPORTA LA NORMA PER B&B, APPARTAMENTI VACANZE ED  AFFITTACAMERE
La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzare gli standard previsti per la FatturaPA per tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione ed ora anche per la formazione (XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di Interscambio, della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.
L'adempimento diventa cioè obbligatorio anche tra privati titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso.

Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del regime forfettarioprevisto dalla Legge n. 190/14.

Come organizzare il sistema di fatturazione elettronica
Il servizio di fatturazione elettronica è offerto dalle case di software. Noi di AIBBA&AgICAV suggeriamo un sistema ai nostri abbonati gestori di B&B/Affittacamere e Appartamenti Vacanza seguiti dal commercialista dell'agenzia, perchè si interfaccia bene con il nostro software di contabilità, ma potrebbe non andare bene per tutti.
 
In sostanza la fatturazione elettronica è un prodotto che va legato a chi vi segue per la contabilità, per cui ciascuno dovrà confrontarsi con il proprio commercialista per vedere la soluzione più efficiente.
SANZIONI
Riguardo alle sanzioni, l’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede:
– la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (comma 1);
– la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 21 D.L. n. 78/2010.

AIBBA&AgICAV ha già realizzato per gli abbonati un apposito sistema di fatturazione elettronica, con tutor dedicato per tutta la durata delll'abbonamento, per un agevole adempimento anche di questa normativa così delicata.
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