venerdì 29 aprile 2016

12 settembre 2016 - Il TAR Veneto decide che il B&B si può esercitare anche SENZA P. IVA NEI 20 COMUNI DEL VENETO

La Regione Veneto emette un Decreto (n. 498 del 19 aprile 2016) ed un Provvedimento Attuativo per obbligare i B&B del Veneto ad aprire P. IVA in 20 Comuni del Veneto "ad alta presenza turistica"*. Sorge anche un rischio di non apertura per decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia a causa della mancanza delle fosse settiche, obbligatorie per chi ha P. IVA.

Il TAR, con sentenza (vedi) "bacchetta" La Regione Veneto per aver creato confusione con il Provvedimento Attuativo, ma salva il DGR 498 e, soprattutto,  la "costituzionalità della Legge Regionale ("la suddetta LR n.11/2013, interpretata nel senso sopra esposto - ovvero nel senso di non prevedere alcuna presunzione di imprenditorialità per coloro che esercitano l’attività di B&B nei Comuni a più alta presenza turistica - si sottrae alle censure di incostituzionalità illustrate nel ricorso."). In sostanza è il Dirigente Del Dipartimento Turismo HA SBAGLIATO AD INTERPRETARE LA LR. 11/2013 ed ha scritto un PROVVEDIMENTO SBAGLIATO, creando confusione ai gestori del B&B... mai chiedere SCUSA!!! (Vedete che infatti nel comunicato ufficiale della Regione la Regione NON chiede scusa, anzi....!).

Morale: il TAR decide che il B&B si può esercitare anche SENZA P. IVA NEI 20 COMUNI DEL VENETO. Leggete l'articolo.

 

* i 20 Comuni indviduati dalla Regione in cui i B&B dovranno aprire forzatamente P. IVA sono: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza.   

 

Il punto di Stefano Calandra   
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Con l'articolo 6, comma 4, della LR. n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" la Regione Veneto ha  novellato l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". 
La legge ha sostituito le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d’impresa.”

Poichè, pure, secondo la DGR n. 498 del 19 aprile 2016 (Vedi pagg. 235-238) (BUR Veneto n. 37 del 22/04/2016) si veniva addirittura sanzionati se si intendeva gestire un B&B “non imprenditoriale” in uno dei 20 Comuni "ad alta presenza turistica", si era temuto per il peggio e cioè che un B&B senza P. IVA non avesse mai più potuto avere luogo in Veneto.

Per tutte queste cose i SUAP dei 20 Comuni del Veneto di fatto non capivano più nelle scorse settimane se dovevano o meno accettare aperure di B&B senza P. IVA o meno. Quindi il problema era sicuramente dei SUAP e, di riflesso, dei cittadini!

Ma era un falso problema: la Regione in realtà non parlava di IVA, ma solo di "periodo di apertura" quando si riferiva alla "imprenditorialità", anche perchè come ho sempre detto, l'apertura di una P. IVA non può infatti dipendere da una decisione della Regione, ma è materia statale! Il TAR, nella sua decisione lo ribadisce: "la suddetta LR n.11/2013, interpretata nel senso sopra esposto - ovvero nel senso di non prevedere alcuna presunzione di imprenditorialità per coloro che esercitano l’attività di B&B nei Comuni a più alta presenza turistica - si sottrae alle censure di incostituzionalità illustrate nel ricorso.".  

 

Poi la Regione aveva emanato un provvedimento attuativo del Dipartimento Regionale del Turismo (prot. n.169634 del 2 maggio 2016), che era stato diramato a tutti i B&B del Veneto, in cui era scritto: “sono sempre considerati attività d’impresa, ai sensi della citata DGR ed esclusivamente ai fini della classificazione prevista dall’art. 31 della L.R. 11/2013, i bed & breakfast situati nei seguenti 20 Comuni ad alta presenza turistica elencati nella DGR n.498/2016: […]”. Il TAR "bacchetta" e "tira le orecchie" alla Regione per questo, invitandola a riscriverlo conuna dicitura del tipo "i bed & breakfast situati nei seguenti 20 Comuni NON sono sempre considerati attività d’impresa" o simili.  

 

In seguito infatti, le mie precisazioni alla Regione ed un ricorso al TAR di due associazioni di B&B fanno ulteriormente chiarezza: ORA UN B&B SITO NEI 20 COMUNI DEL VENETO (vedi lista sotto) PUO' APRIRE ANCHE SENZA P. IVA (E A VENEZIA NON CI VOGLIONO LE FOSSE SETTICHE PER CHI NON HA PARTITA IVA), si attende solo di conoscerne (alla data del 19/09/2016) le modalità burocratiche con apposita delibera regionale.  

 

In realtà le cose sarebbero state già chiare, leggendo il testo della LR 11/2013, perchè la Regione aveva da subito scritto e ribadito (v. DGR 498/2016, pag. 238) "che la non imprenditorialità dei B&B di cui alla legge regionale indicata al punto 1. ha valore solo ed esclusivamente ai fini della legge del turismo".   

 

D'altra parte mai - a dire della Regione - si voleva mettere in relazione "imprenditorialità" ed "IVA", nel senso che per "occasionale" o "non imprenditoriale" la Regione intendeva con questi termini parlare solo di periodo di apertura (v. DGR 498/2016, pag. 235): "con questa modifica normativa, il legislatore regionale ha, in primo luogo, preso atto, sia pure ai limitati fini della legislazione turistica, che tale tipologia di ricettività turistica può anche configurarsi come integrazione del reddito familiare senza carattere di imprenditorialità e ciò particolarmente in territori, come ad esempio quelli montani, a minore afflusso turistico e, in secondo luogo, ha eliminato la previsione della occasionalità dell'esercizio di bed & breakfast, prevedendo quindi (...) che tutte le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l'intero anno solare, o stagionale, con apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

 

Precisando poi (pag. 235) che l'ipotesi di B&B non occasionale (nel senso del tempo di apertura) "non interferisce con la legislazione civilistica e fiscale, per la quale la Regione non ha competenza, ma si limita a raccordare questa eventualità con le altre previsioni turistiche in tema di modulistica, di classificazione e di SCIA, consentendo che i gestori di B&B possano, sotto la loro esclusiva responsabilità, presentare la documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale forma di offerta ricettiva anche dichiarando la natura non imprenditoriale dell'attività svolta." 

Ora anche i SUAP del Veneto, infatti, accettano la presentazione di SCIA di inizio attività per i B&B senza P. IVA, anche per mezzo del portale telematico "Impresainungiorno.it". 

A chiusura della spiecevole vicenda, interviene quindi ora la pronuncia del TAR del Veneto (settembre 2016). Secondo la sentenza, come detto, per i Bed and Breakfast aperti nei 20 Comuni non può valere l'automatico obbligo di apertura della partita Iva, ma occorre un esame caso per caso. 
Il TAR ha quindi mosso forti critiche al provvedimento attuativo del Dipartimento Regionale del Turismo (prot. n.169634 del 2 maggio 2016), chiedendo alla Regione di modificarlo e riscriverlo sul punto, cambiando il dispositivo con un nuovo testo in cui sarà previsto l'obbligo di dimostrare carattere occasionale dell'attività, per quei gestori di B&B, situati in uno dei 20 comuni che vorranno chiedere l'esonero dall'apertura della partita Iva. 

D'altra parte i giudici del Tar hanno spiegato che la legge regionale che stabilisce per i ‘titolari di strutture recettive’ il requisito dell’imprenditorialità non è incostituzionale , né la delibera applicativa è censurabile, ma appunto il TAR chiede una "riformulazione della note tecnica-esplicativa presentata dalla Regione".

Quindi per la rispondere alla domanda: "come fa un B&B  dimostrare in SCIA di poter operare come non soggetto IVA?" dovremo attendere la nuova nota tecnico-esplicativa della Regione.

(Per i rilievi di incostituzionalità ed approfondimenti sulla norma in oggetto, ora superati, vedi l'approfondimento che era stato a suo tempo fatto in questo altro articolo, clicca QUI.)


Vedi QUI il mio articolo più ampio sulla nuova L.R. 13/2011 Veneto per quanto concerne la regolamentazione dei B&B, Appartamenti ed Alloggi Turistici (ex Affittacamere).
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Cordiali saluti a tutti!
Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it


* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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giovedì 28 aprile 2016

Canone RAI e Bed and Breakfast - I B&B ed Affittacamere con residenza del gestore non pagano il canone ordinario.😊 NEWS 6/2016

Anche nel 2018 resta invariata la normativa del canone speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare.
C'è invece una novità per il gestore residente nel B&B/Affittacamere che già paga il canone speciale: in base alle nuove disposizioni dell'AdE, è esentato dal pagamento del canone ordinario - Le scadenze del 30/4 e del 16/5 per spedire la richiesta di esonero.

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un gestore di attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico in tutta la Penisola è soggetto al canone RAI SPECIALE, per apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (RDL 246/1938). 

Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio (V. in merito l'apposita circolare ministeriale applicativa dell'RDL n. 246/1938).

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Quando in generale non è dovuto il canone ordinario RAI?
Il canone RAI non è dovuto, di conseguenza, per i computer ed altri apparecchi multimediali offerti agli ospiti, se privi di sintonizzatore.


Molte strutture ricettive, di conseguenza e per evitare di pagare il canone speciale, stanno adottando l' accorgimento di dotare le camere del solo video ("ricevitori TV fissi" - senza alcun tipo di sintonizzatore), lasciando che si colleghino a quest'ultimo i singoli ospiti delle camere, muniti del loro personale palmare, tablet eccetera che, collegati alla rete Wi-Fi, possono a questo punto visionare i programmi Rai, evitando così che questo utilizzo individui il gestore dell'attività ricettiva come soggetto passivo del canone RAI.

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Pagare il canone ordinario o speciale (o tutti e due)?
Il canone ordinario RAI 2016 verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti. 
Il Canone Ordinario va pagato se si usa il TV per uso personale nella casa di residenza. Non si paga per le altre case che si posseggono, se si è già pagato per la prima casa di residenza. 
Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio: TV nel salotto comune) allora vanno pagati sia il canone Ordinario, sia il canone Speciale, qualora NON vi sia residenza del gestore nell'unità abitativa ove si fa attività di B&B o Affittacamere.
Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio: TV nel salotto comune) qualora  vi sia residenza del gestore nell'unità abitativa ove si fa attività di B&B o Affittacamere ed il gestore ivi residente già paga il canone speciale, allora non deve pagare - nè per sè nè per il suo nucleo famigliare ivi residente - il canone Ordinario. (vedi specchietto successivo)
Le sanzioni in caso di omesso pagamento: vedi QUI.
 
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Il gestore di B&B/Afittacamere può essere esentato dal pagamento del canone ordinario se ivi residente.
- L'Abbonamento RAI ordinario è quello che si paga nella casa di residenza a titolo personale.
Il canone ordinario RAI 2016 (quello che si paga per la propria famiglia) verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti. Quello speciale continua ad essere pagato con bollettino a parte dai titolari di strutture ricettive, direttamente alla RAI.
L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente: è la cd. "presunzione di detenzione" stabilita dal "Decreto stabilità" del Governo 2016. Per questa definizione dal 1° gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.
Chi non possiede nella realtà un TV nella casa di residenza, è previsto possa chiedere l'esenzione all'AdE dal pagamento del canone ordinario. 


-L'esenzione dal canone ordinario per i B&B ed Affittacamere

In base alla pronuncia dell'AdE del 26/04/2016 (vedi QUI) i gestori di quei Bed and Breakfast (e Affittacamere!) in cui insista la propria residenza effettiva non pagano il canone ordinario se già pagano il canone speciale, con le modalità previste più sotto in questo articolo.
Nello specifico, scrive l'AdE: "considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A."
Non risulterebbe possibile questa esenzione nelle Case/Appartamenti Vacanze perché non è possibile avere ivi la residenza reale, essendo affittati per legge per intero! Il suggerimento dell'Ade in questi casi è di portare correttamente la residenza nel luogo ove realmente si vive. In merito, si veda la perplessità dell'AdE sull'avere una residenza fittizia nell'esempio n. 4 a questa pagina del sito dell'Agenzia delel Entrate.
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta invece sempre l'obbligo di stipulare un canone speciale. (Per il canone speciale vedi QUI info).

Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti (e cioè unicamente nei locali di quei bed and breakfast e Affittacamere ove si allaccia l'utenza elettrica residenziale e si trova quindi la residenza effettiva e non solo anagrafica del gestore, ndr), è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A (spuntare il primo dei 2 quadratini) della
"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO", scarica QUI modulo.
Vedi QUI come va compilato.

Al contrario, nei B&B, Affittacamere e Appartamenti vacanza dove non insiste la residenza del gestore, quest'ultimo dovrà pagare il canone ordinario per la tv nella propria residenza e quello speciale per la tv ubicata nell'attività ricettiva.
 

Termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva - quadro A.
Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 (solo online sul sito dell'Agenzia Entrate - pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale. oppure entro il 30 aprile 2016 se inviata per raccomandata aperta senza busta a:
Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino) esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disdire Disdetta del canone.
Se non si possiede più un TV con sintonizzatore allora si deve scrivere una raccomandata di disdetta alla RAI. Info leggi QUI.

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Importi del canone speciale 2016.
Per un Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico va pagato nel 2016 il canone, a seconda che si possieda 1 TV o 2-10 TV. Vedi QUI gli importi alle lettere D) ed E) del Regolamento, mediante bollettino postale o direttamente agli sportelli RAI regionali.

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FAQ canone speciale 2016.
Vedi QUI le FAQ sul canone speciale (sito RAI).

Altro articolo simile: Canone RAI e diritti SIAE e Nuovo IMAIE per B&B/Affittacamere/Case vacanza

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Cordiali saluti a tutti!


Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV 
Email: calandra@aibba.it - www.aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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